(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 89)
 
                               Art. 89 
 
       (Abbreviazione dei termini e istanza di accelerazione) 
 
 
  1. Il presidente, su motivata  istanza  di  parte  e  nei  casi  di
urgenza, con decreto  puo'  abbreviare  fino  alla  meta'  i  termini
previsti per la fissazione di udienza. Sono proporzionalmente ridotti
i termini per le difese. 
 
 
  2. Il decreto di abbreviazione, ove redatto in  calce  ad  autonoma
istanza, a cura della parte che lo ha richiesto  e'  notificato  alle
altre parti, anche a  mezzo  PEC.  Il  termine  abbreviato  inizia  a
decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto. 
 
 
  3.  Il  convenuto  ha  diritto  di  depositare  presso  la  sezione
giurisdizionale giudicante, personalmente o a  mezzo  di  procuratore
speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell'articolo 1-ter della
legge 24 marzo 2001, n. 89, almeno sei mesi prima che siano trascorsi
i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della stessa legge.