Art. 88 (Capo piattaforma e Comandante) 1. Nel caso di attivita' di perforazione e di intervento ai pozzi eseguite da una piattaforma fissa o mobile o da un mezzo galleggiante assimilabile, nonche' nel caso di piattaforme e strutture di produzione abitualmente presidiate, il titolare deve nominare anche il Capo piattaforma di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979. 2. Restano ferme le responsabilita' e i compiti attribuiti al Capo piattaforma ed al Comandante dal decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979.