(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 88)
 
                               Art. 88 
 
                      (Fissazione dell'udienza) 
 
 
  1. Il presidente della sezione, con decreto da emanarsi entro dieci
giorni  dal  deposito  dell'atto  di  citazione,  fissa  l'udienza  e
contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima
della medesima per la costituzione del convenuto e per il deposito di
memorie e documenti, con l'avvertimento che la costituzione  oltre  i
suddetti termini implica le decadenze di cui all'articolo 90. 
 
 
  2. Con il medesimo  decreto,  il  presidente  assegna  al  pubblico
ministero un termine ordinatorio non inferiore a trenta giorni per la
notificazione dell'atto di citazione. 
 
 
  3. Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della
udienza devono intercorrere termini  liberi  non  minori  di  novanta
giorni se il luogo della  notificazione  si  trova  in  Italia  e  di
centocinquanta giorni se si trova all'estero. 
 
 
  4. Con separato provvedimento  il  presidente  nomina  il  relatore
della causa almeno trenta giorni prima dell'udienza di merito. 
 
 
  5. Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, a cura del
pubblico ministero, unitamente all'atto di citazione introduttivo del
giudizio,  e'  notificato  al  presunto  responsabile  nel  domicilio
eventualmente eletto in fase  di  istruttoria  o,  in  assenza,  alla
residenza anagrafica. 
 
 
  6. La notificazione, ove  risulti  un  valido  indirizzo  di  posta
elettronica  certificata  del  presunto  responsabile,  puo'   essere
effettuata a mezzo PEC ai sensi dell'articolo 6.