Art. 88
                   (Capo piattaforma e Comandante)
1.  Nel  caso  di  attivita' di perforazione e di intervento ai pozzi
   eseguite  da  una  piattaforma  fissa  o  mobile  o  da  un  mezzo
   galleggiante  assimilabile,  nonche'  nel  caso  di  piattaforme e
   strutture di produzione abitualmente presidiate, il titolare  deve
   nominare  anche  il  Capo  piattaforma  di  cui all'articolo 8 del
   decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979.
2. Restano ferme le responsabilita' e i compiti  attribuiti  al  Capo
   piattaforma  ed  al  Comandante  dal  decreto del Presidente della
   Repubblica n. 886 del 1979.