Art. 89
      Attribuzioni del medico addetto alla sorveglianza medica

  1.  Nell'esercizio  delle  proprie funzioni, il medico addetto alla
sorveglianza  medica  dei lavoratori esposti e' tenuto in particolare
ai  seguenti  adempimenti,  fermi comunque restando gli altri compiti
previsti nel presente capo:
    a)  analisi  dei  rischi  individuali  connessi alla destinazione
lavorativa  e  alle mansioni ai fini della programmazione di indagini
specialistiche  e  di  laboratorio atte a valutare lo stato di salute
del  lavoratore,  anche  attraverso accessi diretti negli ambienti di
lavoro;
    b) istituzione e aggiornamento dei documenti sanitari personali e
loro  consegna  all'Ispettorato  medico  centrale  del  lavoro con le
modalita' previste all'articolo 90 del presente decreto;
    c)   consegna   al  medico  subentrante  dei  documenti  sanitari
personali   di   cui   alla   lettera   b,  nel  caso  di  cessazione
dall'incarico;
    d)  consulenza  al  datore  di  lavoro  per  la  messa in atto di
infrastrutture  e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica
dei  lavoratori  esposti,  sia in condizioni di lavoro normale che in
caso di esposizioni accidentali o di emergenza.