Art. 9.

                      Certificato di agibilita'

  1.  Il  certificato  di  agibilita'  e'  rilasciato dalle autorita'
competenti  previa acquisizione della dichiarazione di conformita' di
cui   all'articolo 7,  nonche'  del  certificato  di  collaudo  degli
impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.