Art. 89.
Medicinali  soggetti  a  prescrizione  medica  da rinnovare volta per
                                volta

  1. Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta
i  medicinali  che,  presentando  una  o  piu'  delle caratteristiche
previste  dall'articolo 88,  comma 1,  possono determinare, con l'uso
continuato,  stati  tossici  o  possono  comportare, comunque, rischi
particolarmente elevati per la salute.
  2.  I  medicinali  di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio
esterno  o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario la
frase   «Da   vendersi   dietro   presentazione   di  ricetta  medica
utilizzabile una sola volta».
  3.  Le  ricette  mediche  relative  ai medicinali di cui al comma 1
hanno validita' limitata a trenta giorni; esse devono essere ritirate
dal  farmacista,  che e' tenuto a conservarle per sei mesi, se non le
consegna all'autorita' competente per il rimborso del prezzo a carico
del  Servizio sanitario nazionale. Decorso tale periodo il farmacista
distrugge  le  ricette  con  modalita' atte ad escludere l'accesso di
terzi ai dati in esse contenuti.
  4.  Il  medico  e'  tenuto  ad  indicare  sulla  ricetta relativa a
medicinali  disciplinati  dal presente articolo il codice fiscale del
paziente;  nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono
la riservatezza dei trattamenti, si applicano le relative procedure.
  5.  La ricetta, che deve comunque contenere, stampata o apposta con
timbro,  la  chiara  indicazione  del  medico  prescrivente  e  della
struttura  da  cui  lo stesso dipende, non ha validita' ove sia priva
degli  elementi  di cui al comma 4 ovvero della data, della firma del
medico e dei dati relativi alla esenzione.