Art. 89 
 
 
                       Coordinamento normativo 
 
  1. Agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1, non
si applicano le seguenti disposizioni: 
    a) l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi 2, 5 e 6 e  gli
articoli 148 e  149  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; 
    b) l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31  ottobre
1990, n. 346 e gli articoli 1, comma 2 e  10,  comma  3  del  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; 
    c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398. 
  2. Le norme di cui al comma 1, lettera b) continuano ad  applicarsi
ai trasferimenti a titolo gratuito, non relativi  alle  attivita'  di
cui  all'articolo  5,  eseguiti  a  favore  dei   soggetti   di   cui
all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro  unico  nazionale  del
Terzo Settore. 
  3. L'articolo 145  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, si applica ai soggetti di cui all'articolo 4, comma  2,
nonche' a quelli di  cui  all'articolo  4,  comma  3,  che  non  sono
iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore. Ai  soggetti
di cui all'articolo 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale
del Terzo settore l'articolo 145 del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986,  n.  917,  si  applica  limitatamente  alle  attivita'
diverse da quelle elencate all'articolo 5. 
  4. All'articolo 148, comma 3, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917  le  parole  «Per  le  associazioni  politiche,
sindacali  e  di  categoria,  religiose,  assistenziali,   culturali,
sportive dilettantistiche, di  promozione  sociale  e  di  formazione
extra-scolastica della persona non si considerano  commerciali»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per le associazioni politiche,  sindacali
e  di  categoria,  religiose,  sportive   dilettantistiche   non   si
considerano commerciali». 
  5. All'articolo 6, del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:  «La
riduzione non si  applica  agli  enti  iscritti  nel  Registro  Unico
nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma
3, codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti  nel  Registro  unico
nazionale del Terzo settore, la riduzione  si  applica  limitatamente
alle attivita' diverse da quelle elencate all'articolo 5 del medesimo
decreto legislativo». 
  6. All'articolo 52, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  le  parole:   «al   decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle  seguenti:
«al codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106». 
  7. Si intendono  riferite  agli  enti  non  commerciali  del  Terzo
settore di cui all'articolo 82, comma 1,  le  disposizioni  normative
vigenti riferite alle ONLUS in quanto compatibili con le disposizioni
del presente decreto. Al decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole «di enti
e  associazioni  che  senza  scopo  di  lucro  perseguono   finalita'
educative,  culturali,  sportive,  religiose  e   di   assistenza   e
solidarieta' sociale, nonche' delle organizzazioni non  lucrative  di
utilita' sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  enti
del Terzo settore di natura non commerciale»; 
    b) all'articolo 10, primo  comma,  ai  numeri  15),  19),  20)  e
27-ter), la parola «ONLUS» e' sostituita dalle  seguenti:  «enti  del
Terzo settore di natura non commerciale» 
  8. All'articolo 1, comma 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112,  le
parole: «organizzazioni non lucrative  di  utilita'  sociale  di  cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460,   riconosciute   come   persone    giuridiche,    che    operano
prevalentemente nel settore della beneficenza  di  cui  al  comma  1,
lettera a), numero 3), dell'articolo 10  del  decreto  legislativo  4
dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma  2-bis  dello  stesso
articolo» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore non
commerciali,  che   operano   prevalentemente   nel   settore   della
beneficenza di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u)». 
  9. All'articolo 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n.  125  e'
aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:  «Le  Organizzazioni   non
governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico
nazionale del Terzo settore». 
  10. All'articolo 6, comma 9, della legge 22 giugno 2016, n. 112  le
parole  «le  agevolazioni  di  cui  all'articolo  14,  comma  1,  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,  e  i  limiti  ivi  indicati  sono
elevati, rispettivamente, al 20 per  cento  del  reddito  complessivo
dichiarato e a 100.000 euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le
agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato ai  sensi
dell'articolo 83, commi 1 e 2, del codice del Terzo  settore  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6  giugno  2016,  n.
106». 
  11. Ai soggetti che effettuano erogazioni liberali  agli  enti  del
Terzo settore non  commerciali  di  cui  all'articolo  79,  comma  5,
nonche' alle cooperative sociali, non si applicano, per  le  medesime
erogazioni liberali, le disposizioni di cui  all'articolo  15,  comma
1.1. e all'articolo 100, comma 2, lettera h), del testo  unico  delle
imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  12.  La  deducibilita'  dal  reddito  imponibile  delle  erogazioni
liberali prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera  g),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione
che per le medesime erogazioni il soggetto  erogante  non  usufruisca
delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo  15,  comma  1.1,  del
medesimo testo unico. 
  13.  La  deducibilita'  dal  reddito  imponibile  delle  erogazioni
liberali previste dall'articolo 100, comma 2, lettere a)  e  b),  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a
condizione che  per  le  medesime  erogazioni  liberali  il  soggetto
erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera h) del
medesimo articolo 100, comma 2. 
  14.  La  deducibilita'  dal  reddito  imponibile  delle  erogazioni
liberali previste all'articolo 153, comma 6, lettere  a)  e  b),  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a
condizione che  per  le  medesime  erogazioni  liberali  il  soggetto
erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma
3 del medesimo articolo 153. 
  15. Alle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n.  310,
e successive modificazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del
Terzo settore, non si applica l'articolo 25,  comma  5  del  suddetto
decreto legislativo. 
  16.  Alle  associazioni   che   operano   o   che   partecipano   a
manifestazioni  di  particolare  interesse   storico,   artistico   e
culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunita' locali,
iscritte nel Registro unico  nazionale  del  Terzo  settore,  non  si
applica l'articolo 1, commi 185, 186 e 187 della  legge  27  dicembre
2006, n. 296. 
  17. In attuazione dell'articolo  115  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004,  n.  42,  il  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti
pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del
Terzo settore che svolgono  le  attivita'  indicate  all'articolo  5,
comma 1, lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le procedure
semplificate  di  cui  all'articolo  151,  comma   3,   del   decreto
legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  dirette  alla  prestazione  di
attivita'  di  valorizzazione   di   beni   culturali   immobili   di
appartenenza pubblica. 
  18. Le attivita' indicate all'articolo 79, comma 4, lett. a), fermo
restando il regime di esclusione dall'imposta  sul  valore  aggiunto,
sono esenti da ogni altro tributo. 
  19. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole «i soggetti  di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460»
sono sostituite dalle seguenti:  «gli  enti  del  Terzo  settore  non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,  del  codice  del  Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  della  legge  6
giugno 2016, n. 106»; 
    b) all'articolo 16, comma 5, lettera  a),  numero  2,  le  parole
«agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il
perseguimento,  senza  scopo  di  lucro,  di  finalita'   civiche   e
solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e
in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e
realizzano  attivita'  d'interesse   generale   anche   mediante   la
produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche'
attraverso forme di mutualita'» sono sostituite dalle  seguenti:  «ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della  legge  19
agosto 2016, n. 166. 
  20. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica  29
luglio  1982  n.  571,  comma  6,  le  parole  «i  soggetti  di   cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «gli  enti  del   Terzo   settore   non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,  del  codice  del  Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  della  legge  6
giugno 2016, n. 106». 
  21. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
le parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo
4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle  seguenti:  «gli  enti
del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo  79,  comma  5,
del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106». 
  22. All'articolo 1, comma 1 della legge 25 giugno 2003, n.  155  le
parole «i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo  4
dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti  del
Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79,  comma  5,  del
codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106». 
  23. All'articolo 157,  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  24
aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole «organizzazioni non lucrative  di  utilita'  sociale
(ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore  non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,  del  codice  del  Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  della  legge  6
giugno 2016, n. 106»; 
    b) le parole «Alle ONLUS» sono sostituite dalle  seguenti:  «Agli
enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79,  comma
5, del codice del Terzo settore  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106». 
 
          Note all'art. 89: 
              - Si riportano gli articoli 143, 144 e 149  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
              «Art.  143  (Reddito  complessivo).  -  1.  Il  reddito
          complessivo degli enti non commerciali di cui alla  lettera
          c)  del  comma  1  dell'art.  73  e'  formato  dai  redditi
          fondiari,  di  capitale,  di  impresa  e  diversi,  ovunque
          prodotti e quale ne sia la destinazione, ad  esclusione  di
          quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a  ritenuta
          alla fonte a titolo di imposta o  ad  imposta  sostitutiva.
          Per  i  medesimi  enti   non   si   considerano   attivita'
          commerciali  le  prestazioni  di  servizi  non   rientranti
          nell'art. 2195 del codice civile rese in  conformita'  alle
          finalita'   istituzionali   dell'ente    senza    specifica
          organizzazione e verso pagamento di corrispettivi  che  non
          eccedono i costi di diretta imputazione. 
              2. Il reddito complessivo  e'  determinato  secondo  le
          disposizioni dell'art. 8. 
              3. Non concorrono in  ogni  caso  alla  formazione  del
          reddito degli enti non commerciali di cui alla  lettera  c)
          del comma 1 dell'art. 73: 
                a) i fondi pervenuti ai predetti enti  a  seguito  di
          raccolte  pubbliche   effettuate   occasionalmente,   anche
          mediante offerte di beni di modico valore o di  servizi  ai
          sovventori, in concomitanza di celebrazioni,  ricorrenze  o
          campagne di sensibilizzazione; 
                b)  i  contributi  corrisposti   da   Amministrazioni
          pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato
          o in regime di accreditamento di cui all'art. 8,  comma  7,
          del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  come
          sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera  g),  del  decreto
          legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,  di  attivita'  aventi
          finalita'  sociali  esercitate  in  conformita'   ai   fini
          istituzionali degli enti stessi.». 
              «Art. 144 (Determinazione dei redditi). - 1. I  redditi
          e  le  perdite  che  concorrono  a   formare   il   reddito
          complessivo degli enti  non  commerciali  sono  determinati
          distintamente per ciascuna categoria in base  al  risultato
          complessivo  di  tutti  i  cespiti  che  vi  rientrano.  Si
          applicano,  se  nel  presente  capo  non  e'   diversamente
          stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi
          delle varie categorie. Per  gli  immobili  riconosciuti  di
          interesse storico o artistico, ai sensi  dell'art.  10  del
          codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
          42, il reddito medio ordinario di cui all'art. 37, comma 1,
          e' ridotto del 50 per  cento  e  non  si  applica  comunque
          l'art. 41. Per i redditi derivanti da immobili  locati  non
          relativi all'impresa si applicano comunque le  disposizioni
          dell'art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo. 
              2. Per l'attivita' commerciale esercitata gli enti  non
          commerciali  hanno  l'obbligo  di  tenere  la  contabilita'
          separata. 
              3. Per l'individuazione dei beni  relativi  all'impresa
          si applicano le disposizioni di cui all'art. 65, commi 1  e
          3-bis. 
              4. Le spese e gli altri componenti negativi relativi  a
          beni e  servizi  adibiti  promiscuamente  all'esercizio  di
          attivita' commerciali e di altre attivita', sono deducibili
          per la parte del loro importo che corrisponde  al  rapporto
          tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che  concorrono
          a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di
          tutti i ricavi e  proventi;  per  gli  immobili  utilizzati
          promiscuamente e' deducibile  la  rendita  catastale  o  il
          canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro
          ammontare che corrisponde al predetto rapporto. 
              5. Per gli enti religiosi  di  cui  all'art.  26  della
          legge 20 maggio 1985,  n.  222,  che  esercitano  attivita'
          commerciali, le spese relative all'opera  prestata  in  via
          continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri
          ivi previsti. 
              6. Gli enti soggetti alle disposizioni  in  materia  di
          contabilita' pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere
          la  contabilita'  separata  qualora  siano   osservate   le
          modalita'   previste   per   la    contabilita'    pubblica
          obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.». 
              «Art.   145   (Regime   forfetario   degli   enti   non
          commerciali). - 1. Fatto  salvo  quanto  previsto,  per  le
          associazioni  sportive  dilettantistiche,  dalla  legge  16
          dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni  senza  scopo
          di  lucro  e  per  le   pro-loco,   dall'art.   9-bis   del
          decreto-legge 30 dicembre 1991,  n.  417,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti
          non commerciali ammessi alla contabilita'  semplificata  ai
          sensi  dell'art.  18  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la
          determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando
          all'ammontare  dei  ricavi  conseguiti  nell'esercizio   di
          attivita'  commerciali  il  coefficiente  di   redditivita'
          corrispondente  alla  classe  di  appartenenza  secondo  la
          tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei  componenti
          positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57: 
                a) attivita' di prestazioni di servizi: 
                  1) fino a  lire  30.000.000,  coefficiente  15  per
          cento; 
                  2)  da  lire   30.000.001   a   lire   600.000.000,
          coefficiente 25 per cento; 
                b) altre attivita': 
                  1) fino a  lire  50.000.000,  coefficiente  10  per
          cento; 
                  2)  da  lire  50.000.001  a   lire   1.000.000.000,
          coefficiente 15 per cento. 
              2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente
          prestazioni di servizi ed altre attivita'  il  coefficiente
          si  determina  con  riferimento  all'ammontare  dei  ricavi
          relativi  all'attivita'  prevalente.  In   mancanza   della
          distinta annotazione dei ricavi si  considerano  prevalenti
          le attivita' di prestazioni di servizi. 
              3. Il regime forfetario previsto nel presente  articolo
          si estende di anno in anno qualora  i  limiti  indicati  al
          comma 1 non vengano superati. 
              4. L'opzione e' esercitata nella dichiarazione  annuale
          dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta
          nel corso del quale e' esercitata  fino  a  quando  non  e'
          revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione
          e' effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha
          effetto dall'inizio del periodo  d'imposta  nel  corso  del
          quale la dichiarazione stessa e' presentata. 
              5. Gli enti  che  intraprendono  l'esercizio  d'impresa
          commerciale esercitano  l'opzione  nella  dichiarazione  da
          presentare ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni.». 
              «Art.  149  (Perdita  della  qualifica  di   ente   non
          commerciale).  -  1.  Indipendentemente  dalle   previsioni
          statutarie,  l'ente  perde  la  qualifica   di   ente   non
          commerciale  qualora  eserciti  prevalentemente   attivita'
          commerciale per un intero periodo d'imposta. 
              2. Ai fini della qualificazione  commerciale  dell'ente
          si tiene conto anche dei seguenti parametri: 
                a)   prevalenza   delle   immobilizzazioni   relative
          all'attivita' commerciale,  al  netto  degli  ammortamenti,
          rispetto alle restanti attivita'; 
                b)  prevalenza  dei  ricavi  derivanti  da  attivita'
          commerciali rispetto al valore  normale  delle  cessioni  o
          prestazioni afferenti le attivita' istituzionali; 
                c) prevalenza  dei  redditi  derivanti  da  attivita'
          commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo
          per  queste  ultime  i  contributi,  le   sovvenzioni,   le
          liberalita' e le quote associative; 
                d)  prevalenza  delle  componenti  negative  inerenti
          all'attivita' commerciale rispetto alle restanti spese. 
              3. Il  mutamento  di  qualifica  opera  a  partire  dal
          periodo d'imposta in cui vengono  meno  le  condizioni  che
          legittimano  le  agevolazioni  e  comporta   l'obbligo   di
          comprendere tutti  i  beni  facenti  parte  del  patrimonio
          dell'ente nell'inventario di cui all'art.  15  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600.
          L'iscrizione nell'inventario deve essere  effettuata  entro
          sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta  in  cui
          ha effetto il mutamento di qualifica secondo i  criteri  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 23  dicembre
          1974, n. 689. 
              4. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  non  si
          applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone
          giuridiche  agli  effetti  civili  ed   alle   associazioni
          sportive dilettantistiche.». 
              -  Si  riporta  l'art.  148  del  citato  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  n.  917   del   1986,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 148 (Enti di  tipo  associativo).  -  1.  Non  e'
          considerata commerciale l'attivita'  svolta  nei  confronti
          degli  associati  o  partecipanti,  in   conformita'   alle
          finalita' istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e
          dagli altri enti non commerciali di  tipo  associativo.  Le
          somme versate dagli associati o partecipanti  a  titolo  di
          quote o contributi associativi non concorrono a formare  il
          reddito complessivo. 
              2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di
          attivita'  commerciali,  salvo  il  disposto  del   secondo
          periodo del comma 1 dell'art. 143, le cessioni di beni e le
          prestazioni di servizi agli associati o partecipanti  verso
          pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi
          e le quote  supplementari  determinati  in  funzione  delle
          maggiori o diverse prestazioni alle  quali  danno  diritto.
          Detti corrispettivi concorrono alla formazione del  reddito
          complessivo come componenti del reddito di impresa  o  come
          redditi diversi secondo che le relative operazioni  abbiano
          carattere di abitualita' o di occasionalita'. 
              3.  Per  le  associazioni  politiche,  sindacali  e  di
          categoria,  religiose,  sportive  dilettantistiche  non  si
          considerano commerciali  le  attivita'  svolte  in  diretta
          attuazione  degli  scopi  istituzionali,  effettuate  verso
          pagamento di corrispettivi specifici  nei  confronti  degli
          iscritti, associati o partecipanti, di  altre  associazioni
          che  svolgono  la  medesima  attivita'  e  che  per  legge,
          regolamento, atto costitutivo  o  statuto  fanno  parte  di
          un'unica organizzazione locale o nazionale, dei  rispettivi
          associati o partecipanti e dei tesserati  dalle  rispettive
          organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi
          di  proprie  pubblicazioni  cedute   prevalentemente   agli
          associati. 
              4. La disposizione del comma 3 non si  applica  per  le
          cessioni di beni nuovi prodotti  per  la  vendita,  per  le
          somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas,
          energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere,
          di  alloggio,  di  trasporto  e  di  deposito  e   per   le
          prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne'  per  le
          prestazioni  effettuate   nell'esercizio   delle   seguenti
          attivita': 
                a) gestione di spacci aziendali e di mense; 
                b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; 
                c) gestione  di  fiere  ed  esposizioni  a  carattere
          commerciale; 
                d) pubblicita' commerciale; 
                e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 
              5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese
          tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e),  della
          legge  25  agosto  1991,   n.   287,   le   cui   finalita'
          assistenziali    siano    riconosciute    dal     Ministero
          dell'interno, non  si  considerano  commerciali,  anche  se
          effettuate verso pagamento di corrispettivi  specifici,  la
          somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le
          sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da  bar
          ed  esercizi  similari  e  l'organizzazione  di  viaggi   e
          soggiorni turistici, sempreche' le predette attivita' siano
          strettamente  complementari  a  quelle  svolte  in  diretta
          attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei
          confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 
              6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici  di
          cui al comma 5 non  e'  considerata  commerciale  anche  se
          effettuata  da  associazioni  politiche,  sindacali  e   di
          categoria,  nonche'  da  associazioni  riconosciute   dalle
          confessioni religiose con le quali lo  Stato  ha  stipulato
          patti, accordi o  intese,  sempreche'  sia  effettuata  nei
          confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 
              7. Per le organizzazioni sindacali e di  categoria  non
          si  considerano  effettuate  nell'esercizio  di   attivita'
          commerciali  le  cessioni  delle  pubblicazioni,  anche  in
          deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti
          collettivi  di  lavoro,   nonche'   l'assistenza   prestata
          prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti  in
          materia  di  applicazione  degli  stessi  contratti  e   di
          legislazione sul  lavoro,  effettuate  verso  pagamento  di
          corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano  i  costi
          di diretta imputazione. 
              8. Le disposizioni di cui ai commi  3,  5,  6  e  7  si
          applicano a condizione che le associazioni  interessate  si
          conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi
          atti costitutivi o statuti redatti  nella  forma  dell'atto
          pubblico  o   della   scrittura   privata   autenticata   o
          registrata: 
                a) divieto di distribuire anche  in  modo  indiretto,
          utili  o  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,  riserve  o
          capitale durante la vita dell'associazione,  salvo  che  la
          destinazione o la distribuzione  non  siano  imposte  dalla
          legge; 
                b) obbligo di devolvere il patrimonio  dell'ente,  in
          caso di suo scioglimento  per  qualunque  causa,  ad  altra
          associazione con finalita' analoghe o ai fini  di  pubblica
          utilita', sentito l'organismo di controllo di cui  all'art.
          3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo
          diversa destinazione imposta dalla legge; 
                c) disciplina uniforme  del  rapporto  associativo  e
          delle   modalita'    associative    volte    a    garantire
          l'effettivita'   del    rapporto    medesimo,    escludendo
          espressamente la temporaneita'  della  partecipazione  alla
          vita  associativa  e  prevedendo  per   gli   associati   o
          partecipanti  maggiori  d'eta'  il  diritto  di  voto   per
          l'approvazione e  le  modificazioni  dello  statuto  e  dei
          regolamenti  e  per  la  nomina  degli   organi   direttivi
          dell'associazione; 
                d) obbligo di redigere e di approvare annualmente  un
          rendiconto economico e finanziario secondo le  disposizioni
          statutarie; 
                e) eleggibilita' libera degli organi  amministrativi,
          principio del voto singolo di cui all'art. 2532,  comma  2,
          del codice  civile,  sovranita'  dell'assemblea  dei  soci,
          associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione  ed
          esclusione, criteri e idonee  forme  di  pubblicita'  delle
          convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei
          bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza
          per le associazioni il cui atto costitutivo,  anteriore  al
          1° gennaio 1997, preveda tale modalita' di  voto  ai  sensi
          dell'art.  2532,  ultimo  comma,  del   codice   civile   e
          sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello  nazionale
          e siano prive di organizzazione a livello locale; 
                f)  intrasmissibilita'  della  quota   o   contributo
          associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
          e non rivalutabilita' della stessa. 
              9. Le disposizioni di cui alle lettere  c)  ed  e)  del
          comma  8  non  si  applicano  alle  associazioni  religiose
          riconosciute dalle confessioni con le  quali  lo  Stato  ha
          stipulato   patti,   accordi   o   intese,   nonche'   alle
          associazioni politiche, sindacali e di categoria.». 
              - Si riporta l'art. 3, del citato  decreto  legislativo
          n. 346 del 1990: 
              «Art. 3 (Trasferimenti non soggetti all'imposta (Art. 3
          D.P.R. n. 637/1972)). - 1. Non sono soggetti all'imposta  i
          trasferimenti a favore dello Stato,  delle  regioni,  delle
          province e dei comuni, ne' quelli a favore di enti pubblici
          e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che
          hanno come scopo  esclusivo  l'assistenza,  lo  studio,  la
          ricerca scientifica,  l'educazione,  l'istruzione  o  altre
          finalita' di pubblica utilita',  nonche'  quelli  a  favore
          delle organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale
          (ONLUS) e a fondazioni  previste  dal  decreto  legislativo
          emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461. 
              2. I trasferimenti a  favore  di  enti  pubblici  e  di
          fondazioni o associazioni legalmente riconosciute,  diversi
          da  quelli  indicati  nel  comma  1,  non   sono   soggetti
          all'imposta se sono stati disposti per le finalita' di  cui
          allo stesso comma. 
              3. Nei casi di cui al  comma  2  il  beneficiario  deve
          dimostrare,    entro    cinque    anni    dall'accettazione
          dell'eredita' o della donazione o dall'acquisto del legato,
          di avere impiegato i beni o diritti  ricevuti  o  la  somma
          ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento  delle
          finalita' indicate dal testatore o dal donante. In mancanza
          di  tale  dimostrazione  esso  e'   tenuto   al   pagamento
          dell'imposta con gli interessi legali  dalla  data  in  cui
          avrebbe dovuto essere pagata. 
              4. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          per gli enti pubblici,  le  fondazioni  e  le  associazioni
          istituiti negli Stati  appartenenti  all'Unione  europea  e
          negli Stati aderenti  all'Accordo  sullo  Spazio  economico
          europeo nonche', a condizione di reciprocita', per gli enti
          pubblici, le fondazioni  e  le  associazioni  istituiti  in
          tutti gli altri Stati 
              4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti  a
          favore di movimenti e partiti politici. 
              4-ter. I  trasferimenti,  effettuati  anche  tramite  i
          patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis  e  seguenti
          del codice civile a favore dei discendenti e  del  coniuge,
          di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non
          sono soggetti all'imposta.  In  caso  di  quote  sociali  e
          azioni di soggetti di cui all' art. 73,  comma  1,  lettera
          a), del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.   917,   il   beneficio   spetta   limitatamente    alle
          partecipazioni mediante le quali e' acquisito  o  integrato
          il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo  comma,  numero
          1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione
          che gli aventi causa proseguano l'esercizio  dell'attivita'
          d'impresa o detengano  il  controllo  per  un  periodo  non
          inferiore a  cinque  anni  dalla  data  del  trasferimento,
          rendendo,   contestualmente   alla   presentazione    della
          dichiarazione  di  successione  o  all'atto  di  donazione,
          apposita dichiarazione in tal senso.  Il  mancato  rispetto
          della condizione di cui al periodo precedente  comporta  la
          decadenza  dal  beneficio,  il  pagamento  dell'imposta  in
          misura ordinaria, della  sanzione  amministrativa  prevista
          dall' art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
          471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui
          l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.». 
              -  Si  riportano  gli  articoli  1  e  10  del  decreto
          legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo
          unico delle disposizioni concernenti le imposte  ipotecaria
          e catastale): 
              «Art. 1 (Oggetto dell'imposta). - 1. Le  formalita'  di
          trascrizione,  iscrizione,   rinnovazione   e   annotazione
          eseguite nei pubblici registri  immobiliari  sono  soggette
          all'imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente
          testo unico e della allegata tariffa. 
              2. Non sono soggette all'imposta le formalita' eseguite
          nell'interesse  dello  Stato   ne'   quelle   relative   ai
          trasferimenti  di  cui   all'art.   3   del   testo   unico
          sull'imposta sulle successioni e donazioni,  approvato  con
          decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,  salvo  quanto
          disposto nel comma 3 dello stesso articolo.». 
              «Art. 10 (Oggetto  e  misura  dell'imposta).  -  1.  Le
          volture catastali sono  soggette  all'imposta  del  10  per
          mille sul valore dei beni  immobili  o  dei  diritti  reali
          immobiliari determinato  a  norma  dell'art.  2,  anche  se
          relative a  immobili  strumentali,  ancorche'  assoggettati
          all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 10,  primo
          comma, numero 8-ter),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              2. L'imposta e'  dovuta  nella  misura  fissa  di  euro
          200,00 per le volture eseguite in dipendenza  di  atti  che
          non  importano   trasferimento   di   beni   immobili   ne'
          costituzione o trasferimento di diritti reali  immobiliari,
          di  atti  soggetti  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  di
          fusioni e di scissioni di societa' di qualunque tipo  e  di
          conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a
          singoli  rami  dell'impresa,   per   quelle   eseguite   in
          dipendenza di  atti  di  regolarizzazione  di  societa'  di
          fatto,  derivanti  da  comunione  ereditaria   di   azienda
          registrati entro un anno dall'apertura  della  successione,
          nonche' per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui
          all'art. 1, comma 1, quarto, quinto e nono  periodo,  della
          tariffa,  parte  prima,  allegata  al  testo  unico   delle
          disposizioni concernenti l'imposta di  registro,  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
          n. 131. 
              3. Non sono soggette ad  imposta  le  volture  eseguite
          nell'interesse  dello   Stato   ne'   quelle   relative   a
          trasferimenti  di  cui   all'art.   3   del   testo   unico
          sull'imposta sulle successioni e donazioni,  approvato  con
          decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,  salvo  quanto
          disposto nel comma 3 dello stesso articolo.». 
              - Si riporta l'art. 6 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica n. 601 del 1973: 
              «Art.  6  (Riduzione  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone giuridiche).  -  1.  L'imposta  sul  reddito  delle
          persone giuridiche e' ridotta alla meta' nei confronti  dei
          seguenti soggetti: 
                a) enti e istituti di assistenza sociale, societa' di
          mutuo soccorso, enti  ospedalieri,  enti  di  assistenza  e
          beneficenza; 
                b) istituti di istruzione  e  istituti  di  studio  e
          sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di
          lucro,   corpi   scientifici,   accademie,   fondazioni   e
          associazioni   storiche,   letterarie,   scientifiche,   di
          esperienze   e   ricerche   aventi   scopi   esclusivamente
          culturali; 
                c) enti il cui fine e' equiparato per legge  ai  fini
          di beneficenza o di istruzione; 
                c-bis)  Istituti  autonomi  per  le  case   popolari,
          comunque denominati, e loro consorzi nonche' enti aventi le
          stesse finalita' sociali dei predetti  Istituti,  istituiti
          nella forma di societa' che rispondono ai  requisiti  della
          legislazione dell'Unione europea in materia  di  «in  house
          providing» e che siano costituiti e operanti alla data  del
          31 dicembre 2013. 
              2. Per i soggetti  di  cui  al  comma  1  la  riduzione
          compete a condizione che abbiano personalita' giuridica. 
              La riduzione non si  applica  agli  enti  iscritti  nel
          Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti  di
          cui all'art. 4, terzo comma, del decreto legislativo di cui
          all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016,
          n. 106, iscritti nel Registro  unico  nazionale  del  Terzo
          settore,  la  riduzione  si  applica   limitatamente   alle
          attivita'  diverse  da  quelle  elencate  all'art.  5   del
          medesimo decreto legislativo.». 
              - Per il testo dell'art. 1 del decreto  legislativo  n.
          106 del 2016, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riportano gli articoli  52,  3  e  10  del  citato
          decreto del Presidente del Repubblica n. 633 del 1972, come
          modificati dal presente decreto: 
              «Art. 52 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Gli Uffici
          dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
          d'impiegati  dell'Amministrazione  finanziaria  nei  locali
          destinati all'esercizio d'attivita' commerciali,  agricole,
          artistiche o professionali, nonche'  in  quelli  utilizzati
          dagli enti non commerciali  e  da  quelli  che  godono  dei
          benefici di cui al decreto legislativo di cui  all'art.  1,
          comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, per
          procedere  ad  ispezioni   documentali,   verificazioni   e
          ricerche e ad ogni altra  rilevazione  ritenuta  utile  per
          l'accertamento   dell'imposta   e   per   la    repressione
          dell'evasione e delle altre violazioni. Gli  impiegati  che
          eseguono  l'accesso   devono   essere   muniti   d'apposita
          autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal  capo
          dell'ufficio da cui dipendono.  Tuttavia  per  accedere  in
          locali che siano adibiti anche ad abitazione, e' necessaria
          anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In
          ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio  di
          arti o professioni dovra' essere eseguito in  presenza  del
          titolare dello studio o di un suo delegato. 
              L'accesso in locali  diversi  da  quelli  indicati  nel
          precedente   comma    puo'    essere    eseguito,    previa
          autorizzazione del procuratore della  Repubblica,  soltanto
          in caso di gravi  indizi  di  violazioni  delle  norme  del
          presente decreto, allo scopo di reperire  libri,  registri,
          documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. 
              E'  in  ogni  caso  necessaria   l'autorizzazione   del
          procuratore della Repubblica o  dell'autorita'  giudiziaria
          piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
          personali e  all'apertura  coattiva  di  pieghi  sigillati,
          borse,  casseforti,  mobili,  ripostigli  e  simili  e  per
          l'esame  di   documenti   e   la   richiesta   di   notizie
          relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
          ferma restando la norma di cui all'art. 103 del  codice  di
          procedura penale. 
              L'ispezione documentale si estende  a  tutti  i  libri,
          registri, documenti e scritture,  compresi  quelli  la  cui
          tenuta  e  conservazione  non  sono  obbligatorie,  che  si
          trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito,  o  che
          sono   comunque   accessibili    tramite    apparecchiature
          informatiche installate in detti locali. 
              I libri, registri, scritture  e  documenti  di  cui  e'
          rifiutata  l'esibizione  non  possono   essere   presi   in
          considerazione  a   favore   del   contribuente   ai   fini
          dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
          rifiuto d'esibizione si intendono anche la dichiarazione di
          non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la
          sottrazione di essi alla ispezione. 
              Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da
          cui risultino le ispezioni e le  rilevazioni  eseguite,  le
          richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
          risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto  dal
          contribuente o da chi lo  rappresenta  ovvero  indicare  il
          motivo della mancata  sottoscrizione.  Il  contribuente  ha
          diritto di averne copia. 
              I documenti e le scritture possono  essere  sequestrati
          soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
          contenuto  nel  verbale,  nonche'  in   caso   di   mancata
          sottoscrizione  o  di  contestazione  del   contenuto   del
          verbale.  I  libri  e  i  registri   non   possono   essere
          sequestrati; gli  organi  procedenti  possono  eseguirne  o
          farne eseguire copie  o  estratti,  possono  apporre  nelle
          parti che interessano la propria firma o sigla insieme  con
          la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le  cautele
          atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
          dei registri. 
              Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
          per l'esecuzione di verifiche  e  di  ricerche  relative  a
          merci o altri beni  viaggianti  su  autoveicoli  e  natanti
          adibiti al trasporto per conto di terzi. 
              In deroga  alle  disposizioni  del  settimo  comma  gli
          impiegati che procedono all'accesso nei locali di  soggetti
          che si avvalgono di sistemi meccanografici,  elettronici  e
          simili, hanno  facolta'  di  provvedere  con  mezzi  propri
          all'elaborazione  dei  supporti  fuori  dei  locali  stessi
          qualora il contribuente non  consenta  l'utilizzazione  dei
          propri impianti e del proprio personale. 
              Se il contribuente dichiara che le scritture  contabili
          o alcune di esse si  trovano  presso  altri  soggetti  deve
          esibire una attestazione dei  soggetti  stessi  recante  la
          specificazione  delle  scritture  in  loro   possesso.   Se
          l'attestazione non e' esibita e se  il  soggetto  che  l'ha
          rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto  o
          in parte le scritture  si  applicano  le  disposizioni  del
          quinto comma. 
              Per l'esecuzione  degli  accessi  presso  le  pubbliche
          amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 e
          presso gli operatori finanziari di cui al 7)  dello  stesso
          art. 51, si applicano le disposizioni del secondo  e  sesto
          comma  dell'art.  33  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni.». 
              «Art.  3  (Prestazioni  di  servizi).  -  Costituiscono
          prestazioni di servizi le prestazioni  verso  corrispettivo
          dipendenti  da  contratti  d'opera,   appalto,   trasporto,
          mandato, spedizione, agenzia,  mediazione,  deposito  e  in
          genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere
          quale ne sia la fonte. 
              Costituiscono,  inoltre,  prestazioni  di  servizi,  se
          effettuate verso corrispettivo: 
                1) le concessioni  di  beni  in  locazione,  affitto,
          noleggio e simili; 
                2)  le  cessioni,  concessioni,  licenze   e   simili
          relative a diritti d'autore, quelle relative ad  invenzioni
          industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e
          quelle relative a marchi e insegne,  nonche'  le  cessioni,
          concessioni, licenze e simili relative  a  diritti  o  beni
          similari ai precedenti; 
                3)  i  prestiti   di   denaro   e   di   titoli   non
          rappresentativi   di   merci,   comprese   le    operazioni
          finanziarie mediante la negoziazione,  anche  a  titolo  di
          cessione pro soluto, di crediti, cambiali  o  assegni.  Non
          sono considerati  prestiti  i  depositi  di  denaro  presso
          aziende e istituti  di  credito  o  presso  Amministrazioni
          statali, anche se regolati in conto corrente; 
                4) le somministrazioni di alimenti e bevande; 
                5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. 
              Le prestazioni indicate  nei  commi  primo  e  secondo,
          sempreche' l'imposta afferente  agli  acquisti  di  beni  e
          servizi  relativi  alla  loro  esecuzione  sia  detraibile,
          costituiscono, per ogni operazione di valore  superiore  ad
          euro cinquanta prestazioni di servizi anche  se  effettuate
          per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a
          titolo gratuito per altre finalita' estranee  all'esercizio
          dell'impresa, ad esclusione  delle  somministrazioni  nelle
          mense  aziendali  e   delle   prestazioni   di   trasporto,
          didattiche, educative e ricreative di assistenza sociale  e
          sanitaria, a favore del personale dipendente, nonche' delle
          operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio
          delle attivita' istituzionali, di enti del Terzo settore di
          natura non commerciale  e  delle  diffusioni  di  messaggi,
          rappresentazioni,  immagini  o  comunicazioni  di  pubblico
          interesse richieste o patrocinate dallo  Stato  o  da  enti
          pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6 dell'art. 2 sono
          considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto
          cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1), 2)  e  5)
          del comma precedente. Le  prestazioni  di  servizi  rese  o
          ricevute   dai   mandatari   senza   rappresentanza    sono
          considerate prestazioni di servizi anche nei  rapporti  tra
          il mandante e il mandatario. 
              Non sono considerate prestazioni di servizi: 
                a)  le  cessioni,  concessioni,  licenze   e   simili
          relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e  loro
          eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di  cui
          ai nn. 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile  1941,  n.
          633, e alle opere di ogni genere utilizzate  da  imprese  a
          fini di pubblicita' commerciale; 
                b) i prestiti obbligazionari; 
                c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere  a),
          b) e c) del terzo comma dell'art. 2; 
                d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e)
          ed f) del terzo comma dell'art. 2; 
                e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative
          ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui
          alla lettera a), e le prestazioni relative alla  protezione
          dei diritti d'autore di ogni  genere,  comprese  quelle  di
          intermediazione nella riscossione dei proventi; 
                f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative
          ai prestiti obbligazionari; 
                g); 
                h)  le  prestazioni  dei  commissionari  relative  ai
          passaggi di cui al n. 3) del secondo comma  dell'art.  2  e
          quelle dei mandatari di cui al  terzo  comma  del  presente
          articolo. 
              Non costituiscono inoltre  prestazioni  di  servizi  le
          prestazioni  relative  agli  spettacoli   ed   alle   altre
          attivita' elencati nella tabella  C  allegata  al  presente
          decreto,  rese  ai  possessori  di   titoli   di   accesso,
          rilasciati   per   l'ingresso    gratuito    di    persone,
          limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalita'
          di rilascio e di controllo stabiliti ogni  quadriennio  con
          decreto del Ministro delle finanze: 
                a) dagli  organizzatori  di  spettacoli,  nel  limite
          massimo del 5 per cento dei posti del settore,  secondo  la
          capienza del locale o del complesso sportivo  ufficialmente
          riconosciuta dalle competenti autorita'; 
                b)  dal  Comitato  olimpico  nazionale   italiano   e
          federazioni sportive che di esso fanno parte; 
                c) dall'Unione nazionale incremento razze equine; 
                d) dall'Automobile club d'Italia e da  altri  enti  e
          associazioni a carattere nazionale. 
              [6] Le disposizioni del primo periodo del  terzo  comma
          non si applicano in  caso  di  uso  personale  o  familiare
          dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione  a  titolo
          gratuito nei confronti dei dipendenti: 
                a) di veicoli stradali a motore per il cui  acquisto,
          pure  sulla  base  di   contratti   di   locazione,   anche
          finanziaria, e di noleggio, la detrazione  dell'imposta  e'
          stata operata in funzione della  percentuale  di  cui  alla
          lettera c) del comma 1 dell'art. 19-bis1; 
                b) delle apparecchiature terminali  per  il  servizio
          radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle
          relative  prestazioni  di  gestione,  qualora   sia   stata
          computata in detrazione  una  quota  dell'imposta  relativa
          all'acquisto delle  predette  apparecchiature,  pure  sulla
          base di contratti di locazione,  anche  finanziaria,  e  di
          noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non
          superiore alla misura in  cui  tali  beni  e  servizi  sono
          utilizzati per fini diversi da quelli di cui all' art.  19,
          comma 4, secondo periodo.». 
              «Art.  10  (Operazioni  esenti  dall'imposta).  -  Sono
          esenti dall'imposta: 
                1)  le  prestazioni   di   servizi   concernenti   la
          concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
          stessi  da  parte  dei  concedenti  e  le   operazioni   di
          finanziamento;   l'assunzione   di   impegni   di    natura
          finanziaria,  l'assunzione  di  fideiussioni  e  di   altre
          garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte  dei
          concedenti;  le  dilazioni  di  pagamento,  le  operazioni,
          compresa la negoziazione, relative  a  depositi  di  fondi,
          conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad  assegni
          o altri effetti commerciali, ad eccezione del  recupero  di
          crediti; la gestione di fondi comuni di investimento  e  di
          fondi pensione di cui  al  decreto  legislativo  21  aprile
          1993, n. 124, le  dilazioni  di  pagamento  e  le  gestioni
          similari e il servizio bancoposta; 
                2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione
          e di vitalizio; 
                3) le operazioni  relative  a  valute  estere  aventi
          corso legale e a crediti in  valute  estere,  eccettuati  i
          biglietti  e  le  monete  da  collezione  e   comprese   le
          operazioni di copertura dei rischi di cambio; 
                4) Le operazioni relative ad azioni,  obbligazioni  o
          altri  titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  a  quote
          sociali, eccettuati la  custodia  e  l'amministrazione  dei
          titoli nonche'  il  servizio  di  gestione  individuale  di
          portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari  e  a
          strumenti  finanziari  diversi  dai  titoli,   incluse   le
          negoziazioni e le  opzioni  ed  eccettuati  la  custodia  e
          l'amministrazione   nonche'   il   servizio   di   gestione
          individuale di portafogli. Si  considerano  in  particolare
          operazioni  relative  a  valori  mobiliari  e  a  strumenti
          finanziari i contratti a termine fermo su  titoli  e  altri
          strumenti  finanziari  e  le  relative  opzioni,   comunque
          regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e  le
          relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro
          o di valute determinate in funzione di tassi di  interesse,
          di tassi di cambio  o  di  indici  finanziari,  e  relative
          opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse  o  su
          indici finanziari, comunque regolate; 
                5) le operazioni relative ai  versamenti  di  imposte
          effettuati  per  conto  dei  contribuenti,   a   norma   di
          specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di
          credito; 
                6) le operazioni relative  all'esercizio  del  lotto,
          delle lotterie nazionali, dei  giochi  di  abilita'  e  dei
          concorsi  pronostici  riservati  allo  Stato  e  agli  enti
          indicati nel decreto legislativo 14 aprile  1948,  n.  496,
          ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342,  e  successive
          modificazioni, nonche' quelle  relative  all'esercizio  dei
          totalizzatori e  delle  scommesse  di  cui  al  regolamento
          approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e  per
          le foreste 16  novembre  1955,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 273 del 26 novembre  1955,  e  alla  legge  24
          marzo  1942,  n.  315,  e  successive  modificazioni,   ivi
          comprese  le  operazioni  relative  alla   raccolta   delle
          giocate; 
                7)  le  operazioni   relative   all'esercizio   delle
          scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi  e
          competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate  al
          numero precedente, nonche'  quelle  relative  all'esercizio
          del  giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e   alle
          operazioni di sorte locali autorizzate; 
                8) le locazioni e  gli  affitti,  relative  cessioni,
          risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende  agricole,  di
          aree diverse da quelle destinate a parcheggio  di  veicoli,
          per le quali gli strumenti  urbanistici  non  prevedono  la
          destinazione edificatoria, e  di  fabbricati,  comprese  le
          pertinenze, le scorte e in genere i beni  mobili  destinati
          durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
          escluse le locazioni, per le quali  nel  relativo  atto  il
          locatore  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione  per
          l'imposizione, di  fabbricati  abitativi  effettuate  dalle
          imprese costruttrici degli stessi o dalle  imprese  che  vi
          hanno eseguito, anche  tramite  imprese  appaltatrici,  gli
          interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere  c),  d)  ed
          f), del Testo Unico dell'edilizia di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  di
          fabbricati abitativi  destinati  ad  alloggi  sociali  come
          definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture,  di
          concerto con il Ministro  della  solidarieta'  sociale,  il
          Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
          le politiche giovanili  e  le  attivita'  sportive  del  22
          aprile 2008, e di fabbricati strumentali che  per  le  loro
          caratteristiche   non   sono   suscettibili   di    diversa
          utilizzazione senza radicali trasformazioni; 
                8-bis) le cessioni di fabbricati  o  di  porzioni  di
          fabbricato diversi da  quelli  di  cui  al  numero  8-ter),
          escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici  degli
          stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
          imprese appaltatrici, gli interventi  di  cui  all'art.  3,
          comma  1,  lettere  c),  d)  ed   f),   del   Testo   Unico
          dell'edilizia  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque  anni  dalla
          data di ultimazione della  costruzione  o  dell'intervento,
          ovvero  quelle  effettuate  dalle  stesse   imprese   anche
          successivamente nel  caso  in  cui  nel  relativo  atto  il
          cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
          l'imposizione,  e  le  cessioni  di  fabbricati  di  civile
          abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti  dal
          decreto del Ministro delle infrastrutture 22  aprile  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146  del  24  giugno
          2008, per le quali  nel  relativo  atto  il  cedente  abbia
          espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; 
                8-ter) le cessioni di fabbricati  o  di  porzioni  di
          fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche  non
          sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza  radicali
          trasformazioni, escluse  quelle  effettuate  dalle  imprese
          costruttrici degli stessi o  dalle  imprese  che  vi  hanno
          eseguito,   anche   tramite   imprese   appaltatrici,   gli
          interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere  c),  d)  ed
          f), del testo unico dell'edilizia di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  entro
          cinque anni dalla data di ultimazione della  costruzione  o
          dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
          cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
          l'imposizione; 
                9)  le   prestazioni   di   mandato,   mediazione   e
          intermediazione relative alle operazioni di cui ai  nn.  da
          1) a 7) nonche'  quelle  relative  all'oro  e  alle  valute
          estere,  compresi  i  depositi  anche  in  conto  corrente,
          effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
          Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai  sensi
          dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto; 
                10); 
                11) le cessioni  di  oro  da  investimento,  compreso
          quello rappresentato  da  certificati  in  oro,  anche  non
          allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad  esclusione
          di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
          investimento o che trasformano oro in oro  da  investimento
          ovvero commerciano oro da  investimento,  i  quali  abbiano
          optato, con le modalita' ed i termini previsti dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,  n.  442,
          anche in relazione a ciascuna cessione, per  l'applicazione
          dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1,
          lettere c-quater) e c-quinquies),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni,  riferite  all'oro   da   investimento;   le
          intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se  il
          cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta,  analoga
          opzione puo' essere esercitata per le relative  prestazioni
          di intermediazione. Per oro da investimento si intende: 
                  a) l'oro in forma di lingotti o placchette di  peso
          accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad  1
          grammo, di  purezza  pari  o  superiore  a  995  millesimi,
          rappresentato o meno da titoli; 
                  b) le monete d'oro di purezza pari  o  superiore  a
          900 millesimi, coniate dopo il  1800,  che  hanno  o  hanno
          avuto  corso  legale  nel  Paese  di  origine,  normalmente
          vendute a un prezzo che non supera  dell'80  per  cento  il
          valore sul  mercato  libero  dell'oro  in  esse  contenuto,
          incluse nell'elenco  predisposto  dalla  Commissione  delle
          Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita'  europee,  serie  C,  sulla  base
          delle comunicazioni rese  dal  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonche'  le
          monete aventi le medesime  caratteristiche,  anche  se  non
          comprese nel suddetto elenco; 
                12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte  ad
          enti  pubblici,  associazioni  riconosciute  o   fondazioni
          aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
          educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
          ONLUS; 
                13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a  favore
          delle  popolazioni  colpite   da   calamita'   naturali   o
          catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8  dicembre
          1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
                14)  prestazioni  di  trasporto  urbano  di   persone
          effettuate  mediante  veicoli  da  piazza.  Si  considerano
          urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
          tra  comuni  non  distanti   tra   loro   oltre   cinquanta
          chilometri; 
                15) le prestazioni di trasporto di  malati  o  feriti
          con veicoli all'uopo equipaggiati,  effettuate  da  imprese
          autorizzate e da enti  del  Terzo  settore  di  natura  non
          commerciale; 
                16) le prestazioni del servizio  postale  universale,
          nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate
          dai soggetti obbligati ad  assicurarne  l'esecuzione.  Sono
          escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni  ad
          esse accessorie, le cui condizioni  siano  state  negoziate
          individualmente; 
                17); 
                18) le prestazioni  sanitarie  di  diagnosi,  cura  e
          riabilitazione  rese  alla  persona  nell'esercizio   delle
          professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
          dell'art.  99  del  testo  unico  delle  leggi   sanitarie,
          approvato con regio decreto 27  luglio  1934,  n.  1265,  e
          successive modificazioni, ovvero  individuate  con  decreto
          del Ministro della sanita', di  concerto  con  il  Ministro
          delle finanze); 
                19) le prestazioni di ricovero e cura  rese  da  enti
          ospedalieri o da cliniche e  case  di  cura  convenzionate,
          nonche' da societa'  di  mutuo  soccorso  con  personalita'
          giuridica e  da  enti  del  Terzo  settore  di  natura  non
          commerciale, compresa la  somministrazione  di  medicinali,
          presidi sanitari e vitto, nonche' le  prestazioni  di  cura
          rese da stabilimenti termali; 
                20) le prestazioni educative  dell'infanzia  e  della
          gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per  la
          formazione,   l'aggiornamento,   la   riqualificazione    e
          riconversione professionale,  rese  da  istituti  o  scuole
          riconosciuti da pubbliche amministrazioni  e  da  enti  del
          Terzo  settore  di  natura  non  commerciale,  comprese  le
          prestazioni  relative  all'alloggio,  al   vitto   e   alla
          fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite
          da istituzioni, collegi o pensioni  annessi,  dipendenti  o
          funzionalmente collegati, nonche'  le  lezioni  relative  a
          materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti
          a titolo personale; 
                21)   le   prestazioni   proprie   dei    brefotrofi,
          orfanotrofi, asili, case di riposo per  anziani  e  simili,
          delle colonie marine, montane e campestri e degli  alberghi
          e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,
          n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti  e
          medicinali, le prestazioni curative e le altre  prestazioni
          accessorie; 
                22)  le  prestazioni   proprie   delle   biblioteche,
          discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
          gallerie, pinacoteche, monumenti, ville,  palazzi,  parchi,
          giardini botanici e zoologici e simili; 
                23) le prestazioni previdenziali  e  assistenziali  a
          favore del personale dipendente; 
                24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e  di
          plasma sanguigno; 
                25); 
                26); 
                27) le  prestazioni  proprie  dei  servizi  di  pompe
          funebri; 
                27-bis); 
                27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
          domiciliare o ambulatoriale,  in  comunita'  e  simili,  in
          favore   degli    anziani    ed    inabili    adulti,    di
          tossicodipendenti e di malati di AIDS,  degli  handicappati
          psicofisici, dei minori anche coinvolti  in  situazioni  di
          disadattamento e di devianza, di  persone  migranti,  senza
          fissa dimora, richiedenti asilo, di  persone  detenute,  di
          donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
          da organismi di diritto pubblico, da istituzioni  sanitarie
          riconosciute  che  erogano  assistenza  pubblica,  previste
          all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti
          aventi finalita' di assistenza sociale e da enti del  Terzo
          settore di natura non commerciale; 
                27-quater)    le    prestazioni    delle    compagnie
          barracellari di cui all'art. 3 della legge 2  agosto  1897,
          n. 382 
                27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto  beni
          acquistati o importati senza  il  diritto  alla  detrazione
          totale della relativa imposta ai sensi degli  articoli  19,
          19-bis1 e 19-bis2; 
                27-sexies)  le  importazioni  nei  porti,  effettuate
          dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della  pesca
          allo stato naturale o dopo operazioni di  conservazione  ai
          fini  della  commercializzazione,  ma  prima  di  qualsiasi
          consegna. 
              Sono altresi' esenti  dall'imposta  le  prestazioni  di
          servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci  da
          consorzi, ivi comprese le societa' consortili e le societa'
          cooperative  con  funzioni   consortili,   costituiti   tra
          soggetti per i quali, nel triennio  solare  precedente,  la
          percentuale di detrazione di cui all'  art.  19-bis,  anche
          per effetto dell'opzione di cui all' art. 36-bis, sia stata
          non  superiore  al  10  per  cento,  a  condizione  che   i
          corrispettivi dovuti dai consorziati  o  soci  ai  predetti
          consorzi e societa' non superino i  costi  imputabili  alle
          prestazioni stesse.». 
              - Il  decreto  legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460
          (Riordino  della  disciplina  tributaria  degli  enti   non
          commerciali  e  delle  organizzazioni  non   lucrative   di
          utilita' sociale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          1 del 2 gennaio 1998, S.O. 
              - Si riportano gli articoli 1 e 6, della  citata  legge
          n. 112 del 2016, come modificati dal presente decreto: 
              «Art.  1  (Finalita').  -  1.  La  presente  legge,  in
          attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3,  30,
          32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24  e  26  della
          Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e  dagli
          articoli 3 e 19, con particolare riferimento  al  comma  1,
          lettera a),  della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui
          diritti delle persone con disabilita', fatta a New York  il
          13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia  ai  sensi  della
          legge  3  marzo  2009,  n.  18,  e'  volta  a  favorire  il
          benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia  delle
          persone con disabilita'. 
              2. La presente legge disciplina misure  di  assistenza,
          cura e protezione nel superiore interesse delle persone con
          disabilita'   grave,   non   determinata    dal    naturale
          invecchiamento o  da  patologie  connesse  alla  senilita',
          prive di sostegno familiare in quanto mancanti di  entrambi
          i genitori o perche'  gli  stessi  non  sono  in  grado  di
          fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonche'  in  vista
          del  venir  meno  del  sostegno  familiare,  attraverso  la
          progressiva presa in carico della persona interessata  gia'
          durante l'esistenza in  vita  dei  genitori.  Tali  misure,
          volte  anche  ad  evitare   l'istituzionalizzazione,   sono
          integrate, con il coinvolgimento dei soggetti  interessati,
          nel progetto individuale di cui all'art. 14 della  legge  8
          novembre 2000, n. 328, nel rispetto  della  volonta'  delle
          persone con disabilita'  grave,  ove  possibile,  dei  loro
          genitori o di chi ne tutela  gli  interessi.  Lo  stato  di
          disabilita' grave, di cui all'art. 3, comma 3, della  legge
          5 febbraio 1992, n. 104,  e'  accertato  con  le  modalita'
          indicate all'art. 4 della medesima legge. Restano  comunque
          salvi i  livelli  essenziali  di  assistenza  e  gli  altri
          interventi  di  cura   e   di   sostegno   previsti   dalla
          legislazione  vigente   in   favore   delle   persone   con
          disabilita'. 
              3. La presente legge e' volta, altresi',  ad  agevolare
          le erogazioni da parte di soggetti privati, la  stipula  di
          polizze di assicurazione e la  costituzione  di  trust,  di
          vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter del codice
          civile e di fondi speciali, composti di beni  sottoposti  a
          vincolo di destinazione e  disciplinati  con  contratto  di
          affidamento fiduciario anche a favore  di  enti  del  Terzo
          settore non commerciali, che  operano  prevalentemente  nel
          settore della beneficenza  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
          lettera u), in favore di  persone  con  disabilita'  grave,
          secondo le  modalita'  e  alle  condizioni  previste  dagli
          articoli 5 e 6 della presente legge.». 
              «Art. 6 (Istituzione di trust, vincoli di  destinazione
          e fondi speciali composti di beni sottoposti a  vincolo  di
          destinazione). - 1. I beni e i diritti conferiti  in  trust
          ovvero gravati da vincoli di destinazione di  cui  all'art.
          2645-ter  del  codice  civile  ovvero  destinati  a   fondi
          speciali di cui al comma 3 dell'art. 1, istituiti in favore
          delle persone con disabilita' grave come definita dall'art.
          3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  accertata
          con le modalita' di cui all'art. 4  della  medesima  legge,
          sono esenti  dall'imposta  sulle  successioni  e  donazioni
          prevista dall'art. 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3
          ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni. 
              2. Le esenzioni e le agevolazioni di  cui  al  presente
          articolo sono ammesse a condizione che il  trust  ovvero  i
          fondi speciali di cui al comma  3  dell'art.  1  ovvero  il
          vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter del codice
          civile perseguano  come  finalita'  esclusiva  l'inclusione
          sociale,  la  cura  e  l'assistenza   delle   persone   con
          disabilita' grave, in favore delle quali sono istituiti. La
          suddetta  finalita'  deve  essere  espressamente   indicata
          nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento  dei  fondi
          speciali   o   nell'atto   istitutivo   del   vincolo    di
          destinazione. 
              3. Le esenzioni e le agevolazioni di  cui  al  presente
          articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente,  anche
          le seguenti condizioni: 
                a) l'istituzione del trust  ovvero  il  contratto  di
          affidamento fiduciario che disciplina i fondi  speciali  di
          cui al comma 3  dell'art.  1  ovvero  la  costituzione  del
          vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter del codice
          civile siano fatti per atto pubblico; 
                b) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di
          affidamento fiduciario che disciplina i fondi  speciali  di
          cui al comma 3 dell'art. 1 ovvero  l'atto  di  costituzione
          del vincolo di destinazione di cui  all'art.  2645-ter  del
          codice civile identifichino in maniera chiara e  univoca  i
          soggetti coinvolti e  i  rispettivi  ruoli;  descrivano  la
          funzionalita' e  i  bisogni  specifici  delle  persone  con
          disabilita' grave, in favore delle  quali  sono  istituiti;
          indichino le attivita' assistenziali necessarie a garantire
          la cura e la soddisfazione dei bisogni  delle  persone  con
          disabilita' grave,  comprese  le  attivita'  finalizzate  a
          ridurre  il  rischio  della   istituzionalizzazione   delle
          medesime persone con disabilita' grave; 
                c) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di
          affidamento fiduciario che disciplina i fondi  speciali  di
          cui al comma 3 dell'art. 1 ovvero  l'atto  di  costituzione
          del vincolo di destinazione di cui  all'art.  2645-ter  del
          codice civile individuino,  rispettivamente,  gli  obblighi
          del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo  al
          progetto di vita e  agli  obiettivi  di  benessere  che  lo
          stesso  deve  promuovere  in  favore  delle   persone   con
          disabilita'  grave,  adottando   ogni   misura   idonea   a
          salvaguardarne  i  diritti;  l'atto  istitutivo  ovvero  il
          contratto  di  affidamento  fiduciario  ovvero  l'atto   di
          costituzione del vincolo di destinazione indichino  inoltre
          gli obblighi e le modalita' di rendicontazione a carico del
          trustee o del fiduciario o del gestore; 
                d) gli esclusivi beneficiari  del  trust  ovvero  del
          contratto di affidamento fiduciario che disciplina i  fondi
          speciali di cui al comma 3 dell'art. 1 ovvero  del  vincolo
          di destinazione di cui all'art. 2645-ter del codice  civile
          siano le persone con disabilita' grave; 
                e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o
          nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'art. 1  ovvero  i
          beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri
          gravati  dal  vincolo  di  destinazione  di  cui   all'art.
          2645-ter del codice civile siano  destinati  esclusivamente
          alla realizzazione delle finalita' assistenziali del  trust
          ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione; 
                f) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di
          affidamento fiduciario che disciplina i fondi  speciali  di
          cui al comma 3 dell'art. 1 ovvero  l'atto  di  costituzione
          del vincolo di destinazione di cui  all'art.  2645-ter  del
          codice civile individuino il soggetto preposto al controllo
          delle obbligazioni imposte  all'atto  dell'istituzione  del
          trust o della  stipula  dei  fondi  speciali  ovvero  della
          costituzione del  vincolo  di  destinazione  a  carico  del
          trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto  deve
          essere individuabile per tutta la durata del  trust  o  dei
          fondi speciali o del vincolo di destinazione; 
                g) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di
          affidamento fiduciario che disciplina i fondi  speciali  di
          cui al comma 3 dell'art. 1 ovvero  l'atto  di  costituzione
          del vincolo di destinazione di cui  all'art.  2645-ter  del
          codice civile stabiliscano il termine finale  della  durata
          del trust ovvero dei fondi  speciali  di  cui  al  comma  3
          dell'art. 1 ovvero  del  vincolo  di  destinazione  di  cui
          all'art. 2645-ter del codice civile nella data della  morte
          della persona con disabilita' grave; 
                h) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di
          affidamento fiduciario che disciplina i fondi  speciali  di
          cui al comma 3 dell'art. 1 ovvero  l'atto  di  costituzione
          del vincolo di destinazione di cui  all'art.  2645-ter  del
          codice civile stabiliscano la destinazione  del  patrimonio
          residuo. 
              4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto  ai
          soggetti che hanno istituito il trust  ovvero  stipulato  i
          fondi speciali  di  cui  al  comma  3  dell'art.  1  ovvero
          costituito il  vincolo  di  destinazione  di  cui  all'art.
          2645-ter del codice civile, i trasferimenti di  beni  e  di
          diritti reali a favore dei suddetti soggetti  godono  delle
          medesime  esenzioni  dall'imposta   sulle   successioni   e
          donazioni di cui al  presente  articolo  e  le  imposte  di
          registro, ipotecaria e catastale  si  applicano  in  misura
          fissa. 
              5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in  caso
          di morte del beneficiario del trust  ovvero  del  contratto
          che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'art.
          1 ovvero  del  vincolo  di  destinazione  di  cui  all'art.
          2645-ter del codice civile istituito a favore  di  soggetti
          con disabilita' grave, come definita dall'art. 3, comma  3,
          della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  accertata  con  le
          modalita' di  cui  all'art.  4  della  medesima  legge,  il
          trasferimento  del  patrimonio  residuo,  ai  sensi   della
          lettera h) del comma 3 del presente articolo,  e'  soggetto
          all'imposta  sulle   successioni   e   donazioni   prevista
          dall'art. 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3  ottobre
          2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2006,  n.  286,  e  successive  modificazioni,  in
          considerazione  del  rapporto  di  parentela   o   coniugio
          intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari  del
          patrimonio residuo. 
              6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore  dei
          trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'art.
          1 ovvero  dei  vincoli  di  destinazione  di  cui  all'art.
          2645-ter del  codice  civile,  istituiti  in  favore  delle
          persone con disabilita' grave come  definita  dall'art.  3,
          comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con
          le modalita' di cui all'art. 4  della  medesima  legge,  le
          imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in
          misura fissa. 
              7. Gli atti, i  documenti,  le  istanze,  i  contratti,
          nonche' le copie  dichiarate  conformi,  gli  estratti,  le
          certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in
          essere o richiesti dal trustee ovvero  dal  fiduciario  del
          fondo  speciale  ovvero  dal   gestore   del   vincolo   di
          destinazione sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          642. 
              8. In caso di conferimento di  immobili  e  di  diritti
          reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai
          fondi speciali di cui al comma  3  dell'art.  1,  i  comuni
          possono stabilire, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o  esenzioni
          ai fini dell'imposta  municipale  propria  per  i  soggetti
          passivi di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo
          14 marzo 2011, n. 23. 
              9. Alle erogazioni  liberali,  alle  donazioni  e  agli
          altri atti a titolo gratuito  effettuati  dai  privati  nei
          confronti di trust ovvero dei  fondi  speciali  di  cui  al
          comma 3 dell'art. 1 si applicano le  agevolazioni  previste
          per le organizzazioni di volontariato  ai  sensi  dell'art.
          83, commi 1 e 2 del decreto legislativo di cui all'art.  1,
          comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.». 
              10. Le agevolazioni di cui ai commi 1,  4,  6  e  7  si
          applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017; le  agevolazioni
          di cui al comma 9 si  applicano  a  decorrere  dal  periodo
          d'imposta 2016. 
              11. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
          modalita' di attuazione del presente articolo. 
              12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4,  6  e
          7, valutate  in  10  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6,258 milioni di
          euro per l'anno 2017 e in 3,650 milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2018, si provvede  ai  sensi  dell'art.
          9.». 
              - Si riporta l'art. 10 del citato  decreto  legislativo
          n. 460 del 1997: 
              «Art. 10  (Organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
          sociale).  -  1.  Sono  organizzazioni  non  lucrative   di
          utilita' sociale (ONLUS) le associazioni,  i  comitati,  le
          fondazioni, le societa' cooperative e  gli  altri  enti  di
          carattere privato, con o senza  personalita'  giuridica,  i
          cui  statuti  o  atti  costitutivi,  redatti  nella   forma
          dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata  o
          registrata, prevedono espressamente: 
                a) lo svolgimento di attivita'  in  uno  o  piu'  dei
          seguenti settori: 
                  1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 
                  2) assistenza sanitaria; 
                  3) beneficenza; 
                  4) istruzione; 
                  5) formazione; 
                  6) sport dilettantistico; 
                  7) tutela, promozione e valorizzazione  delle  cose
          d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
          1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di  cui
          al decreto del Presidente  della  Repubblica  30  settembre
          1963, n. 1409; 
                  8)  tutela  e   valorizzazione   della   natura   e
          dell'ambiente, con  esclusione  dell'attivita',  esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali  e  pericolosi  di  cui  all'art.  7  del  decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 
                  9) promozione della cultura e dell'arte; 
                  10) tutela dei diritti civili; 
                  11) ricerca scientifica  di  particolare  interesse
          sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero  da  esse
          affidata  ad  universita',  enti  di   ricerca   ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell'art. 17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400; 
                  11-bis) cooperazione allo sviluppo  e  solidarieta'
          internazionale; 
                b)  l'esclusivo   perseguimento   di   finalita'   di
          solidarieta' sociale; 
                c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
          menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle  ad  esse
          direttamente connesse; 
                d)  il  divieto  di  distribuire,   anche   in   modo
          indiretto,  utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,
          riserve o capitale durante la vita  dell'organizzazione,  a
          meno che la  destinazione  o  la  distribuzione  non  siano
          imposte per legge o siano  effettuate  a  favore  di  altre
          ONLUS che per legge,  statuto  o  regolamento  fanno  parte
          della medesima ed unitaria struttura; 
                e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli  avanzi  di
          gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse; 
                f)   l'obbligo    di    devolvere    il    patrimonio
          dell'organizzazione,  in  caso  di  suo  scioglimento   per
          qualunque causa, ad altre organizzazioni non  lucrative  di
          utilita' sociale o a fini  di  pubblica  utilita',  sentito
          l'organismo di controllo di  cui  all'art.  3,  comma  190,
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  66,  salvo   diversa
          destinazione imposta dalla legge; 
                g) l'obbligo di redigere  il  bilancio  o  rendiconto
          annuale; 
                h) disciplina uniforme  del  rapporto  associativo  e
          delle   modalita'    associative    volte    a    garantire
          l'effettivita'   del    rapporto    medesimo,    escludendo
          espressamente la temporaneita'  della  partecipazione  alla
          vita  associativa  e  prevedendo  per   gli   associati   o
          partecipanti  maggiori  d'eta'  il  diritto  di  voto   per
          l'approvazione e  le  modificazioni  dello  statuto  e  dei
          regolamenti  e  per  la  nomina  degli   organi   direttivi
          dell'associazione; 
                i) l'uso,  nella  denominazione  ed  in  qualsivoglia
          segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
          locuzione  «organizzazione  non   lucrativa   di   utilita'
          sociale» o dell'acronimo «ONLUS». 
              2. Si  intende  che  vengono  perseguite  finalita'  di
          solidarieta' sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni di servizi relative alle  attivita'  statutarie
          nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione,
          della  formazione,  dello  sport   dilettantistico,   della
          promozione della cultura e dell'arte  e  della  tutela  dei
          diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci,
          associati o  partecipanti,  nonche'  degli  altri  soggetti
          indicati alla  lettera  a)  del  comma  6,  ma  dirette  ad
          arrecare benefici a: 
                a) persone  svantaggiate  in  ragione  di  condizioni
          fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; 
                b)  componenti  collettivita'  estere,  limitatamente
          agli aiuti umanitari. 
              2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai  sensi
          del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di
          erogazioni  gratuite  in  denaro  con  utilizzo  di   somme
          provenienti dalla  gestione  patrimoniale  o  da  donazioni
          appositamente raccolte, a favore di  enti  senza  scopo  di
          lucro che operano prevalentemente nei  settori  di  cui  al
          medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione  diretta
          di progetti di utilita' sociale. 
              3. Le finalita'  di  solidarieta'  sociale  s'intendono
          realizzate anche quando tra i beneficiari  delle  attivita'
          statutarie dell'organizzazione  vi  siano  i  propri  soci,
          associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
          lettera a)  del  comma  6,  se  costoro  si  trovano  nelle
          condizioni di svantaggio di cui alla lettera a)  del  comma
          2. 
              4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
          3,  si  considerano  comunque  inerenti  a   finalita'   di
          solidarieta' sociale le attivita' statutarie  istituzionali
          svolte   nei   settori   della   assistenza    sociale    e
          sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
          e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
          di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le
          biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 30 settembre 1963, n.  1409  ,  della  tutela  e
          valorizzazione della natura e dell'ambiente con  esclusione
          dell'attivita',  esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e
          riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali  e  pericolosi  di
          cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n.
          22 , della ricerca  scientifica  di  particolare  interesse
          sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero  da  esse
          affidate  ad  universita',  enti  di   ricerca   ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell'art. 17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 , nonche' le  attivita'  di  promozione
          della cultura e dell'arte per le  quali  sono  riconosciuti
          apporti economici da  parte  dell'amministrazione  centrale
          dello Stato. 
              5.  Si  considerano  direttamente  connesse  a   quelle
          istituzionali  le  attivita'   statutarie   di   assistenza
          sanitaria, istruzione, formazione,  sport  dilettantistico,
          promozione della cultura e dell'arte e tutela  dei  diritti
          civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
          1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni  previste
          ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per  natura
          a quelle statutarie istituzionali,  in  quanto  integrative
          delle  stesse.  L'esercizio  delle  attivita'  connesse  e'
          consentito  a  condizione  che,  in  ciascun  esercizio   e
          nell'ambito di ciascuno dei settori elencati  alla  lettera
          a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti  rispetto  a
          quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
          il    66    per    cento    delle     spese     complessive
          dell'organizzazione. 
              6. Si considerano in ogni caso distribuzione  indiretta
          di utili o di avanzi di gestione: 
                a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi  a
          soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
          gli organi amministrativi e di controllo, a  coloro  che  a
          qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
          parte, ai soggetti che  effettuano  erogazioni  liberali  a
          favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il  terzo
          grado ed ai loro affini entro  il  secondo  grado,  nonche'
          alle  societa'  da  questi  direttamente  o  indirettamente
          controllate  o  collegate,  effettuate  a  condizioni  piu'
          favorevoli in  ragione  della  loro  qualita'.  Sono  fatti
          salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori  di  cui
          ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i  vantaggi
          accordati a soci, associati o partecipanti ed  ai  soggetti
          che effettuano erogazioni liberali, ed ai  loro  familiari,
          aventi significato puramente onorifico e  valore  economico
          modico; 
                b) l'acquisto di beni  o  servizi  per  corrispettivi
          che, senza valide ragioni economiche,  siano  superiori  al
          loro valore normale; 
                c)  la  corresponsione  ai  componenti   gli   organi
          amministrativi e di  controllo  di  emolumenti  individuali
          annui superiori al compenso massimo  previsto  dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645,  e
          dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito  dalla
          legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive  modificazioni  e
          integrazioni, per  il  presidente  del  collegio  sindacale
          delle societa' per azioni; 
                d) la corresponsione a soggetti diversi dalle  banche
          e dagli intermediari finanziari autorizzati,  di  interessi
          passivi,  in  dipendenza  di  prestiti  di   ogni   specie,
          superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; 
                e) la  corresponsione  ai  lavoratori  dipendenti  di
          salari o stipendi superiori del 20  per  cento  rispetto  a
          quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro  per  le
          medesime qualifiche. 
              7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del  comma  1
          non si applicano alle fondazioni,  e  quelle  di  cui  alle
          lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
          enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le  quali
          lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. 
              8. Sono in ogni caso considerati  ONLUS,  nel  rispetto
          della loro struttura e delle loro finalita', gli  organismi
          di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266  ,
          iscritti nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e  dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
          non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
          febbraio 1987, n. 49 , e le cooperative sociali di cui alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381 , nonche' i consorzi  di  cui
          all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano
          la  base  sociale  formata  per  il  cento  per  cento   da
          cooperative sociali. Sono  fatte  salve  le  previsioni  di
          maggior favore relative  agli  organismi  di  volontariato,
          alle organizzazioni  non  governative  e  alle  cooperative
          sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi  n.  266
          del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991. 
              9. Gli enti ecclesiastici delle  confessioni  religiose
          con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o  intese
          e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra  gli
          enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25
          agosto 1991, n. 287 , le cui finalita' assistenziali  siano
          riconosciute dal Ministero dell'interno,  sono  considerati
          ONLUS limitatamente all'esercizio delle attivita'  elencate
          alla lettera  a)  del  comma  1;  fatta  eccezione  per  la
          prescrizione di cui alla  lettera  c)  del  comma  1,  agli
          stessi enti e associazioni  si  applicano  le  disposizioni
          anche agevolative del presente decreto,  a  condizione  che
          per tali attivita' siano tenute separatamente le  scritture
          contabili  previste  all'art.  20-bis   del   decreto   del
          Presidente delle Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600  ,
          introdotto dall'art. 25, comma 1. 
              10. Non si considerano in  ogni  caso  ONLUS  gli  enti
          pubblici,  le  societa'  commerciali  diverse   da   quelle
          cooperative, gli enti  conferenti  di  cui  alla  legge  30
          luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti  politici,  le
          organizzazioni sindacali,  le  associazioni  di  datori  di
          lavoro e le associazioni di categoria.». 
              - Per il testo dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge
          14 marzo 2005, n. 35, convertito con  modificazioni,  dalla
          legge  14  maggio  2005,  n.   80   (Disposizioni   urgenti
          nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo  economico,
          sociale e territoriale), si veda nelle note all'art. 99. 
              - Per il testo dell'art. 1,  della  legge  n.  106  del
          2016, si veda nelle note al titolo. 
              - Si riporta l'art. 32 della citata legge  n.  125  del
          2014, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 32 (Disposizioni transitorie). - 1. La  Direzione
          generale per la  cooperazione  allo  sviluppo  continua  ad
          operare sulla base della normativa attualmente vigente fino
          alla data di cui all'art. 31, comma 1.  A  decorrere  dalla
          medesima data, gli stanziamenti disponibili di cui all'art.
          14, comma 1, lettera a), della legge 26 febbraio  1987,  n.
          49,  e  la  responsabilita'  per  la  realizzazione  ed  il
          finanziamento degli interventi approvati ed  avviati  sulla
          base della medesima legge sono trasferiti all'Agenzia, che,
          nei limiti previsti dalla  presente  legge,  subentra  alla
          Direzione  generale  per  la  cooperazione  allo   sviluppo
          nell'esercizio  dei  diritti   e   nell'adempimento   degli
          obblighi connessi con gli interventi stessi. Il regolamento
          di cui all'art. 17,  comma  13,  regola  le  modalita'  del
          trasferimento. 
              2. La rendicontazione dei progetti conclusi  alla  data
          di cui all'art. 31, comma  1,  e'  curata  dalla  Direzione
          generale  per   la   cooperazione   allo   sviluppo.   Alla
          rendicontazione si applica la normativa vigente al  momento
          dell'effettuazione della spesa. 
              3. Nel fondo rotativo di cui  all'art.  8  confluiscono
          gli stanziamenti gia' effettuati per le medesime  finalita'
          di cui alla presente legge, ai sensi della legge 24  maggio
          1977, n. 227, della legge 9 febbraio  1979,  n.  38,  della
          legge 3 gennaio 1981, n. 7, e della legge 26 febbraio 1987,
          n. 49. 
              4. L'Agenzia si avvale degli esperti  di  cui  all'art.
          16, comma 1, lettere c) ed  e),  della  legge  26  febbraio
          1987, n. 49, gia' in servizio presso la Direzione  generale
          per la cooperazione allo sviluppo alla data di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  nel  limite   massimo   di
          cinquanta unita'. Entro la data di cui all'art.  31,  comma
          1, gli interessati possono optare per  il  mantenimento  in
          servizio presso il Ministero degli affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale. 
              5. Il contratto individuale di lavoro del personale  di
          cui al comma 4 resta regolato dalla  normativa  attualmente
          vigente, ivi inclusa quella relativa al servizio all'estero
          nel limite dei posti istituiti ai sensi dell'art. 17, commi
          7 e 8, ferma restando la possibilita' per  gli  interessati
          in possesso dei requisiti  di  legge  di  partecipare  alle
          procedure  concorsuali   per   l'accesso   alla   dirigenza
          dell'Agenzia. 
              6. A decorrere dalla data di cui all'art. 31, comma  1,
          l'Istituto agronomico  per  l'Oltremare  e'  soppresso.  Le
          relative funzioni e le inerenti risorse umane,  finanziarie
          e  strumentali,  compresi  i  relativi  rapporti  giuridici
          attivi   e   passivi,   sono   contestualmente   trasferite
          all'Agenzia, senza che sia  esperita  alcuna  procedura  di
          liquidazione, anche giudiziale. 
              7. Le organizzazioni non governative gia'  riconosciute
          idonee ai sensi della legge 26  febbraio  1987,  n.  49,  e
          considerate  organizzazioni  non  lucrative   di   utilita'
          sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 10, comma 8, del decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alla data  di  entrata
          in vigore della presente legge sono iscritte  nell'Anagrafe
          unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle stesse  presso
          l'Agenzia delle entrate. In ogni caso, per i primi sei mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero
          fino al momento dell'avvenuta iscrizione, rimangono  validi
          gli effetti del riconoscimento dell'idoneita'  concessa  ai
          sensi  della  legge   26   febbraio   1987,   n.   49.   Le
          Organizzazioni non governative di  cui  al  presente  comma
          sono  iscritte  nel  Registro  unico  nazionale  del  Terzo
          settore.». 
              - Si riportano gli articoli 15, comma 1.1,  100,  comma
          2, lettera h), 10,  comma  1,  153,  comma  6,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
              «Art. 15 (Detrazione per  oneri).  -  1.1  Dall'imposta
          lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno
          2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le
          erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore  a
          30.000  euro  annui,  a  favore  delle  organizzazioni  non
          lucrative di utilita'  sociale  (ONLUS),  delle  iniziative
          umanitarie, religiose  o  laiche,  gestite  da  fondazioni,
          associazioni, comitati ed enti individuati con decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nei  Paesi  non
          appartenenti all'Organizzazione per la  cooperazione  e  lo
          sviluppo economico (OCSE). La detrazione  e'  consentita  a
          condizione  che  il  versamento  di  tali  erogazioni   sia
          eseguito tramite banca o ufficio  postale  ovvero  mediante
          gli altri sistemi di pagamento previsti  dall'art.  23  del
          decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  secondo
          ulteriori modalita' idonee a consentire all'Amministrazione
          finanziaria  lo  svolgimento  di  efficaci  controlli,  che
          possono  essere  stabilite   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.». 
              «Art. 100  (Oneri  di  utilita'  sociale).  -  2.  Sono
          inoltre deducibili: 
              (Omissis); 
                h) le erogazioni liberali in denaro, per importo  non
          superiore a 30.000 euro  o  al  2  per  cento  del  reddito
          d'impresa dichiarato, a  favore  delle  ONLUS,  nonche'  le
          iniziative  umanitarie,  religiose  o  laiche,  gestite  da
          fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai  sensi
          dell'art. 15,  comma  1,  lettera  i-bis),  nei  Paesi  non
          appartenenti all'OCSE; 
              (Omissis).». 
              «Art.  10  (Oneri  deducibili).  -   1.   Dal   reddito
          complessivo si  deducono,  se  non  sono  deducibili  nella
          determinazione  dei  singoli  redditi  che   concorrono   a
          formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: 
              (Omissis); 
                g) i contributi, le donazioni e le oblazioni  erogati
          in favore delle organizzazioni non  governative  idonee  ai
          sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per
          un importo  non  superiore  al  2  per  cento  del  reddito
          complessivo dichiarato; 
              (Omissis).». 
              «Art.  153  (Reddito   complessivo   degli   enti   non
          commerciali non residenti). - 6. Sono altresi' deducibili: 
                a) le erogazioni liberali in denaro  a  favore  dello
          Stato, di altri  enti  pubblici  e  di  associazioni  e  di
          fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza
          scopo di lucro, svolgono  o  promuovono  attivita'  dirette
          alla  tutela  del  patrimonio  ambientale,  effettuate  per
          l'acquisto,  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle  cose
          indicate all'art. 139,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del
          decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti  parte
          degli elenchi di cui all'art. 140, comma  1,  del  medesimo
          decreto  legislativo  o  assoggettati  al   vincolo   della
          inedificabilita' in base ai piani di cui all'art. 149 dello
          stesso decreto legislativo e  al  decreto-legge  27  giugno
          1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          agosto 1985, n. 431, ivi comprese le  erogazioni  destinate
          all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonche' allo
          svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto  le  cose
          anzidette; il  mutamento  di  destinazione  degli  immobili
          indicati alla lettera  c)  del  presente  comma,  senza  la
          preventiva autorizzazione  del  Ministro  dell'ambiente,  e
          della  tutela  del  territorio,  come   pure   il   mancato
          assolvimento  degli  obblighi  di  legge   per   consentire
          l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui  beni
          immobili  vincolati,  determina  la  indeducibilita'  delle
          spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio da' immediata  comunicazione  ai  competenti
          uffici  tributari  delle  violazioni  che   comportano   la
          decadenza dalle agevolazioni;  dalla  data  di  ricevimento
          della comunicazione iniziano a decorrere i termini  per  il
          pagamento dell'imposta e dei relativi accessori; 
                b) le erogazioni  liberali  in  denaro  a  favore  di
          organismi  di  gestione  di  parchi  e  riserve   naturali,
          terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
          zona  di   tutela   speciale   paesistico-ambientale   come
          individuata dalla vigente disciplina, statale e  regionale,
          nonche' gestita dalle  associazioni  e  fondazioni  private
          indicate  alla  lettera  a),   effettuate   per   sostenere
          attivita' di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca
          e sviluppo dirette  al  conseguimento  delle  finalita'  di
          interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti; 
                c) le spese sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla
          manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati  ai
          sensi del decreto legislativo  29  ottobre  1999,  n.  490,
          facenti parte degli elenchi di cui all'art.  140,  comma  1
          del medesimo decreto legislativo o assoggettati al  vincolo
          della inedificabilita' in base ai piani di cui all'art. 149
          dello stesso decreto legislativo,  e  al  decreto-legge  27
          giugno 1985, n. 312, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 8 agosto 1985, n. 431.». 
              -  Il  decreto  legislativo  29  giugno  1996,  n.  367
          (Disposizioni per la trasformazione degli enti che  operano
          nel settore musicale in fondazioni di diritto privato),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161  dell'11  luglio
          1996. 
              - Si riporta l'art. 25, comma  5,  del  citato  decreto
          legislativo n. 367 del 1996: 
              «Art. 25 (Disposizioni tributarie).  -  5.  I  proventi
          percepiti  dalle  fondazioni  disciplinate   dal   presente
          decreto  nell'esercizio  di  attivita'  commerciali,  anche
          occasionali,   svolte    in    conformita'    agli    scopi
          istituzionali, ovvero di attivita' accessorie, sono esclusi
          dalle  imposte  sui  redditi.  Si  considerano  svolte   in
          conformita' agli scopi istituzionali le  attivita'  il  cui
          contenuto oggettivo realizza direttamente uno o piu'  degli
          scopi stessi. Si considerano accessorie le attivita'  poste
          in  essere  in  diretta  connessione   con   le   attivita'
          istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.». 
              - La legge 11 novembre 2003, n. 310 (Costituzione della
          «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari»,
          con sede  in  Bari,  nonche'  disposizioni  in  materia  di
          pubblici   spettacoli,   fondazioni   lirico-sinfoniche   e
          attivita'  culturali),   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 267 del 17 novembre 2003. 
              - Si riporta l'art. 1, commi 185, 186 e 187 della legge
          27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
          finanziaria 2007): 
              «Art. 1. - 185. A decorrere dal  1°  gennaio  2007,  le
          associazioni  che  operano  per  la  realizzazione  o   che
          partecipano  a  manifestazioni  di  particolare   interesse
          storico, artistico e culturale, legate  agli  usi  ed  alle
          tradizioni  delle  comunita'  locali,  sono  equiparate  ai
          soggetti esenti dall'imposta sul  reddito  delle  societa',
          indicati dall'art. 74,  comma  1,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni. I soggetti, persone fisiche,  incaricati  di
          gestire le attivita' connesse alle finalita'  istituzionali
          delle predette associazioni, non assumono la  qualifica  di
          sostituti d'imposta e sono esenti dagli obblighi  stabiliti
          dal decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, e successive modificazioni. Le prestazioni  e
          le  dazioni  offerte  da  persone  fisiche  in  favore  dei
          soggetti di cui al primo periodo del presente comma  hanno,
          ai  fini  delle   imposte   sui   redditi,   carattere   di
          liberalita'. 
              186. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, sono individuati  i
          soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma
          185, in termini tali da determinare  un  onere  complessivo
          non superiore a 5 milioni di euro annui. 
              187. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai
          commi 185 e 186 non si fa luogo al rimborso  delle  imposte
          versate.». 
              - Si riporta l'art. 115 del citato decreto  legislativo
          n. 42 del 2004: 
              «Art. 115 (Forme di gestione). -  1.  Le  attivita'  di
          valorizzazione dei beni culturali di appartenenza  pubblica
          sono gestite in forma diretta o indiretta. 
              2. La gestione diretta e' svolta per mezzo di strutture
          organizzative  interne  alle  amministrazioni,  dotate   di
          adeguata autonomia scientifica, organizzativa,  finanziaria
          e contabile, e provviste di idoneo  personale  tecnico.  Le
          amministrazioni  medesime  possono  attuare   la   gestione
          diretta anche in forma consortile pubblica. 
              3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione
          a terzi delle attivita' di valorizzazione, anche  in  forma
          congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i
          beni pertengono o  dei  soggetti  giuridici  costituiti  ai
          sensi dell'art. 112, comma 5, qualora siano conferitari dei
          beni ai sensi del comma 7, mediante procedure  di  evidenza
          pubblica,  sulla  base  della  valutazione  comparativa  di
          specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano
          ai soggetti indicati all'art. 112,  comma  5,  non  possono
          comunque  essere  individuati  quali  concessionari   delle
          attivita' di valorizzazione. 
              4. Lo Stato, le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali ricorrono alla gestione indiretta al  fine  di
          assicurare un miglior livello di  valorizzazione  dei  beni
          culturali. La scelta tra le due forme di gestione  indicate
          ai commi 2 e 3 e' attuata mediante valutazione  comparativa
          in termini di  sostenibilita'  economico-finanziaria  e  di
          efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La
          gestione in forma indiretta e'  attuata  nel  rispetto  dei
          parametri di cui all'art. 114. 
              5. Le amministrazioni cui  i  beni  pertengono  e,  ove
          conferitari dei beni, i soggetti  giuridici  costituiti  ai
          sensi dell'art. 112, comma 5, regolano  i  rapporti  con  i
          concessionari delle attivita'  di  valorizzazione  mediante
          contratto di servizio,  nel  quale  sono  determinati,  tra
          l'altro,  i  contenuti  del  progetto  di  gestione   delle
          attivita'  di  valorizzazione  ed  i  relativi   tempi   di
          attuazione,  i  livelli  qualitativi  delle  attivita'   da
          assicurare  e  dei   servizi   da   erogare,   nonche'   le
          professionalita' degli addetti. Nel contratto  di  servizio
          sono  indicati  i  servizi  essenziali  che  devono  essere
          comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene. 
              6. Nel  caso  in  cui  la  concessione  a  terzi  delle
          attivita'  di  valorizzazione  sia  attuata  dai   soggetti
          giuridici  di  cui  all'art.  112,  comma  5,   in   quanto
          conferitari  dei  beni  oggetto  della  valorizzazione,  la
          vigilanza sul  rapporto  concessorio  e'  esercitata  anche
          dalle    amministrazioni    cui    i    beni    pertengono.
          L'inadempimento,  da  parte   del   concessionario,   degli
          obblighi derivanti dalla concessione  e  dal  contratto  di
          servizio,   oltre   alle   conseguenze    convenzionalmente
          stabilite,   determina    anche,    a    richiesta    delle
          amministrazioni cui i beni pertengono, la  risoluzione  del
          rapporto concessorio e  la  cessazione,  senza  indennizzo,
          degli effetti del conferimento in uso dei beni. 
              7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio
          dei soggetti di cui all'art. 112, comma  5,  anche  con  il
          conferimento  in  uso  dei  beni  culturali  che  ad   esse
          pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al  di
          fuori dell'ipotesi prevista al comma  6,  gli  effetti  del
          conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in  tutti  i
          casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di  cui
          al primo periodo o  di  estinzione  dei  medesimi.  I  beni
          conferiti  in  uso  non  sono   assoggettati   a   garanzia
          patrimoniale  specifica  se  non  in   ragione   del   loro
          controvalore economico. 
              8. Alla concessione delle attivita'  di  valorizzazione
          puo' essere collegata la concessione  in  uso  degli  spazi
          necessari   all'esercizio   delle    attivita'    medesime,
          previamente  individuati   nel   capitolato   d'oneri.   La
          concessione in uso perde efficacia,  senza  indennizzo,  in
          qualsiasi  caso  di  cessazione  della  concessione   delle
          attivita'. 
              9.  Alle  funzioni  ed  ai  compiti   derivanti   dalle
          disposizioni del presente articolo  il  Ministero  provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si riporta l'art.  151  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
              «Art.  151  (Sponsorizzazioni  e  forme   speciali   di
          partenariato). - 1. La disciplina di cui  all'art.  19  del
          presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione
          di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di
          cui   al   presente   capo,   nonche'   ai   contratti   di
          sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli  istituti  e
          dei luoghi della cultura, di cui all'art. 101  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42,   e   successive
          modificazioni, recante Codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei  teatri
          di tradizione. 
              2. L'amministrazione  preposta  alla  tutela  dei  beni
          culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine  alla
          progettazione, all'esecuzione delle opere e/o  forniture  e
          alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi. 
              3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale
          della Nazione e favorire altresi'  la  ricerca  scientifica
          applicata alla  tutela,  il  Ministero  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali  e  del  turismo  puo'  attivare  forme
          speciali di partenariato con enti e  organismi  pubblici  e
          con soggetti privati, dirette a consentire il recupero,  il
          restauro,  la  manutenzione   programmata,   la   gestione,
          l'apertura alla pubblica fruizione e la  valorizzazione  di
          beni culturali immobili, attraverso procedure  semplificate
          di individuazione del partner privato analoghe o  ulteriori
          rispetto a quelle previste dal comma 1.». 
              - Si riportano gli articoli 2, comma 1,  lettera  b)  e
          16, comma 5, lettera a) della citata legge  19  agosto,  n.
          166, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Al  fine  della  presente
          legge si intendono per: 
              (Omissis); 
                b) «soggetti donatari»: gli enti pubblici nonche' gli
          enti privati costituiti per il perseguimento,  senza  scopo
          di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e  che,  in
          attuazione del principio di sussidiarieta'  e  in  coerenza
          con i rispettivi statuti o atti costitutivi,  promuovono  e
          realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la
          produzione e lo scambio  di  beni  e  servizi  di  utilita'
          sociale nonche' attraverso forme  di  mutualita',  compresi
          gli enti del Terzo settore non commerciali di cui  all'art.
          79, comma 5 del decreto  legislativo  di  cui  all'art.  1,
          comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 
              (Omissis).». 
              «Art. 16 (Disposizioni in materia di cessione  gratuita
          di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di  altri
          prodotti a fini di solidarieta' sociale). - 5. All'art.  13
          del decreto legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 2: 
                  1) dopo le  parole:  "Le  derrate  alimentari  e  i
          prodotti farmaceutici» sono inserite le seguenti:  «nonche'
          altri prodotti, da individuare  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  destinati  a   fini   di
          solidarieta' sociale senza scopo di lucro"; 
                  2) le parole: "alle ONLUS"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: ai soggetti di cui all'art. 2, comma  1,  lettera
          b) della legge 19 agosto 2016, n. 166; 
                  3) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Le
          disposizioni del presente comma si applicano  a  condizione
          che per ogni singola cessione sia predisposto un  documento
          di trasporto progressivamente numerato ovvero un  documento
          equipollente, contenente l'indicazione  della  data,  degli
          estremi  identificativi  del  cedente,  del  cessionario  e
          dell'eventuale  incaricato  del  trasporto,  nonche'  della
          qualita', della quantita' o del peso dei beni ceduti."; 
                b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
                  "4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano  a
          condizione   che   il   soggetto   beneficiario    effettui
          un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei  beni
          ceduti, da conservare agli atti dell'impresa  cedente,  con
          l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di
          documenti equipollenti corrispondenti ad ogni  cessione,  e
          in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente
          i   beni   ricevuti   in   conformita'    alle    finalita'
          istituzionali, e che, a  pena  di  decadenza  dai  benefici
          fiscali  previsti  dal  presente   decreto,   ne   realizzi
          l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarieta' sociale
          senza scopo di lucro".». 
              - Si riporta l'art. 15 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme  per  l'attuazione
          degli articoli 15, ultimo comma,  e  17,  penultimo  comma,
          della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche
          al sistema penale), come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 15. - Quando  il  provvedimento  che  dispone  la
          confisca divenga inoppugnabile, l'autorita' di cui al primo
          comma  dell'art.  18  della  legge  dispone  con  ordinanza
          l'alienazione o la distruzione  delle  cose  confiscate  da
          eseguirsi a cura dei soggetti indicati nei primi due  commi
          del precedente art. 7, ai quali a tal  fine  viene  inviata
          copia autentica dell'ordinanza. 
              Le  somme   ricavate   dalla   vendita   sono   versate
          all'ufficio del registro e devolute all'erario. 
              Quando  siano  state  confiscate  cose   di   interesse
          storico-artistico, librario o archivistico ovvero cose  che
          hanno interesse scientifico o culturale l'autorita' di  cui
          al primo comma ne da' comunicazione rispettivamente, per le
          prime, al Ministero per i beni culturali e  ambientali,  e,
          per le seconde, alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
          Il Ministro ed il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
          possono disporre con  decreto  che  le  cose  confiscate  o
          talune di esse siano acquisite al patrimonio  indisponibile
          dello Stato indicando gli uffici o gli  enti  competenti  a
          provvedere alla custodia ed alla conservazione delle cose. 
              Se il decreto non viene  emesso  entro  novanta  giorni
          dalla ricezione  della  comunicazione  prevista  dal  comma
          precedente, l'autorita' che l'ha inviata procede  ai  sensi
          del primo comma. 
              Qualora siano state confiscate somme di  denaro,  carte
          di credito, titoli al portatore o emessi o garantiti  dallo
          Stato, ovvero valori di bollo, l'autorita' di cui al  primo
          comma ne dispone il deposito presso l'ufficio del  registro
          e la devoluzione all'erario. 
              Qualora  siano  stati  confiscati  prodotti  alimentari
          idonei al consumo umano o animale, l'autorita'  di  cui  al
          primo comma ne dispone la cessione gratuita a enti pubblici
          ovvero a enti  privati  costituiti  per  il  perseguimento,
          senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche
          e che, in attuazione del principio di sussidiarieta'  e  in
          coerenza con  i  rispettivi  statuti  o  atti  costitutivi,
          promuovono  e  realizzano  attivita'  d'interesse  generale
          anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi
          di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita',
          compresi gli enti del Terzo settore non commerciali di  cui
          all'art.  79,  comma  5  del  decreto  legislativo  di  cui
          all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016,
          n. 106.». 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  236,  della  legge  23
          dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2014), come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1. - 236. Gli  enti  pubblici  nonche'  gli  enti
          privati costituiti per il  perseguimento,  senza  scopo  di
          lucro, di finalita' civiche  e  solidaristiche  e  che,  in
          attuazione del principio di sussidiarieta'  e  in  coerenza
          con i rispettivi statuti o atti costitutivi,  promuovono  e
          realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la
          produzione e lo scambio  di  beni  e  servizi  di  utilita'
          sociale nonche' attraverso forme  di  mutualita',  compresi
          gli enti del Terzo settore non commerciali di cui  all'art.
          79, comma 5 del decreto  legislativo  di  cui  all'art.  1,
          comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.  106,  e
          successive  modificazioni,  che  effettuano,  a   fini   di
          beneficenza,  distribuzione  gratuita  agli  indigenti   di
          prodotti alimentari, ceduti  dagli  operatori  del  settore
          alimentare, inclusi quelli della ristorazione  ospedaliera,
          assistenziale e scolastica, nonche' i citati operatori  del
          settore  alimentare  che  cedono   gratuitamente   prodotti
          alimentari  devono   garantire   un   corretto   stato   di
          conservazione,  trasporto,  deposito   e   utilizzo   degli
          alimenti,  ciascuno  per  la  parte  di  competenza.   Tale
          obiettivo e' raggiunto anche mediante la predisposizione di
          specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa in
          conformita' alle garanzie speciali previste dall'art. 8 del
          regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive  modificazioni,
          validati dal Ministero della salute.». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 1, della legge  25  giugno
          2003, n. 155 (Disciplina della distribuzione  dei  prodotti
          alimentari a fini di solidarieta' sociale), come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  1   (Distribuzione   di   prodotti   alimentari,
          farmaceutici e di altri prodotti  a  fini  di  solidarieta'
          sociale). - 1. Gli enti pubblici nonche' gli  enti  privati
          costituiti per il perseguimento, senza scopo di  lucro,  di
          finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del
          principio di sussidiarieta' e in coerenza con i  rispettivi
          statuti  o  atti  costitutivi,  promuovono   e   realizzano
          attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione
          e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale  nonche'
          attraverso forme di mutualita', compresi gli enti del Terzo
          settore non commerciali di cui all'art.  79,  comma  5  del
          decreto legislativo di cui all'art. 1, comma 2, lettera b),
          della legge 6 giugno 2016, n. 106, che effettuano,  a  fini
          di  beneficenza,   distribuzione   gratuita   di   prodotti
          alimentari, di prodotti farmaceutici e  di  altri  prodotti
          agli indigenti, sono equiparati, nei  limiti  del  servizio
          prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato
          di conservazione,  trasporto,  deposito  e  utilizzo  degli
          stessi.». 
              - Si riporta  l'art.  157,  comma  1-bis,  del  decreto
          legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  (Attuazione  della
          direttiva 2001/83/CE (e successive direttive  di  modifica)
          relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
          per uso umano, nonche' della  direttiva  2003/94/CE),  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  157   (Sistemi   di   raccolta   di   medicinali
          inutilizzati o scaduti). - 1-bis. Con decreto del  Ministro
          della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
          individuate modalita' che rendono possibile la donazione di
          medicinali non utilizzati a  enti  del  Terzo  settore  non
          commerciali  di  cui  all'art.  79,  comma  5  del  decreto
          legislativo di cui all'art. 1, comma 2, lettera  b),  della
          legge 6 giugno 2016, n. 106 e l'utilizzazione dei  medesimi
          medicinali da  parte  di  queste,  in  confezioni  integre,
          correttamente conservati e ancora nel periodo di validita',
          in modo tale da  garantire  la  qualita',  la  sicurezza  e
          l'efficacia originarie, con esclusione  dei  medicinali  da
          conservare in frigorifero a  temperature  controllate,  dei
          medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope  e
          dei medicinali dispensabili solo in strutture  ospedaliere.
          Con il medesimo  decreto  sono  definiti  i  requisiti  dei
          locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta
          conservazione e le procedure volte alla tracciabilita'  dei
          lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. Agli enti  del
          Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79,  comma  5
          del decreto legislativo di cui all'art. 1, comma 2, lettera
          b), della legge 6 giugno 2016,  n.  106  e'  consentita  la
          distribuzione  gratuita  di   medicinali   non   utilizzati
          direttamente ai  soggetti  indigenti  o  bisognosi,  dietro
          presentazione di prescrizione  medica,  ove  necessaria,  a
          condizione che dispongano di personale sanitario  ai  sensi
          di quanto disposto dalla normativa vigente.  Gli  enti  che
          svolgono  attivita'  assistenziale  sono  equiparati,   nei
          limiti  del  servizio  prestato,  al   consumatore   finale
          rispetto  alla  detenzione   e   alla   conservazione   dei
          medicinali. E' vietata qualsiasi cessione a titolo  oneroso
          dei medicinali oggetto di donazione.».