Art. 9. 
  1. L'inosservanza da parte dei prestatori di lavoro  subordinato  o
autonomo  delle  disposizioni   contenute   nell'ordinanza   di   cui
all'articolo  8  e'   assoggettata   alla   sanzione   amministrativa
pecuniaria per ogni giorno di  mancata  ottemperanza,  determinabile,
con  riguardo  alla  gravita'  dell'infrazione  ed  alle   condizioni
economiche dell'agente, da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di
lire 400.000. 
  2.   In   caso   di   inosservanza   delle   dispozioni   contenute
nell'ordinanza  di  cui  all'articolo  8  i   preposti   al   settore
nell'ambito  delle  amministrazioni,  degli  enti  o  delle   imprese
erogatrici di servizi  sono  soggetti  alla  sanzione  amministrativa
della sospensione dall'incarico, ai  sensi  dell'articolo  20,  comma
primo, della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  per  un  periodo  non
inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno. 
  3.  Le  somme  percepite  ai  sensi  del  comma  1  sono   devolute
all'Istituto   nazionale   della   previdenza    sociale,    gestione
dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. 
  4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorita' che
ha  emanato  l'ordinanza.   Avverso   il   decreto   e'   proponibile
impugnazione ai sensi degli articoli 22 e  seguenti  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
 
          Nota all'art. 9:
             -  Il  testo  dell'art.  20, primo comma, e dell'art. 22
          della citata legge n. 689/1z981 (per  il  titolo  v.  nelle
          note all'art. 4) e' il seguente:
             "Art.  20  (Sanzioni  amministrative  accessorie), primo
          comma.        L'autoria'         amministrativa         con
          l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza
          di condanna nel caso previsto dall'art. 24, puo' applicare,
          come  sanzioni  amministrative, quelle previste dalle leggi
          vigenti, per le singole violazioni,  come  sanzioni  penali
          accessorie,  quando  esse  consistono  nella  privazione  o
          sospensione   di   facolta',   e   diritti   derivanti   da
          provvedimenti dell'amministrazione".
             "Art.   22  (Opposizione  all'ordinanza-ingiunzione).  -
          Contro  l'ordinanza-ingiunzione  di  pagamento   e   contro
          l'ordinanza  che  dispone la sola confisca, gli interessati
          possono proporre opposizione davanti al pretore  del  luogo
          in cui e' stata commessa la violazione, entro il termine di
          trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
             Il  termine  e'  di  sessanta  giorni  se  l'interessato
          risiede all'estero.
             L'opposizione  si  propone mediante ricorso, al quale e'
          allegata l'ordinanza notificata.
             Il  ricorso  deve contenere altresi', quando l'opponente
          non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione  di
          residenza  o  la  elezione  di domicilio nel comune dove ha
          sede il pretore adito.
             Se   manca   l'indicazione  del  procuratore  oppure  la
          dichiarazione di residenza o la elezione di  domicilio,  le
          notificazioni   al  ricorrente  vengono  eseguite  mediante
          deposito in cancelleria.
             Quando    e'   stato   nominato   un   procuratore,   le
          notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento
          sono  effettuate  nei  suoi  confronti secondo le modalita'
          stabilite dal codice di procedura civile.
             L'opposizione     non    sospende    l'esecuzione    del
          provvedimento, salvo  che  il  pretore,  concorrendo  gravi
          motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile".