Art. 9 
                        Rimessione in termini 
 
  1. Il Ministro delle  finanze,  con  decreto  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale, rimette in termini  i  contribuenti  interessati,
nel caso in cui il tempestivo adempimento di  obblighi  tributari  e'
impedito da cause di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini
concerna il  versamento  di  tributi,  il  decreto  e'  adottato  dal
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica. 
  2. Con proprio  decreto  il  Ministro  delle  finanze,  sentito  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
puo' sospendere  o  differire  il  termine  per  l'adempimento  degli
obblighi tributari a favore dei contribuenti  interessati  da  eventi
eccezionali ed imprevedibili.