Art. 87 
        Sorveglianza medica effettuata da medici autorizzati 
  1. Il datore di lavoro deve far eseguire da medici  autorizzati  la
sorveglianza medica dei lavoratori  classificati  in  categoria  A  e
degli  apprendisti  e  studenti  di  cui  all'articolo  70,  ad  essi
equiparati ai sensi del decreto di cui all'articolo 82. 
  2. Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato  provinciale
del  lavoro  competente  per  territorio  i  nominativi  dei   medici
autorizzati  prescelti,  con   la   dichiarazione   di   accettazione
dell'incarico.