Art. 89
           (Misure generali di prevenzione degli incendi)
1.  Devono essere prese precauzioni appropriate per la protezione, la
   rivelazione e la lotta contro  l'innesco  e  la  diffusione  degli
   incendi.
2.  I  luoghi  di  lavoro devono essere dotati di sistemi adeguati di
   rivelazione, di protezione, di allarme  e  di  lotta  antincendio,
   quali in particolare:
   a) sistemi di rivelazione di incendi;
   b) allarmi antincendio;
   c) condutture principali acqua antincendio;
   d) manichette e idranti antincendio;
   e) sistemi di allagamento e lance antincendio brandeggiabili;
   f) impianti a pioggia;
   g) sistemi di estintori a gas;
   h) sistemi di estintori a schiuma;
   i) estintori portatili;
   l) sistemi tagliafuoco per segregare le zone a rischio d'incendio.
3.  A  bordo dell'impianto deve essere tenuto a disposizione il piano
   antincendio, in cui siano specificate in dettaglio le  precauzioni
   opportune di protezione, rivelazione e lotta contro l'innesco e la
   diffusione degli incendi.
4.  I sistemi di emergenza devono essere isolati e protetti da eventi
   accidentali, nella misura e nel modo ritenuto adeguato  per  poter
   rimanere  operativi in caso di emergenza; ove risulti necessario a
   seguito della valutazione dei rischi, il numero  di  tali  sistemi
   deve essere raddoppiato.