(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 86)
 
                               Art. 86 
 
                             (Citazione) 
 
 
  1.  Il  pubblico  ministero,  salvo  proroga  disposta   ai   sensi
dell'articolo   68,   deposita   nella   segreteria   della   sezione
giurisdizionale territorialmente competente l'atto  di  citazione  in
giudizio entro i termini di cui all'articolo 67, commi 5 e 6. 
 
 
  2. L'atto di citazione contiene: 
 
 
  a) l'indicazione della sezione territoriale davanti alla  quale  la
domanda e' proposta; 
 
 
  b) le generalita', il codice fiscale e la residenza o il  domicilio
o la dimora del convenuto; se convenuto e' una persona giuridica,  la
denominazione, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne  ha  la
rappresentanza in giudizio; 
 
 
  c) l'individuazione e la quantificazione del danno o  l'indicazione
dei criteri per la sua determinazione; 
 
 
  d) l'individuazione del soggetto cui andranno corrisposte le  somme
a titolo di risarcimento del danno erariale; 
 
 
  e) l'esposizione dei fatti, della qualita' nella quale  sono  stati
compiuti e degli elementi di diritto  costituenti  le  ragioni  della
domanda, con le relative conclusioni; 
 
 
  f) l'indicazione degli elementi di prova che supportano la  domanda
e l'elenco dei documenti offerti in comunicazione; 
 
 
  g) l'invito al convenuto a comparire all'udienza che verra' fissata
dal  presidente  della  sezione  e  a  costituirsi  nel  termine   da
quest'ultimo indicato, con l'avvertimento che la  costituzione  oltre
il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 90; 
 
 
  h) l'istanza al presidente della sezione di fissare la  data  della
prima udienza; 
 
 
  i) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero. 
 
 
  3. La citazione e' nulla  se  e'  omessa  o  risulta  assolutamente
incerta l'identificazione del convenuto ai sensi della lettera b) del
comma 2 o la sottoscrizione del pubblico ministero. 
 
 
  4. Se il convenuto non si  costituisce  in  giudizio,  il  giudice,
rilevata la nullita' della citazione ai sensi del  comma  3,  dispone
d'ufficio  la  rinnovazione  della   citazione   entro   un   termine
perentorio.  Questa  sana  i  vizi  e  gli  effetti   sostanziali   e
processuali   della   domanda   si   producono   sin   dal    momento
dell'originario deposito, che determina la pendenza del processo. 
 
 
  5. Se la rinnovazione non viene  eseguita,  il  giudice  ordina  la
cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue. 
 
 
  6.  La  citazione  e'  altresi'  nulla  se  e'  omesso  o   risulta
assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c),
ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al  comma  2,  lettera
e). 
 
 
  7. Il giudice, rilevata la nullita' ai sensi del comma 6, fissa  al
pubblico ministero un termine perentorio per rinnovare  la  citazione
o, se il convenuto  si  e'  costituito,  per  integrare  la  domanda.
Restano ferme  le  decadenze  maturate  e  salvi  i  diritti  quesiti
anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione. 
 
 
  8. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice  fissa  nuova
udienza e si applica l'articolo 90, commi 2 e 3. 
 
 
  9. La costituzione del convenuto sana  i  vizi  della  citazione  e
restano salvi gli effetti sostanziali  e  processuali  della  domanda
secondo quanto disposto al comma 4. 
 
 
  10.  Il  mancato  rispetto  del  termine  di  comparizione  di  cui
all'articolo 88, comma  3,  rilevato  d'ufficio  dal  giudice  se  il
convenuto  non  si  costituisce  in  giudizio,  ovvero  eccepito  dal
convenuto con la comparsa di costituzione, comporta la fissazione  di
una nuova udienza nel rispetto dei termini.