Art. 89
                          Casi particolari

  1.  Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione
di  disposizioni  normative  che prevedono il rilascio di ricette che
non  identificano  l'interessato  o  recanti particolari annotazioni,
contenute   anche   nel   decreto-legge  17  febbraio  1998,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
  2.   Nei   casi   in   cui   deve   essere   accertata  l'identita'
dell'interessato  ai  sensi del testo unico delle leggi in materia di
disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,
cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n.  309,  e  successive  modificazioni,  le  ricette  sono conservate
separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.
 
          Note all'art. 89:
              - Il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito,
          con  modificazioni,  dalla legge 8 aprile 1998, n. 94 reca:
          "Disposizioni   urgenti   in   materia  di  sperimentazioni
          cliniche  in  campo  oncologico  e  altre misure in materia
          sanitaria.".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
          1990,  n. 309, reca: "Testo unico delle leggi in materia di
          disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
          prevenzione,  cura  e  riabilitazione dei relativi stati di
          tossicodipendenza.".