Art. 86 
 
  Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi 
 
                    (art. 25, d.P.R. n. 34/2000) 
 
    1. L'attribuzione, nel certificato lavori, da parte dei  soggetti
di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera  b),  delle  categorie  di
qualificazione, individuate dalla  tabella  di  cui  all'allegato  A,
relative ai lavori eseguiti, viene effettuata  con  riferimento  alle
categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o  nella  lettera
di invito, nonche' con riferimento alle categorie  delle  lavorazioni
affidate in subappalto, risultanti dal certificato di esecuzione  dei
lavori redatto secondo l'allegato  B.  Qualora  il  responsabile  del
procedimento  riporti  nel  certificato  di  esecuzione  dei   lavori
categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel  bando  di
gara o nell'avviso  o  nella  lettera  di  invito,  si  applicano  le
sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino  ad  un
massimo di euro 51.545. 
    2.  Per  i   lavori   il   cui   committente   non   sia   tenuto
all'applicazione del codice e del presente regolamento, le  categorie
dei lavori e  gli  importi  sono  attribuiti  dalle  SOA  secondo  le
corrispondenti   categorie   individuate   dalle   tabelle   di   cui
all'allegato A e in base all'importo realizzato per ciascuna di esse,
come desumibili dagli  atti  contabili,  dal  contratto  d'appalto  o
documento di analoga natura. 
    3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su  committenza  si  fa
riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi)  valutati
sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo  importo
e' valutato nella misura del cento per cento. 
    4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento  al
costo totale dell'intervento (C.T.N.), costituito dal costo  a  metro
quadro, cosi' come determinato dai  soggetti  competenti  secondo  le
norme vigenti, moltiplicato per la superficie  complessiva  (S.C.)  e
maggiorato del venticinque per cento. 
    5. Nel caso indicato al comma 2 le  relative  dichiarazioni  sono
corredate dalla seguente documentazione: 
    a) permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attivita',
relativi all'opera realizzata,  ove  richiesti,  con  allegata  copia
autentica del progetto approvato; 
    b) copia del contratto stipulato; 
    c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo  di  lavori
eseguiti; 
    d) copia del certificato di regolare  esecuzione  rilasciato  dal
direttore dei lavori. 
    6. Nel caso indicato al comma 3, le relative  dichiarazioni  sono
corredate dalla documentazione di cui al comma 5, lettere  a)  e  d),
nonche' dalle fatture  o  da  diversa  documentazione  corrispondenti
all'acquisto di materiali e di servizi e ad eventuali subappalti. 
    7. Fermo restando quanto previsto  ai  commi  5  e  6,  nel  caso
indicato al comma 2 l'impresa deve presentare  la  certificazione  di
esecuzione lavori  rilasciata  dal  committente  e  sottoscritta  dal
direttore  dei  lavori;   i   firmatari   sono   responsabili   anche
dell'indicazione degli eventuali  subappaltatori,  i  quali  dovranno
altresi' presentare la documentazione prevista al  comma  5,  lettera
b). Nel caso indicato al comma 3,  la  certificazione  e'  rilasciata
direttamente dal direttore lavori. 
    8. Ai fini della qualificazione, l'importo dei  lavori  appaltati
al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative  e  al
consorzio stabile e' attribuito, sulla base di una deliberazione  del
consorzio  stesso,  al  consorzio  ed  eventualmente  al  consorziato
esecutore secondo le percentuali previste dall'articolo 85, comma  1,
lettera  b).  Ai  fini  della  qualificazione  del  consorzio  o  del
consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato di esecuzione
dei lavori, corredato  della  deliberazione  consortile  in  cui  sia
precisato se il relativo importo sia da attribuire  completamente  al
consorzio ovvero al consorzio e al consorziato nelle misure di cui al
precedente periodo. 
 
              Note all'art. 86 
              - Il  testo  dell'articolo  6,  comma  11,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “11. Con provvedimento dell'Autorita',  i  soggetti  ai
          quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al  comma
          9 sono sottoposti alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino  a  euro  25.822  se  rifiutano  od  omettono,   senza
          giustificato  motivo,  di  fornire  le  informazioni  o  di
          esibire i documenti, ovvero  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od
          esibiscono documenti non veritieri. Le stesse  sanzioni  si
          applicano agli operatori economici che non ottemperano alla
          richiesta   della   stazione   appaltante    o    dell'ente
          aggiudicatore di comprovare il possesso  dei  requisiti  di
          partecipazione alla procedura di affidamento, nonche'  agli
          operatori economici che forniscono  dati  o  documenti  non
          veritieri,   circa   il   possesso   dei    requisiti    di
          qualificazione,  alle  stazioni  appaltanti  o  agli   enti
          aggiudicatori a agli organismi di attestazione.”