Art. 87 
 
          Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia 
                dei consulenti in materia di brevetti 
 
  1. All'articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.
30, dopo il comma 4, e' aggiunto il  seguente:  «4-bis.  I  cittadini
dell'Unione   europea   abilitati   all'esercizio   della    medesima
professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo
secondo le procedure di  cui  al  decreto  legislativo  ((9  novembre
2007)), n. 206.». 
  2. All'articolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.
30, il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  I  soggetti  di  cui
all'articolo 201, comma 4-bis, che intendono  esercitare  l'attivita'
di rappresentanza in Italia a  titolo  occasionale  e  temporaneo  si
considerano  automaticamente  iscritti  all'albo  dei  consulenti  in
proprieta' industriale, previa trasmissione da  parte  dell'autorita'
competente della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10, del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. L'iscrizione  rileva  ai
soli fini dell'applicazione delle norme professionali,  di  carattere
professionale, legale o amministrativo,  direttamente  connesse  alla
qualifica professionale.».