Art. 9.
  1.  L'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
sostituito dal seguente:
                               "Art. 22.
                Comunicazione preventiva di pratiche
  1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge
31  dicembre  1962,  n.  1860, e successive modificazioni e fuori dei
casi  per  i  quali la predetta legge o il presente decreto prevedono
specifici provvedimenti autorizzativi, chiunque intenda intraprendere
una   pratica,  comportante  detenzione  di  sorgenti  di  radiazioni
ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni prima dell'inizio
della  detenzione,  al Comando provinciale dei vigili del fuoco, agli
organi  del  Servizio sanitario nazionale, e, ove di loro competenza,
all'Ispettorato  provinciale  del  lavoro,  al  Comandante di porto e
all'Ufficio  di  sanita'  marittima, nonche' alle agenzie regionali e
delle  province  autonome  di  cui all'articolo 3 del decreto-legge 4
dicembre  1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio  1994,  n. 61, indicando i mezzi di protezione posti in atto.
L'ANPA  puo' accedere ai dati concernenti la comunicazione preventiva
di pratiche, inviati alle agenzie predette.
  2.  Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 le
pratiche  in  cui  le  sorgenti  di  radiazioni  soddisfino una delle
condizioni di cui alle lettere seguenti:
    a)  le quantita' di materie radioattive non superino in totale le
soglie di esenzione determinate ai sensi del comma 5;
    b)  la  concentrazione  di  attivita'  di materie radioattive per
unita'  di  massa non superi le soglie determinate ai sensi del comma
5;
    c)  gli  apparecchi  contenenti  materie  radioattive anche al di
sopra delle quantita' o delle concentrazioni di cui alle lettere a) o
b), purche' soddisfino tutte le seguenti condizioni:
    1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26;
    2) siano costruiti in forma di sorgenti sigillate;
    3) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una
distanza  di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile
dell'apparecchio,  un'intensita' di dose superiore a 1 &greco;mSv h^"
-1;
    4) le condizioni di eventuale smaltimento siano state specificate
nel provvedimento di riconoscimento di cui all'articolo 26;
    d)  gli  apparecchi  elettrici,  diversi  da  quelli  di cui alla
lettera e), che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
    1) siano di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26;
    2) in condizioni di funzionamento normale, non comportino, ad una
distanza  di 0,1 m da un qualsiasi punto della superficie accessibile
dell'apparecchio  un'intensita'  di dose superiore a 1 &greco;mSv h^"
-1;
    e)  l'impiego  di  qualunque  tipo  di  tubo catodico destinato a
fornire   immagini  visive,  o  di  altri  apparecchi  elettrici  che
funzionano  con  una  differenza di potenziale non superiore a 30 kV,
purche'  cio',  in condizioni di funzionamento normale, non comporti,
ad  una  distanza  di  0,1  m  da un qualsiasi punto della superficie
accessibile  dell'apparecchio,  un'intensita'  di  dose superiore a 1
&greco;mSv h^" -1;
    f)  materiali  contaminati  da  materie radioattive risultanti da
smaltimenti  autorizzati  che  siano  stati dichiarati non soggetti a
ulteriori  controlli  dalle  autorita'  competenti  ad autorizzare lo
smaltimento.
  3.  I  detentori  delle  sorgenti  oggetto delle pratiche di cui al
comma  1  e di quelli di cui la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, o il
presente  decreto  prevedono  specifici  provvedimenti  autorizzativi
devono  provvedere alla registrazione delle sorgenti detenute, con le
indicazioni della presa in carico e dello scarico delle stesse.
  5.  Con  uno o piu' decreti del Ministro della sanita', di concerto
con   i  Ministri  dell'ambiente,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,   del   lavoro   e   della   previdenza  sociale  e
dell'interno,  sentita l'ANPA, sono stabiliti i modi, le condizioni e
le quantita' ai fini della registrazione delle materie radioattive, i
modi  e le caratteristiche ai fini della registrazione delle macchine
radiogene.
  6. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 5, sono determinate
le  quantita' e le concentrazioni di attivita' di materie radioattive
di  cui al comma 2, lettere a) e b), e le modalita' di notifica delle
pratiche di cui al comma 1.".