Art. 87 Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 1. All'articolo 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, dopo le parole: "di progettazione" sono inserite le seguenti: "e di idee"; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ai concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 152, commi 1, 2, 3 e 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1, 2, 4 e 5, 155 e 156."; c) al comma 3, dopo la parola: "Commissione" e' inserita la seguente: "europea"; d) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente segno: ".".
Note all'art. 87: - Si riporta l'articolo 141 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 141 (Norme applicabili ai concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali). - 1. Ai concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 152, commi 1, 2, 3 e 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 153, comma 1,154, commi 1, 2, 4 e 5, 155 e 156. 2. Gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso. 3. Il bando di concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XIX e l'avviso sui risultati di un concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XX nel formato stabilito per i modelli di formulari. Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione. 4. L'avviso sui risultati di un concorso di progettazione e' trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura del medesimo. Si applica l'articolo 153, comma 2, secondo periodo. 5. L'articolo 130, commi da 2 a 6 si applica anche agli avvisi relativi ai concorsi di progettazione.".