Art. 88 Norme transitorie 1. Le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni comunque denominate, da presentare alla pubblica amministrazione, di cui alla presente legge, comprese quelle previste nei relativi decreti attuativi, sono presentate in forma scritta e debitamente compilate in modo esatto, completo e leggibile. 2. Sono sempre indicati, salvo ove altrimenti specificato: a) le generalita', compreso il codice fiscale, del soggetto che effettua la presentazione e la sua sottoscrizione, sia quale titolare dell'impresa individuale, sia quale responsabile legale della persona giuridica, sia quale persona appositamente delegata a tale funzione nell'ambito dell'organizzazione aziendale; b) il nome o la denominazione sociale, la sede, il codice fiscale e, se diversa, la partita IVA dell'impresa individuale o della societa' in nome della quale e' effettuata la presentazione. 3. Fino alla realizzazione delle specifiche funzionalita' nell'ambito dei servizi del SIAN, le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni possono essere presentate tramite consegna a mano, telegramma, telefax, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Nel caso della consegna a mano, la presentazione delle istanze, dichiarazioni o comunicazioni avviene in duplice copia, una delle quali e' restituita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio territoriale ricevente. 4. Ai fini del rispetto degli specifici termini previsti per la presentazione delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni fanno fede, se consegnate a mano, a mezzo dei servizi postali o tramite telefax, la data e l'ora di ricezione presso l'ufficio destinatario, mentre se inviate tramite PEC fanno fede la data e l'ora indicate nella ricevuta di avvenuta consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario. 5. Le disposizioni di cui agli articoli 25, e 49, comma 2, al fine di consentire l'adeguamento delle condizioni produttive, si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 31 dicembre 2017, che non soddisfino i requisiti prescritti dalla presente legge, ma che siano conformi alle disposizioni precedentemente applicabili, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.