Art. 88 
     (Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale) 
 
   1.  Nelle  prescrizioni  cartacee   di   medicinali   soggetti   a
prescrizione ripetibile non a carico, anche  parziale,  del  Servizio
sanitario  nazionale,  le  generalita'  dell'interessato   non   sono
indicate. 
   2. Nei casi  di  cui  al  comma  1  il  medico  puo'  indicare  le
generalita'   dell'interessato   solo   se   ritiene   indispensabile
permettere  di  risalire  alla  sua   identita',   per   un'effettiva
necessita'  derivante  dalle  particolari  condizioni  del   medesimo
interessato  o  da  una  speciale  modalita'  di  preparazione  o  di
utilizzazione.