Art. 86 
                      Allontanamento dal lavoro 
  1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di  allontanare  immediatamente
dal  lavoro  comportante  esposizione  a   rischi   derivanti   dalle
radiazioni ionizzanti i lavoratori che alla visita medica  risultino,
a giudizio del medico, non idonei. 
  2. Detti lavoratori non possono proseguire  l'attivita'  cui  erano
adibiti, ne' altre attivita' che li  espongano  ai  rischi  derivanti
dalle radiazioni ionizzanti, se non dopo  essere  stati  riconosciuti
nuovamente idonei dal medico. 
  3. Il  medico  deve  richiedere  l'allontanamento  dal  lavoro  dei
lavoratori non idonei e proporre  il  reinserimento  di  essi  quando
accerti la cessazione dello stato di non idoneita'.