Art. 89 (Misure generali di prevenzione degli incendi) 1. Devono essere prese precauzioni appropriate per la protezione, la rivelazione e la lotta contro l'innesco e la diffusione degli incendi. 2. I luoghi di lavoro devono essere dotati di sistemi adeguati di rivelazione, di protezione, di allarme e di lotta antincendio, quali in particolare: a) sistemi di rivelazione di incendi; b) allarmi antincendio; c) condutture principali acqua antincendio; d) manichette e idranti antincendio; e) sistemi di allagamento e lance antincendio brandeggiabili; f) impianti a pioggia; g) sistemi di estintori a gas; h) sistemi di estintori a schiuma; i) estintori portatili; l) sistemi tagliafuoco per segregare le zone a rischio d'incendio. 3. A bordo dell'impianto deve essere tenuto a disposizione il piano antincendio, in cui siano specificate in dettaglio le precauzioni opportune di protezione, rivelazione e lotta contro l'innesco e la diffusione degli incendi. 4. I sistemi di emergenza devono essere isolati e protetti da eventi accidentali, nella misura e nel modo ritenuto adeguato per poter rimanere operativi in caso di emergenza; ove risulti necessario a seguito della valutazione dei rischi, il numero di tali sistemi deve essere raddoppiato.