Art. 9.
        Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o
                     altri mezzi di informazione

  1.   Sono   vietate   comunicazioni,   a  mezzo  stampa,  internet,
televisione  o  altri  mezzi  di  informazione,  in  qualunque  forma
effettuate,   relative  ad  attivita'  di  ricerca  e  selezione  del
personale,    ricollocamento    professionale,    intermediazione   o
somministrazione  effettuate in forma anonima e comunque da soggetti,
pubblici  o  privati,  non autorizzati o accreditati all'incontro tra
domanda  e  offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni
che  facciano  esplicito  riferimento  ai  soggetti  in  questione, o
entita'  ad  essi collegate perche' facenti parte dello stesso gruppo
di  imprese  o  in  quanto  controllati  o  controllanti,  in  quanto
potenziali datori di lavoro.
  2.   In   tutte   le   comunicazioni  verso  terzi,  anche  a  fini
pubblicitari,  utilizzanti  qualsiasi  mezzo  di  comunicazione,  ivi
compresa   la  corrispondenza  epistolare  ed  elettronica,  e  nelle
inserzioni  o  annunci  per  la  ricerca di personale, le agenzie del
lavoro  e  gli  altri  soggetti  pubblici  e  privati  autorizzati  o
accreditati   devono   indicare  gli  estremi  del  provvedimento  di
autorizzazione   o   di  accreditamento  al  fine  di  consentire  al
lavoratore,  e  a chiunque ne abbia interesse, la corretta e completa
identificazione del soggetto stesso.
  3.  Se  le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante
annunci  pubblicati  su  quotidiani  e  periodici  o mediante reti di
comunicazione  elettronica,  e  non  recano  un  facsimile di domanda
comprensivo  dell'informativa  di  cui  all'articolo  13  del decreto
legislativo  30  giugno  2003, n. 196, indicano il sito della rete di
comunicazioni   attraverso   il   quale   il  medesimo  facsimile  e'
conoscibile in modo agevole.
 
          Note all'art. 9:
              -   Il  testo  dell'art.  13  del  decreto  legislativo
          30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
          dati personali), e' il seguente:
              «Art.  13.  (Informativa).  -  1.  L'interessato  o  la
          persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono
          previamente informati oralmente o per iscritto circa:
                a) le  finalita'  e  le modalita' del trattamento cui
          sono destinati i dati;
                b) la   natura   obbligatoria   o   facoltativa   del
          conferimento dei dati;
                c) le   conseguenze   di   un  eventuale  rifiuto  di
          rispondere;
                d) i  soggetti  o le categorie di soggetti ai quali i
          dati  personali  possono  essere  comunicati  o che possono
          venirne   a   conoscenza  in  qualita'  di  responsabili  o
          incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
                e) i diritti di cui all'art. 7;
                f) gli  estremi  identificativi  del  titolare  e, se
          designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
          sensi dell'art. 5 e del responsabile. Quando il titolare ha
          designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi,
          indicando   il  sito  della  rete  di  comunicazione  o  le
          modalita'  attraverso  le  quali  e'  conoscibile  in  modo
          agevole  l'elenco  aggiornato  dei  responsabili. Quando e'
          stato   designato   un   responsabile   per   il  riscontro
          all'interessato  in  caso  di  esercizio dei diritti di cui
          all'art. 7, e' indicato tale responsabile.
              2.  L'informativa  di cui al comma 1 contiene anche gli
          elementi  previsti  da specifiche disposizioni del presente
          codice  e  puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla
          persona  che  fornisce  i  dati  o  la  cui conoscenza puo'
          ostacolare  in  concreto  l'espletamento,  da  parte  di un
          soggetto  pubblico,  di  funzioni  ispettive o di controllo
          svolte  per  finalita'  di  difesa  o sicurezza dello Stato
          oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
              3.    Il   Garante   puo'   individuare   con   proprio
          provvedimento   modalita'  semplificate  per  l'informativa
          fornita  in particolare da servizi telefonici di assistenza
          e informazione al pubblico.
              4.  Se  i  dati  personali  non  sono  raccolti  presso
          l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
          delle  categorie  di  dati  trattati,  e'  data al medesimo
          interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando
          e'  prevista  la  loro  comunicazione,  non  oltre la prima
          comunicazione.
              5.  La  disposizione  di  cui al comma 4 non si applica
          quando:
                a) i  dati  sono  trattati  in  base  ad  un  obbligo
          previsto  dalla  legge, da un regolamento o dalla normativa
          comunitaria;
                b) i  dati  sono  trattati  ai fini dello svolgimento
          delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
          2000,  n.  397,  o, comunque, per far valere o difendere un
          diritto  in  sede  giudiziaria,  sempre  che  i  dati siano
          trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
          strettamente necessario al loro perseguimento;
                c) l'informativa  all'interessato comporta un impiego
          di  mezzi  che  il  Garante,  prescrivendo eventuali misure
          appropriate,    dichiari    manifestamente   sproporzionati
          rispetto  al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio
          del Garante, impossibile.».