Art. 9. 1. All'articolo 734-bis del codice penale le parole: "600-ter, 600-quater" sono sostituite dalle seguenti: "600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,".
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 734-bis del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 734-bis (Divulgazione delle generalita' o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale). - Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalita' o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, e' punito con l'arresto da tre a sei mesi.».