Art. 9. 
Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di  volontariato
nelle attivita' di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e
                     formazione teorico-pratica 
  1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite
nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, impiegati in attivita' di
soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al
comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesta del sindaco  o  di  altre
autorita' di protezione civile competenti ai sensi della legge n. 225
del  1992,  in  conformita'  alle  funzioni   trasferite   ai   sensi
dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112  del  1998,  nonche'
autorizzate dall'Agenzia, vengono garantiti,  entro  i  limiti  delle
disponibilita' di bilancio esistenti,  relativamente  al  periodo  di
effettivo impiego che il datore di lavoro e' tenuto a consentire, per
un periodo non superiore  a  trenta  giorni  continuativi  e  fino  a
novanta giorni nell'anno: 
    a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; 
    b) il mantenimento del trattamento economico e  previdenziale  da
parte del datore di lavoro pubblico o privato; 
    c)  la  copertura  assicurativa  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 4 della legge 11 agosto  1991,  n.  266,  e  successivi
decreti ministeriali di attuazione. 
  2. In occasione di eventi per i quali e'  dichiarato  lo  stato  di
emergenza  nazionale,  e  per  tutta  la  durata  dello  stesso,   su
autorizzazione dell'Agenzia, e per i  casi  di  effettiva  necessita'
singolarmente individuati, i limiti massimi previsti  per  l'utilizzo
dei volontari nelle  attivita'  di  soccorso  ed  assistenza  possono
essere  elevati  fino  a  sessanta  giorni  continuativi  e  fino   a
centottanta giorni nell'anno. 
  3. I benefici di cui ai commi 1 e 2  vengono  estesi  ai  volontari
singoli   iscritti   nei   "ruolini"   delle   Prefetture,   previsti
dall'articolo 23  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
febbraio 1981, n. 66, qualora espressamente impiegati dal Prefetto in
occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge n. 225 del 1992. 
  4.  Agli  aderenti  alle  organizzazioni  di  volontariato  di  cui
all'articolo 1, comma 2, impegnati in attivita' di pianificazione, di
simulazione di emergenza, e di formazione  teorico-pratica,  compresa
quella  destinata  ai  cittadini,   e   autorizzate   preventivamente
dall'Agenzia,  sulla  base  della  segnalazione   dell'autorita'   di
protezione civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in
conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo  108  del
decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefici di cui al comma 1  si
applicano per un periodo complessivo non  superiore  a  dieci  giorni
continuativi e  fino  ad  un  massimo  di  trenta  giorni  nell'anno.
Limitatamente  agli  organizzatori  delle  suddette   iniziative,   i
benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi  preparatorie
e comunque connesse alla loro realizzazione. 
  5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di  cui  ai
commi 1, 2, 3 e  4,  che  ne  facciano  richiesta,  viene  rimborsato
l'equivalente degli emolumenti versati al  lavoratore  legittimamente
impegnato   come   volontario,   mediante   le   procedure   indicate
nell'articolo 10. 
  6. Le attivita' di simulazione di  emergenza,  quali  le  prove  di
soccorso  e  le   esercitazioni   di   protezione   civile,   vengono
programmate: 
    a) dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che  direttamente
le organizza; 
    b) dalle altre strutture operative  istituzionali  di  protezione
civile. Gli scenari di tali attivita' ed i calendari-programma  delle
relative operazioni,  con  l'indicazione  del  numero  dei  volontari
partecipanti e del  preventivo  delle  spese  rimborsabili  ai  sensi
dell'articolo 10, nonche' di quelle  riferite  al  comma  1,  debbono
pervenire all'Agenzia, relativamente a  ciascun  anno,  entro  il  10
gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo  semestre,  ed
entro il 10 giugno per  quelle  previste  per  il  secondo  semestre.
L'Agenzia si riserva la relativa approvazione e autorizzazione fino a
due mesi prima dello svolgimento delle  prove  medesime,  nei  limiti
dello stanziamento sui relativi capitoli di spesa. 
  7. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio  dei
volontari dipendenti, da impiegare in  attivita'  addestrative  o  di
simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno quindici giorni
prima dello  svolgimento  della  prova,  dagli  interessati  o  dalle
organizzazioni cui gli stessi aderiscono. 
  8.  Dopo  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  simulazione  o  di
addestramento  o  in  occasione  dell'emergenza,  le   organizzazioni
interessate  fanno  pervenire  all'autorita'  di  protezione   civile
competente una  relazione  conclusiva  sull'attivita'  svolta,  sulle
modalita' di impiego dei volontari indicati nominativamente  e  sulle
spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa. 
  9. Ai fini del rimborso della  somma  equivalente  agli  emolumenti
versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato  alle  attivita'
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il datore  di  lavoro  presenta  istanza
all'autorita' di protezione civile  territorialmente  competente.  La
richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del
dipendente, la retribuzione oraria  o  giornaliera  spettantegli,  le
giornate di assenza  dal  lavoro  e  l'evento  cui  si  riferisce  il
rimborso,  nonche'  le  modalita'  di  accreditamento  del   rimborso
richiesto. 
  10.   Ai   volontari   lavoratori   autonomi,   appartenenti   alle
organizzazioni di volontariato  indicate  all'articolo  1,  comma  2,
legittimamente impiegati in attivita' di protezione civile, e che  ne
fanno richiesta, e' corrisposto il rimborso per il  mancato  guadagno
giornaliero calcolato sulla  base  della  dichiarazione  del  reddito
presentata l'anno precedente  a  quello  in  cui  e'  stata  prestata
l'opera di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde giornaliere. 
  11.   L'eventuale   partecipazione    delle    organizzazioni    di
volontariato, inserite nell'elenco di cui all'articolo  1,  comma  3,
alle attivita' di ricerca, recupero e salvataggio  in  acqua  nonche'
alle relative attivita' esercitative, tiene conto della normativa  in
materia di navigazione e si  svolge  nell'ambito  dell'organizzazione
nazionale di ricerca e soccorso in mare facente capo al Ministero dei
trasporti e della navigazione. 
  12.  Le  disposizioni  di  cui  al   presente   articolo,   nonche'
dell'articolo 10, si  applicano  anche  nel  caso  di  iniziative  ed
attivita', svolte  all'estero,  purche'  preventivamente  autorizzate
dall'Agenzia. 
 
          Note all'art. 9:
              -  Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera c), della
          citata  legge  24 febbraio  1992,  n.  255, vedi nelle note
          all'art. 1.
              -  Per  il  testo dell'art. 108 del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112, vedi nelle note alle premesse.
              - Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge 11
          agosto 1991, n. 266:
              "Art. 4 (Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni
          di  volontariato).  -  1. Le organizzazioni di volontariato
          debbono   assicurare   i   propri  aderenti,  che  prestano
          attivita'  di  volontariato,  contro  gli  infortuni  e  le
          malattie  connessi  allo svolgimento dell'attivita' stessa,
          nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi.
              2.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  da emanarsi entro sei mesi
          dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sono
          individuati   meccanismi   assicurativi  semplificati,  con
          polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i
          relativi controlli".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 23 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   6 febbraio  1981,  n.  66
          (Regolamento  di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n.
          996,   recante  norme  sul  soccorso  e  l'assistenza  alle
          popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile):
              "Art.  23  (Domanda,  istruzione  e addestramento). - I
          cittadini  che  intendono  offrire  volontariamente la loro
          opera  nei  servizi di protezione civile presentano istanza
          alla  prefettura  della  provincia  di  residenza,  che  ne
          accerta l'idoneita' fisica e la buona condotta.
              La   prefettura   -  in  relazione  alle  attitudini  e
          possibilmente   alle   richieste   degli  interessati,  con
          preferenza   per   gli  appartenenti  ad  associazioni  che
          perseguono  analoghe finalita' - individua gli enti che per
          i compiti istituzionali cui attendono siano i piu' idonei a
          curarne l'istruzione e l'addestramento.
              In particolare, nel settore dell'assistenza provvede la
          prefettura  mediante  la  costituzione  di speciali squadre
          operative  di  pronto  intervento  a  supporto  dei  centri
          assistenziali  di  pronto  intervento  di cui al successivo
          art.  27;  nel  settore  del  soccorso, provvede il comando
          provinciale  dei  Vigili  del  fuoco, ai sensi dell'art. 6,
          lettera c), della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
              Per   il   concorso   fornito   da   associazioni   del
          volontariato  agli  interventi sanitari di pronto soccorso,
          si applicano le disposizioni di cui all'art. 45 della legge
          23 dicembre 1978, n. 833.
              I  volontari  di protezione civile sono muniti di segno
          distintivo,  le  cui  caratteristiche  sono  stabilite  dal
          Ministero  dell'interno,  e iscritti, a cura degli enti che
          ne hanno curato l'istruzione e l'addestramento, in appositi
          "ruolini ".