Art. 89 (Abbreviazione dei termini e istanza di accelerazione) 1. Il presidente, su motivata istanza di parte e nei casi di urgenza, con decreto puo' abbreviare fino alla meta' i termini previsti per la fissazione di udienza. Sono proporzionalmente ridotti i termini per le difese. 2. Il decreto di abbreviazione, ove redatto in calce ad autonoma istanza, a cura della parte che lo ha richiesto e' notificato alle altre parti, anche a mezzo PEC. Il termine abbreviato inizia a decorrere dall'avvenuta notificazione del decreto. 3. Il convenuto ha diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell'articolo 1-ter della legge 24 marzo 2001, n. 89, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della stessa legge.