Art. 87 (Attrezzature di salvataggio) 1. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di salvataggio, pronte all'uso e collocate in apposite postazioni facilmente accessibili. 2. Ove le vie di emergenza siano difficilmente percorribili e in caso di presenza o di possibile presenza di atmosfere irrespirabili, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori un'apparecchiatura autonoma di salvataggio per uso immediato.