(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 85)
                              Art. 85. 
                    Contratto di somministrazione 
 
    1. Gli enti possono stipulare contratti  di  somministrazione  di
lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e
seguenti del decreto legislativo n. 81/2015, per soddisfare  esigenze
temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del  decreto
legislativo n. 165/2001. 
    2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo  determinato
sono stipulati entro il limite di cui all'art. 83 (Contratto a  tempo
determinato), comma 3 e nel rispetto dei vincoli finanziari  previsti
dalla vigenti disposizioni di legge in materia. 
    3. Il ricorso al lavoro somministrato non e'  consentito  per  il
personale che esercita attivita' di vigilanza nonche' per  i  profili
dell'VIII livello. 
    4.  I  lavoratori  somministrati,   qualora   contribuiscano   al
raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano  attivita'  per
le  quali  sono  previste  specifiche  indennita',  hanno  titolo   a
partecipare  all'erogazione  dei  connessi   trattamenti   accessori,
secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I  relativi
oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per  il  progetto  di
attivazione dei contratti di somministrazione  a  tempo  determinato,
nel  rispetto  dei  vincoli   finanziari   previsti   dalle   vigenti
disposizioni di legge in materia. 
    5. L'ente comunica tempestivamente al  somministratore,  titolare
del potere disciplinare nei confronti dei  lavoratori  somministrati,
le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da  contestare  al
lavoratore  somministrato,  ai  sensi  dell'art.  7  della  legge  n.
300/1970. 
    6.  Gli  enti  sono   tenuti,   nei   riguardi   dei   lavoratori
somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni  e  gli
interventi  di  formazione  relativi  alla  sicurezza  e  prevenzione
previsti dal decreto  legislativo  n.  81/2015,  in  particolare  per
quanto concerne i rischi specifici connessi all'attivita'  lavorativa
in cui saranno impegnati. 
    7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso
le  amministrazioni  utilizzatrici,  i  diritti  di  liberta'  e   di
attivita' sindacale  previsti  dalla  legge  n.  300/1970  e  possono
partecipare alle assemblee del personale dipendente. 
    8. Nell'ambito dell'organismo paritetico di cui  all'art.  9  del
presente CCNL sono fornite informazioni sul numero e sui  motivi  dei
contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi,
sulla durata degli stessi, sul numero  e  sui  profili  professionali
interessati.