Art. 9.
                        (Carta di soggiorno)

   1.  Al  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo  9,  comma  1,  le parole: "cinque anni" sono sostituite
dalle seguenti: "sei anni".
 
             Nota all'art. 9:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 9, comma 1, del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
          dalla presente legge:
                 "1.   Lo  straniero  regolarmente  soggiornante  nel
          territorio  dello  Stato da almeno sei anni, titolare di un
          permesso  di soggiorno per un motivo che consente un numero
          indeterminato  di  rinnovi,  il  quale dimostri di avere un
          reddito  sufficiente  per  il  sostentamento  proprio e dei
          familiari,  puo'  richiedere  al questore il rilascio della
          carta  di  soggiorno, per se', per il coniuge e per i figli
          minori  conviventi.  La  carta  di  soggiorno  e'  a  tempo
          indeterminato.".