Art. 86 
 
 
          Costituzione delle associazioni come parte civile 
 
  1. Le associazioni dei produttori, le organizzazioni  professionali
agricole e le altre organizzazioni delle  imprese  della  filiera,  i
consorzi di tutela  di  cui  all'articolo  41,  le  associazioni  dei
consumatori, le regioni e gli enti locali possono  costituirsi  parte
civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato  e  diretto,
nei procedimenti  penali  per  violazioni  delle  disposizioni  della
presente legge.