Art. 87.
            Classi dei medicinali ai fini della fornitura

  1.  All'atto  del rilascio dell'AIC o successivamente, previa nuova
valutazione dell'AIFA, anche su istanza del richiedente, i medicinali
sono classificati in una o piu' delle seguenti categorie:
    a) medicinali soggetti a prescrizione medica;
    b) medicinali  soggetti  a prescrizione medica da rinnovare volta
per volta;
    c) medicinali soggetti a prescrizione medica speciale;
    d) medicinali   soggetti   a   prescrizione   medica  limitativa,
comprendenti:
      1)  medicinali  vendibili al pubblico su prescrizione di centri
ospedalieri o di specialisti;
      2)   medicinali   utilizzabili   esclusivamente   in   ambiente
ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;
      3) medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista;
    e) medicinali non soggetti a prescrizione medica comprendenti:
      1) medicinali da banco o di automedicazione;
      2) restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica.