Art. 9
   Comunicazione del terzo responsabile all'ente locale competente

  Il  comma  6  dell'articolo  11  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
"6.  Il  terzo  eventualmente  nominato responsabile dell'esercizio e
della  manutenzione  dell'impianto  termico  comunica  entro sessanta
giorni  la  propria nomina all'ente locale competente per i controlli
previsti  al  comma 3 dell'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n.
10.  Al  medesimo  ente il terzo responsabile comunica immediatamente
eventuali  revoche  o  dimissioni  dall'incarico,  nonche'  eventuali
variazioni sia di consistenza che di titolarita' dell'impianto.".
 
          Nota all'art. 9:
              - Il  testo del comma 3 dell'art. 31 della citata legge
          9 gennaio 1991, n. 10, e' il seguente:
              "3.  I  comuni  con  piu' di quarantamila abitanti e le
          province  per la restante parte del territorio effettuano i
          controlli   necessari   e  verificano  con  cadenza  almeno
          biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di
          combustione,  anche avvalendosi di organismi esterni aventi
          specifica  competenza  tecnica,  con  onere  a carico degli
          utenti".