Art. 89 Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome 1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Note all'art. 89: - La legge 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.