Art. 88.
               Medicinali soggetti a prescrizione medica

    1. I medicinali sono soggetti a prescrizione medica quando:
      a)    possono    presentare   un   pericolo,   direttamente   o
  indirettamente,  anche  in  condizioni normali di utilizzazione, se
  sono usati senza controllo medico;
      b) sono utilizzati spesso, e in larghissima misura, in modo non
  corretto  e,  di  conseguenza, con rischio di un pericolo diretto o
  indiretto per la salute;
      c)  contengono  sostanze  o  preparazioni  di  sostanze  la cui
  attivita' o le cui reazioni avverse richiedono ulteriori indagini;
      d)  sono destinati ad essere somministrati per via parenterale,
  fatte  salve  le eccezioni stabilite dal Ministero della salute, su
  proposta o previa consultazione dell'AIFA.
    2.  I  medicinali  di  cui  al  comma  1,  quando  non  hanno  le
  caratteristiche dei medicinali previsti dagli articoli 89, 92 e 94,
  devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso,
  sul   confezionamento   primario  la  frase:  "Da  vendersi  dietro
  presentazione di ricetta medica".
    3. La ripetibilita' della vendita di medicinali di cui al comma 2
  e'  consentita,  salvo diversa indicazione del medico prescrivente,
  per  un periodo non superiore a sei mesi a partire dalla data della
  compilazione  della ricetta e comunque per non piu' di dieci volte.
  L'indicazione  da  parte  del  medico  di  un  numero di confezioni
  superiori  all'unita'  esclude la ripetibilita' della vendita. Sono
  in  ogni  caso  fatte  salve le diverse prescrizioni stabilite, con
  riferimento  a particolari tipologie di medicinali, con decreto del
  Ministro della salute.