Art. 87 
 
                          Direzione tecnica 
 
                    (art. 26, d.P.R. n. 34/2000) 
 
    1. La direzione tecnica e' l'organo cui competono gli adempimenti
di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei
lavori. La direzione  tecnica  puo'  essere  assunta  da  un  singolo
soggetto, eventualmente  coincidente  con  il  legale  rappresentante
dell'impresa, o da piu' soggetti. 
    2. I soggetti ai quali viene  affidato  l'incarico  di  direttore
tecnico  sono  dotati,  per  la  qualificazione  in   categorie   con
classifica di  importo  pari  o  superiore  alla  IV,  di  laurea  in
ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea  breve
o  di  diploma  universitario  in  ingegneria  o  in  architettura  o
equipollente, di diploma di perito industriale edile o  di  geometra;
per le classifiche inferiori e' ammesso anche il possesso  di  titolo
di studio tecnico equivalente al diploma  di  geometra  e  di  perito
industriale edile, ovvero il  possesso  del  requisito  professionale
identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni
quale direttore del cantiere per un periodo non  inferiore  a  cinque
anni da comprovare con idonei certificati di  esecuzione  dei  lavori
attestanti tale condizione. 
    3. I soggetti designati nell'incarico di  direttore  tecnico  non
possono  rivestire  analogo  incarico  per  conto  di  altre  imprese
qualificate;  essi  producono  una  dichiarazione  di   unicita'   di
incarico. Qualora  il  direttore  tecnico  sia  persona  diversa  dal
titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore
e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso
di contratto d'opera professionale regolarmente registrato. 
    4. La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 79,  comma
14, e' collegata al direttore tecnico che l'ha consentita. La  stessa
qualificazione puo'  essere  confermata  sulla  base  di  autonoma  e
specifica valutazione se l'impresa  provvede  alla  sostituzione  del
direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi
analoga idoneita'. 
    5.  Se  l'impresa  non  provvede  alla  sostituzione  del  o  dei
direttori tecnici uscenti, la SOA o, in caso di inerzia,  l'Autorita'
dispone: 
    a)  la  decadenza  dell'attestazione  di   qualificazione   nelle
categorie ed importi corrispondenti, connessi alla presenza del o dei
direttori tecnici uscenti; 
    b)  la  conferma  o  la  riduzione  della  qualificazione   nelle
categorie ed  importi  corrispondenti,  nel  caso  in  cui  l'impresa
dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di  minore
importo  nelle  categorie  in  precedenza  connesse  alla   direzione
tecnica. 
    6. In ogni caso di variazione della direzione tecnica,  l'impresa
provvede a darne  comunicazione  alla  SOA  che  l'ha  qualificata  e
all'Osservatorio  entro  trenta  giorni  dalla  data  della  avvenuta
variazione.