Art. 88 
 
 
Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica del CAPO II e' sostituita dalla seguente:  "APPALTI
DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI"; 
    b) al comma 1, le parole: "servizi di cui al presente Capo"  sono
sostituite dalle seguenti: "servizi di cui all'allegato IX"; 
    c) al comma 3, primo periodo, le  parole:  "di  cui  all'articolo
140" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'allegato IX"; 
    d) al comma 4, le parole: "Per gli appalti pari o superiori" sono
sostituite dalle  seguenti:  "Per  gli  appalti  di  importo  pari  o
superiore"; 
    e) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
  "5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da  5-ter  a  5-octies,  si
applicano ai seguenti servizi, come individuati dall'allegato IX, nei
settori  ordinari:  servizi  sanitari,  servizi  sociali  e   servizi
connessi; servizi di prestazioni  sociali;  altri  servizi  pubblici,
sociali  e  personali,  inclusi  servizi  forniti   da   associazioni
sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni  giovanili  e
altri servizi di organizzazioni associative. 
  5-ter. L'affidamento  dei  servizi  di  cui  al  comma  5-bis  deve
garantire  la  qualita',   la   continuita',   l'accessibilita',   la
disponibilita' e la completezza  dei  servizi,  tenendo  conto  delle
esigenze specifiche delle diverse categorie  di  utenti,  compresi  i
gruppi  svantaggiati   e   promuovendo   il   coinvolgimento   e   la
responsabilizzazione degli utenti. 
  5-quater.  Ai   fini   dell'applicazione   dell'articolo   21,   le
amministrazioni   aggiudicatrici   approvano   gli    strumenti    di
programmazione nel rispetto di  quanto  previsto  dalla  legislazione
statale e regionale di settore. 
  5-quinquies. Le finalita'  di  cui  agli  articoli  37  e  38  sono
perseguite anche tramite le  forme  di  aggregazione  previste  dalla
normativa  di  settore  con   particolare   riguardo   ai   distretti
sociosanitari e a istituzioni analoghe. 
  5-sexies. Si applicano le procedure di aggiudicazione di  cui  agli
articoli da 54 a 58 e da 60 a 65. 
  5-septies. Oltre a quanto previsto  dai  commi  da  1  a  5-sexies,
devono  essere,   altresi',   applicate   per   l'aggiudicazione   le
disposizioni di cui agli articoli 68,  69,  75,  79,  80,  83  e  95,
adottando il criterio di aggiudicazione  dell'offerta  economicamente
piu'  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del   miglior   rapporto
qualita'/prezzo. 
  5-octies. Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis, di  importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma  1,  lettera  d),
sono affidati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36. 
  5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-octies  si
applicano ai servizi di cui  all'articolo  144,  compatibilmente  con
quanto previsto nel medesimo articolo.". 
 
          Note all'art. 88: 
              - Si riporta l'articolo 142 del decreto legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 142 (Pubblicazione degli avvisi e dei  bandi).  -
          1.  Le  stazioni   appaltanti   che   intendono   procedere
          all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi  di
          cui all'allegato IX rendono nota tale  intenzione  con  una
          delle seguenti modalita': 
                a) mediante  un  bando  di  gara,  che  comprende  le
          informazioni di cui all'allegato XIV, parte I,  lettera  F,
          conformemente ai modelli di formulari di  cui  all'articolo
          72; 
                b) mediante un avviso di preinformazione,  che  viene
          pubblicato in maniera continua e contiene  le  informazioni
          di   cui   all'allegato   XIV,   parte   I.   L'avviso   di
          preinformazione si  riferisce  specificamente  ai  tipi  di
          servizi che saranno oggetto degli appalti  da  aggiudicare.
          Esso indica  che  gli  appalti  saranno  aggiudicati  senza
          successiva pubblicazione e invita gli  operatori  economici
          interessati  a  manifestare  il   proprio   interesse   per
          iscritto. 
              2. Il comma 1 non si applica, allorche' sia  utilizzata
          per l'aggiudicazione di appalti  pubblici  di  servizi  una
          procedura negoziata senza previa pubblicazione in  presenza
          dei presupposti previsti dall'articolo 63. 
              3. Le stazioni  appaltanti  che  hanno  aggiudicato  un
          appalto pubblico per  i  servizi  di  cui  all'allegato  IX
          rendono  noto  il  risultato  della   procedura   d'appalto
          mediante un  avviso  di  aggiudicazione,  che  contiene  le
          informazioni di cui all'allegato XIV, parte I,  lettera  H,
          conformemente ai modelli di formulari di  cui  all'articolo
          72. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su  base
          trimestrale.  In  tal  caso,  esse   inviano   gli   avvisi
          raggruppati al piu' tardi trenta giorni  dopo  la  fine  di
          ogni trimestre. 
              4. Per gli appalti di importo  pari  o  superiore  alle
          soglie di cui all'articolo 35, i modelli  di  formulari  di
          cui ai commi 1 e 3 del  presente  articolo  sono  stabiliti
          dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione. 
              5.  Gli  avvisi  di  cui  al  presente  articolo   sono
          pubblicati conformemente all'articolo 72. 
              5-bis. Le disposizioni di  cui  ai  commi  da  5-ter  a
          5-octies,  si   applicano   ai   seguenti   servizi,   come
          individuati dall'allegato IX, nei settori ordinari: servizi
          sanitari, servizi sociali e servizi  connessi;  servizi  di
          prestazioni sociali;  altri  servizi  pubblici,  sociali  e
          personali,  inclusi   servizi   forniti   da   associazioni
          sindacali, da  organizzazioni  politiche,  da  associazioni
          giovanili e altri servizi di organizzazioni associative. 
              5-ter. L'affidamento dei servizi di cui al comma  5-bis
          deve    garantire    la    qualita',    la     continuita',
          l'accessibilita', la disponibilita' e  la  completezza  dei
          servizi, tenendo  conto  delle  esigenze  specifiche  delle
          diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati
          e promuovendo il coinvolgimento e  la  responsabilizzazione
          degli utenti. 
              5-quater. Ai fini dell'applicazione  dell'articolo  21,
          le amministrazioni aggiudicatrici approvano  gli  strumenti
          di programmazione nel rispetto  di  quanto  previsto  dalla
          legislazione statale e regionale di settore. 
              5-quinquies. Le finalita' di cui agli articoli 37 e  38
          sono perseguite anche  tramite  le  forme  di  aggregazione
          previste  dalla  normativa  di  settore   con   particolare
          riguardo  ai  distretti  sociosanitari  e   a   istituzioni
          analoghe. 
              5-sexies. Si applicano le procedure  di  aggiudicazione
          di cui agli articoli da 54 a 58 e da 60 a 65. 
              5-septies. Oltre a quanto previsto dai  commi  da  1  a
          5-sexies,   devono   essere,   altresi',   applicate    per
          l'aggiudicazione le disposizioni di cui agli  articoli  68,
          69,  75,  79,  80,  83  e  95,  adottando  il  criterio  di
          aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
          individuata    sulla    base    del    miglior     rapporto
          qualita'/prezzo. 
              5-octies. Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis,
          di importo inferiore alla soglia di  cui  all'articolo  35,
          comma 1, lettera d), sono affidati nel rispetto  di  quanto
          previsto all'articolo 36. 
              5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter  al
          5-octies si applicano ai servizi di cui  all'articolo  144,
          compatibilmente   con   quanto   previsto   nel    medesimo
          articolo.".