Art. 86
                        (Impianti elettrici)
1.  Alle installazioni elettriche e di illuminazione utilizzate nelle
   attivita'  estrattive  condotte  mediante  perforazione   che   si
   svolgono in terraferma si applicano le norme di cui al decreto del
   Presidente   della   Repubblica  n.  547  del  1955  e  successive
   modifiche.