ALLEGATO 1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite redige e conserva una lista di conciliatori composta da giuristi qualificati. A tale scopo, ogni Stato, membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o parte della presenta convenzione e' invitato a designare due conciliatori, e i nomi delle persone in tal modo designate formeranno la lista. La designazione dei conciliatori, compresi coloro che sono designati per coprire un posto vacante, viene fatta per un periodo di cinque anni che potra' essere rinnovato. Allo spirare del periodo per il quale saranno stati designati, i conciliatori continueranno ad esercitare le funzioni per le quali saranno stati scelti in base al paragrafo seguente. 2. Quando viene sottoposta una richiesta al Segretario generale, in base all'articolo 66, il Segretario generale sottopone la controversia ad una Commissione di conciliazione composta come segue: Lo Stato o gli Stati costituenti una delle parti della controversia nominano: a) un conciliatore cittadino di tale Stato o di uno di tali Stati, scelto o meno sulla lista di cui al paragrafo 1; e b) un conciliatore che non abbia la nazionalita' di tale Stato o di uno di tali Stati, scelto sulla lista. Lo Stato o gli Stati costituenti l'altra parte della controversia nominano due conciliatori nello stesso modo. I quattro conciliatori scelti dalle parti devono essere nominati entro un termine di sessanta giorni a partire dalla data in cui il Segretario generale ha ricevuto la richiesta. Nei sessanta giorni che seguono l'ultima nomina, i quattro conciliatori ne nominano un quinto, scelto sulla lista, che sara' il presidente. Se la nomina del presidente o di uno qualsiasi degli altri conciliatori non avviene nel termine prescritto in precedenza per detta nomina, questa verra' fatta dal Segretario generale nei sessanta giorni successivi allo spirare di tale termine. Il Segretario generale puo' designare come presidente, sia una delle persone menzionate nella lista, che uno dei membri della Commissione di diritto internazionale. Qualsiasi periodo di tempo entro il quale debbono essere fatte le nomine, puo' essere prorogato con l'accordo delle parti della controversia. Ogni posto vacante sara' coperto nello stesso modo che e' prescritto per la prima nomina. 3. La Commissione di conciliazione determina essa stessa la propria procedura. La Commissione, con il consenso delle parti della controversia, puo' invitare ogni parte del trattato a sottoporle la sua opinione oralmente o per iscritto. Le decisioni e le raccomandazioni della Commissione vengono adottate a maggioranza dei voti dei cinque membri. 4. La Commissione puo' sottoporre alle parti della controversia qualsiasi provvedimento che sia suscettibile di facilitare una composizione amichevole della controversia in questione. 5. La Commissione ascolta le parti, esamina la richiesta e le obiezioni e rivolge delle proposte alle parti allo scopo di aiutarle a giungere ad una composizione amichevole della controversia. 6. La Commissione redige un rapporto entro i dodici mesi successivi alla sua costituzione. Detto rapporto viene depositato presso il Segretario generale e comunicato alle parti della controversia. Il rapporto della Commissione, ivi inclusa ogni conclusione contenuta in esso riguardante i fatti o i problemi legali, non e' vincolante per le parti e non avra' altro carattere che quello di raccomandazioni sottoposte allo studio delle parti allo scopo di facilitare una amichevole composizione della controversia. 7. Il Segretario generale fornisce alla Commissione l'assistenza e le facilitazioni di cui possa aver bisogno. Le spese della Commissione sono a carico dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Per l'Afghanistan: Con una dichiarazione, il cui testo unito e' allegato (*) Abdul H. TABIBI Per l'Albania: Per l'Algeria: Per l'Argentina: E. DE LA GUARDIA Per l'Australia: Per l'Austria: Per le Barbados: George C. R. MOE Per il Belgio: Per la Bolivia: Con una dichiarazione, il cui testo unito e' allegato (**) J. ROMERO LOZA Per il Botswana: Per il Brasile: G. NASCIMENTO E SILVA Per la Bulgaria: Per Burma: Per la Birmania: Per il Burundi: Per la Repubblica socialista sovietica di Bielorussia: Per la Cambogia: Sarin CHHAK Per il Camerun: Per il Canada: Per la Repubblica centrafricana: Per il Ceylon: Per il Ciad: Per il Cile: Pedro J. RODRIGUEZ Edmundo VARGAS Per la Cina: Liu CHIEH - 27 Aprile 1970 Per la Colombia: Antonio BAYONA Humberto Ruiz J. J. CAICEDO PERDOMO Per il Congo (Brazzaville): Con riserva di ratifica da parte del mio Paese S. BIKOUTHA Per il Congo (Repubblica democratica del): Per la Costa Rica: Ad referendum e soggetto alle riserve il cui testo unito e' allegato (*) J. L. REDONDO GOMEZ Per Cuba: Per Cipro: Per la Cecoslovacchia: Per il Dahomey: Per la Danimarca: Otto BORCH - 18 Aprile 1970 Per la Repubblica dominicana: Per L'Ecuador: Con una dichiarazione, il cui testo unito e' allegato (*) Gonzalo ESCUDERO Moscoso Per El Salvador: R. GALINDO POHL - 16 Febbraio 1970 Per la Guinea equatoriale: Per l'Etiopia: Kifle WODAJO - 30 Aprile 1970 Per la Repubblica federale di Germania: Alexander BOKER - 30 Aprile 1970 Per la Finlandia: Erik CASTREN Per la Francia: Per il Gabon: Per la Gambia: Per il Ghana: Emanuel K. DADZIE G. 0. LAMPTEY Per la Grecia: Per il Guatemala: Ad referendum e soggetta alle riserve contenute nel documento allegato (**) Adolfo MOLINA ORANTES Per la Guinea: Per la Guyana: John CARTER Per Haiti: Per la Santa Sede: Opilio Rossi - 30 Settembre 1969 Per l'Honduras: Mario CARIAS ZAPATA Per l'Ungheria: Per l'Islanda: Per l'India: Per l'Indonesia: Per l'Iran: A. MATINE-DAFTARY Per l'Iraq: Per l'Irlanda: Per Israele: Per l'Italia: Piero VINCI - 22 Aprile 1970 Per la Costa d'Avorio: Lucien YAPOBI - 22 Luglio 1969 Per la Giamaica: L. B. FRANCIS K. RATTRAY Per il Giappone: Per la Giordania: Per il Kenya: I. S. BHOI Per il Kuwait: Per il Laos: Per il Libano: Per il Lesotho: Per la Liberia: Nelson BRODERICK Per la Libia: Per il Liechtenstein: Per il Lussemburgo: Gaston THORN - 4 Settembre 1969 Per il Madagascar: Ad referendum B. RAZAFINTSEHENO Per il Malani: Per la Malaysia: Per le Isole Maldive: Per il Mali: Per Malta: Per la Mauritania: Per Maurizio: Per il Messico: Eduardo SUAREZ Per Monaco: Per la Mongolia: Per il Marocco: Con riserva della dichiarazione allegata (*) Taoufiq KABBAJ Per Nauru: Per il Nepal: Pradumna LAL RAJBHANDARY Per i Paesi Bassi: Per la Nuova Zelanda: John V. SCOTT - 29 Aprile 1970 Per il Nicaragua: Per il Niger: Per la Nigeria: T. O. ELIAS Per la Norvegia: Per il Pakistan: A. SHAHI - 29 Aprile 1970 Per il Panama: Per il Paraguay: Per il Peru': Luis ALVARADO GARRIDO Juan Jose' CALLE Per le Filippine: Roberto CONCEPCION Per la Polonia: Per il Portogallo: Per la Repubblica di Corea: Yang Soo Yu - 27 Novembre 1969 Per la Repubblica del Vietnam: Per la Romania: Per il Ruanda: Per San Marino: Per l'Arabia Saudita: Per il Senegal: Per la Sierra Leone: Per Singapore: Per la Somalia: Per la Repubblica sudafricana: Per lo Yemen del Sud: Per la Spagna: Per il Sudan: Ahmed SALAH BUKHARI Per lo Swaziland: Per la Svezia: Torsten ORN - 23 Aprile 1970 Per la Svizzera: Per la Siria: Per la Tailandia: Per Togo: Per Trinidad e Tobago: T. BADEN-SEMPER Per la Tunisia: Per la Turchia: Per l'Uganda: Per la Repubblica socialista sovietica d'Ucraina: Per l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche: Per la Repubblica araba unita: Per il Regno unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord: Con una dichiarazione, il cui testo unito e' allegato (*) CARADON - 20 Aprile 1970 Per la Repubblica unita di Tanzania: Per gli Stati Uniti d'America: Richard D. KEARNEY - 24 Aprile 1970 John R. STEVENSON - 24 Aprile 1970 Per l'Alto Volta: Per l'Uruguay: Eduardo JIMENEZ DE ARECHAGA Alvaro ALVAREZ Per il Venezuela: Per le Samoa occidentali: Per lo Yemen: Per la Jugoslavia: Aleksandar JELIC Per lo Zambia: Lishomwa MUUKA ------------------------- (*) L'Afghanistan interpreta l'articolo 62 (mutamento fondamentale delle circostanze) nel modo seguente: il comma a) del paragrafo 2 non si applica nel caso di trattati irregolari, od illegali, ne' nel caso di ogni altro trattato contrario al principio dell'autodeterminazione. Detta interpretazione e' quella che e' stata sostenuta dall'Esperto consulente nella sua dichiarazione dell'11 maggio 1968 dinanzi alla Commissione plenaria e nella comunicazione che ha rivolto alla conferenza dell'11 maggio 1969 (A/CONF.39/L40). (**) 1. L'imperfezione della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati ritarda la realizzazione delle aspirazioni dell'umanita'. 2. Tuttavia, le norme consacrate dalla convenzione di Vienna rappresentano un importante progresso, basato sui principi di giustizia internazionale che la Bolivia tradizionalmente ha difeso. (*) 1. Per quanto riguarda gli articoli 11 e 12, la delegazione della Costa Rica formula la seguente riserva: in materia costituzionale, l'ordinamento giuridico di tale Paese non autorizza alcuna forma di consenso che non sia soggetta a ratifica della Assemblea legislativa. 2. Per quanto attiene all'articolo 25, la delegazione della Costa Rica formula la seguente riserva: la costituzione politica della Costa Rica non permette neppure la provvisoria entrata in vigore dei trattati. 3. La delegazione della Costa Rica interpreta l'articolo 27 come riferentesi alle leggi ordinarie e non alle disposizioni della costituzione politica. 4. La delegazione della Costa Rica interpreta l'articolo 38 nel modo seguente: una norma consuetudinaria del diritto internazionale generale non prevarra' su alcuna norma del sistema interamericano, nei confronti del quale la presente convenzione riveste, a suo parere, carattere supplementare. (*) Nel firmare in presente convenzione, l'Ecuador non ha ritenuto necessario formulare riserve nei confronti dell'articolo 4 di tale strumento, poiche' ritiene che al numero delle norme alle quali si riferisce la prima parte di detto articolo sia contenuto il principio della composizione pacifica delle controversie, enunciato al paragrafo 3 dell'articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite, il cui carattere di jus cogens le conferisce valore imperativo universale. L'Ecuador ritiene inoltre che la prima parte dell'articolo 4 sia applicabile ai trattati esistenti. Tiene inoltre a precisare, in questa occasione, che il summenzionato articolo si basa sul principio incontestabile in base al quale, quando la convenzione norme, in quanto preesistenti, possono essere invocate ed applicate nel caso di trattati conclusi prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, che costituisce lo strumento che le ha codificate. (**) Nel firmare la convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, la delegazione del Guatemala formula le seguenti riserve: I. Il Guatemala non puo' accettare nessuna delle disposizioni della presente convenzione che sia suscettibile di pregiudicare i propri diritti e le proprie rivendicazioni sul territorio di Belize. II. Il Guatemala non applichera' le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 25 e 66, nella misura in cui queste contravvengano ai principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica. III. Il Guatemala applichera' le disposizioni contenute nell'articolo 38 solo nei casi in cui ritenga che cio' sia nell'interesse del Paese. (*) Testo della dichiarazione: 1. Il Marocco interpreta il paragrafo 2 (a) dell'articolo 62 (mutamento fondamentale delle circostanze) come non applicabile ai trattati illegali o irregolari, nonche' ad ogni trattato contrario al principio dell'autodeterminazione. Il punto di vista del Marocco nei confronti del paragrafo (2) (a) e' stato sostenuto dall'Esperto consulente nel suo intervento dell'11 Maggio 1968 alla Commissione plenaria, nonche' il 14 Maggio 1969 nel corso della Conferenza plenaria (documento A/CONF.39/L.40). 2. Resta inteso che la firma della presente convenzione da parte del Marocco non implica in alcun modo il riconoscimento di Israele. Inoltre, tiene a precisare che nessun rapporto convenzionale potra' essere stabilito tra il Marocco e Israele. (*) Testo della dichiarazione: Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord dichiara di ritenere che nessuna delle disposizioni contenute nell'articolo 66 della presente convenzione tende ad escludere la giurisdizione della Corte internazionale di giustizia, quando tale giurisdizione derivi dalle disposizioni in vigore e vincolanti per le parti relative alla composizione delle controversie. Il Governo del Regno Unito dichiara in particolare, per quanto attiene agli Stati parti della convenzione di Vienna che accettano come obbligatoria la giurisdizione della Corte internazionale di giustizia, che non considerera' le disposizioni del comma b) dell'articolo 66 della convenzione di Vienna, come indicanti "un altro metodo di composizione pacifica", ai sensi del paragrafo i, a) della dichiarazione, depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 1 gennaio 1969, con la quale il Governo del Regno Unito accetta come obbligatoria la giurisdizione della Corte internazionale di giustizia. Il Governo del Regno Unito, pur mantenendo per il momento la propria posizione nei confronti delle altre dichiarazioni e riserve formulate da parte dei vari Stati al momento della firma, ritiene necessario dichiarare che il Regno Unito non riconosce al Guatemala alcun diritto o titolo legittimo di rivendicazione nei confronti del territorio dell'Honduras britannico.