Art. 9 
       Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico 
 
  1. Per  gli  anni  2011,  2012  e  2013  il  trattamento  economico
complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica  dirigenziale,
ivi compreso  il  trattamento  accessorio,  previsto  dai  rispettivi
ordinamenti  delle  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel   conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non
puo' superare, in ogni caso, il trattamento  in  godimento  nell'anno
2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo. 
  2.  In  considerazione  della   eccezionalita'   della   situazione
economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i
trattamenti economici complessivi dei singoli  dipendenti,  anche  di
qualifica dirigenziale, previsti dai  rispettivi  ordinamenti,  delle
amministrazioni pubbliche, inserite nel conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3,  dell'art.  1,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000  euro  lordi
annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto
importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10 per cento  per  la  parte
eccedente  150.000  euro;  a  seguito  della  predetta  riduzione  il
trattamento economico complessivo non puo' essere comunque  inferiore
90.000 euro lordi annui; le indennita'  corrisposte  ai  responsabili
degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di  cui  all'art.
14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del
10  per  cento;  la  riduzione   si   applica   sull'intero   importo
dell'indennita'. Per i procuratori ed avvocati dello Stato  rientrano
nella definizione di trattamento economico complessivo, ai  fini  del
presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R. D. 30
ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal  primo  periodo  del
presente comma non opera ai fini  previdenziali.  A  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31  dicembre
2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma
2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  i  trattamenti   economici   complessivi
spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di  livello
generale, non possono essere stabiliti in misura superiore  a  quella
indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare  ovvero,  in
caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando  la  riduzione
prevista nel presente comma. 
  3. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento, nei confronti dei titolari  di  incarichi  di  livello
dirigenziale   generale   delle   amministrazioni   pubbliche,   come
individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT),  ai  sensi
del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  non
si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano
la corresponsione, a loro favore, di una quota deil'importo derivante
dall'espletamento di incarichi aggiuntivi. 
  4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle  pubbliche
amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici
del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo
biennio non possono, in ogni caso,  determinare  aumenti  retributivi
superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente  comma
si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima  della  data
di entrata in vigore  del  presente  decreto;  le  clausole  difformi
contenute  nei  predetti  contratti  ed  accordi  sono  inefficaci  a
decorrere dalla mensilita' successiva alla data di entrata in  vigore
del   presente   decreto   i    trattamenti    retributivi    saranno
conseguentemente adeguati. La disposizione di cui  al  primo  periodo
del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed  ai
Vigili del fuoco. 
  5. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
come modificato dall'articolo  66,  comma  7,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133 le  parole  "Per  gli  anni  2010  e  2011"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per il quadriennio 2010-2013". 
  6.All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, le parole "Per ciascuno degli  anni  2010,  2011  e  2012"  sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2010". 
  7.All'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, la parola "2012" e' sostituita dalla parola "2014". 
  8.A decorrere dall'anno 2015 le amministrazioni  di  cui  al  comma
all'articolo 1, comma 523 della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
possono procedere, previo effettivo svolgimento  delle  procedure  di
mobilita', ad assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato  nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari a quella relativa al  personale  cessato  nell'anno
precedente. In ogni caso il  numero  delle  unita'  di  personale  da
assumere non puo' eccedere  quello  delle  unita'  cessate  nell'anno
precedente. Il comma 103 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 66,  comma  12,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato. 
  9. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    - le parole "triennio 2010-2012"  sono  sostituite  dalle  parole
"anno 2010". 
    - dopo il  primo  periodo  sono  aggiunti  i  seguenti:  "Per  il
triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun
anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di  mobilita',  ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato
entro il limite dell'80 per  cento  delle  proprie  entrate  correnti
complessive,  come  risultanti  dal  bilancio  consuntivo   dell'anno
precedente, purche' entro il limite del 20 per  cento  delle  risorse
relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
intervenute nell'anno precedente. La predetta  facolta'  assunzionale
e' fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014  e  del  100
per cento a decorrere dall'anno 2015. 
  10. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  35,  comma  3,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 
  11.  Qualora  per  ciascun  ente  le  assunzioni  effettuabili   in
riferimento  alle  cessazioni   intervenute   nell'anno   precedente,
riferite a ciascun anno, siano inferiori  all'unita',  le  quote  non
utilizzate  possono  essere  cumulate  con  quelle  derivanti   dalle
cessazioni relative agli  anni  successivi,  fino  al  raggiungimento
dell'unita'. 
  12. Per le assunzioni di cui  ai  commi  5,  6,  7,  8  e  9  trova
applicazione quanto previsto  dal  comma  10  dell'articolo  66,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.. 
  15. Per l'anno scolastico 2010/2011 e' assicurato un contingente di
docenti  di  sostegno  pari  a  quello  in  attivita'   di   servizio
d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010,
fatta salva l'autorizzazione  di  posti  di  sostegno  in  deroga  al
predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni  di
particolare gravita', di cui all'articolo 3, comma 3, della  legge  5
febbraio 1992, n. 104. 
  16. In  conseguenza  delle  economie  di  spesa  per  il  personale
dipendente e convenzionato  che  si  determinano  per  gli  enti  del
servizio sanitario nazionale in attuazione  di  quanto  previsto  del
comma 17 del presente articolo,  il  livello  del  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo  Stato,
previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009,  n.
191, e' rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per  l'anno
2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. 
  17 Non si da' luogo, senza possibilita' di recupero, alle procedure
contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale
di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e  successive  modificazioni.  E'  fatta  salva
l'erogazione dell'indennita' di  vacanza  contrattuale  nelle  misure
previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo  2,
comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 
  18.  Conseguentemente  sono  rideterminate  le   risorse   di   cui
all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito
specificato: 
    a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere
dall'anno 2012; 
    b) comma 14,  per  l'anno  2011  e  a  decorrere  dall'anno  2012
complessivamente  in  222  milioni  di  euro  annui,  con   specifica
destinazione di 135 milioni di euro  annui  per  il  personale  delle
forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo  12
maggio 1995, n. 195. 
  19.  Le  somme  di  cui  al  comma  16,  comprensive  degli   oneri
contributivi e dell'IRAP di cui al decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo  complessivo  massimo
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge  31  dicembre
2009, n. 196. 
  20. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della legge 23  dicembre
2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno  2012
si adeguano alle misure corrispondenti a quelle indicate al comma 18,
lettera a) per il personale statale. 
  21. . I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale  non
contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della  legge
23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012  e
2013 ancorche' a titolo di acconto, e  non  danno  comunque  luogo  a
successivi  recuperi.  .  Per  le  categorie  di  personale  di   cui
all'articolo 3  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.165  e
successive  modificazioni,  che  fruiscono  di   un   meccanismo   di
progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011,  2012  e  2013
non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli  scatti
di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.165  e
successive  modificazioni  le  progressioni  di   carriera   comunque
denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013  hanno
effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente  giuridici.  Per
il personale contrattualizzato le progressioni di  carriera  comunque
denominate ed i passaggi tra le  aree  eventualmente  disposte  negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti  anni,  ai  fini
esclusivamente giuridici. 
  22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati,
senza possibilita' di recupero, gli acconti degli anni 2011,  2012  e
2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per
il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per  l'anno  2014  e'  pari
alla misura gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per  l'anno
2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010  e  2014.
Per il predetto personale con effetto  dal  primo  gennaio  2011,  la
maturazione dell'aumento biennale o  della  classe  di  stipendio  e'
differita, una  tantum,  per  un  periodo  di  trentasei  mesi,  alla
scadenza del quale e' attribuito il corrispondente  valore  economico
maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento e' utile anche
ai fini  della  maturazione  delle  ulteriori  successive  classi  di
stipendio  o  degli  ulteriori  aumenti  biennali.  Per  il  medesimo
personale che, nel corso del periodo  di  differimento  di  trentasei
mesi effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica
di anzianita' pregressa, alla scadenza di tale periodo  e  decorrenza
dal l°  gennaio  2014  si  procede  a  rideterminare  il  trattamento
economico spettante nella nuova qualifica  considerando  a  tal  fine
anche il valore economico della classe di  stipendio  o  dell'aumento
biennale maturato. Per  il  predetto  personale  che  nel  corso  del
periodo di differimento di trentasei  mesi  cessa  dal  servizio  con
diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la decorrenza
dal 1° gennaio 2014 si procede  a  rideterminare  il  trattamento  di
pensione, considerando a tal fine anche  il  valore  economico  della
classe  di   stipendio   o   dell'aumento   biennale   maturato;   il
corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per  i  mesi  di
differimento. Resta ferma la disciplina  di  cui  all'  articolo  11,
commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006,  n.  160,  come
sostituito dall' articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007,  n.
111. 
  23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono  utili  ai
fini della maturazione delle posizioni  stipendiali  e  dei  relativi
incrementi  economici  previsti   dalle   disposizioni   contrattuali
vigenti. 
  24. Le disposizioni recate dal  comma  17  si  applicano  anche  al
personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale. 
  25. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  33  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, le unita'  di  personale  eventualmente  risultanti  in
soprannumero all'esito  delle  riduzioni  previste  dall'articolo  2,
comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2010,  n.  25,   non
costituiscono eccedenze ai sensi del citato  articolo  33  e  restano
temporaneamente  in  posizione   soprannumeraria,   nell'ambito   dei
contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale.  Le  posizioni
soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni,
a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica
dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie
in un'area, viene reso indisponibile un numero di  posti  equivalente
dal punto di vista finanziario in aree della  stessa  amministrazione
che presentino vacanze in organico. In coerenza con  quanto  previsto
dal    presente    comma    il    personale,    gia'     appartenente
all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato  presso
l'Ente  Tabacchi  Italiani,  dichiarato  in  esubero  a  seguito   di
ristrutturazioni  aziendali  e  ricollocato   presso   uffici   delle
pubbliche  amministrazioni,  ai  sensi  dell'art.   4   del   decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e'
inquadrato anche in posizione di soprannumero,  salvo  riassorbimento
al verificarsi delle relative vacanze in organico,  nei  ruoli  degli
enti presso i quali presta servizio alla data del  presente  decreto.
Al  predetto   personale   e'   attribuito   un   assegno   personale
riassorbibile pari alla differenza tra il  trattamento  economico  in
godimento  ed  il  trattamento  economico  spettante   nell'ente   di
destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede  ad
assegnare agli enti le relative risorse finanziarie. 
  26 In alternativa a quanto  previsto  dal  comma  24  del  presente
articolo, al  fine  di  rispondere  alle  esigenze  di  garantire  la
ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalita' degli
uffici della amministrazioni pubbliche interessate  dalle  misure  di
riorganizzazione  di   cui   all'articolo   2,   comma   8-bis,   del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con  modificazioni
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono  stipulare
accordi  di  mobilita',  anche  intercompartimentale,   intesi   alla
ricollocazione del personale predetto presso  uffici  che  presentino
vacanze di organico. 
  27.  Fino  al   completo   riassorbimento,   alle   amministrazioni
interessate e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di  personale
a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione  alle  aree
che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili
in altre aree ai sensi del comma 23. 
  28. A decorrere dall'anno 2011,  le  amministrazioni  dello  Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali
di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, e  successive  modificazioni,  gli  enti  pubblici  non
economici, gli enti di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di
cui all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  fermo  quanto
previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto  legislativo  30
marzo  2001  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,   possono
avvalersi di personale a tempo determinato o con  convenzioni  ovvero
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite
del 50 per cento  della  spesa  sostenuta  per  le  stesse  finalita'
nell'anno  2009.  Per  le  medesime  amministrazioni  la  spesa   per
personale  relativa  a  contratti  di  formazione  lavoro,  ad  altri
rapporti formativi,  alla  somministrazione  di  lavoro,  nonche'  al
lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma  1,  lettera  d)  del
decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e   successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore  al  50  per
cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. 
Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono  principi
generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si
adeguano le regioni, le province autonome, e gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale. Per  il  comparto  scuola  e  per  quello  delle
istituzioni  di  alta  formazione  e  specializzazione  artistica   e
musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di  settore.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188,  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266. Il  presente  comma  non  si  applica  alla
struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera  a),  del
decreto legsilsativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto  dei
limiti di cui al presente comma costituisce illecito  disciplinare  e
determina responsabilita' erariale. 
  29.  Le   societa'   non   quotate   controllate   direttamente   o
indirettamente dalle amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
adeguano le loro politiche assunzionali  alle  disposizioni  previste
nel presente articolo. 
  30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo  3,
comma 155, secondo periodo, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,
decorrono dal 1° gennaio 2011. 
  31. Al fine di agevolare il processo  di  riduzione  degli  assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, fermo  il  rispetto  delle
condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a  10  dell'art.
72  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti  in
servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti
esclusivamente nell'ambito  delle  facolta'  assunzionali  consentite
dalla legislazione vigente in base alle cessazioni  del  personale  e
con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie;  le  risorse
destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni  sono
ridotte  in  misura  pari  all'importo  del  trattamento  retributivo
derivante  dai  trattenimenti  in  servizio.  Sono  fatti   salvi   i
trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al  l°  gennaio
2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente  decreto.  I
trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1°  gennaio
2011, disposti prima dell'entrata in  vigore  del  presente  decreto,
sono  privi  di  effetti.  Il  presente  comma  non  si  applica   ai
trattenimenti in servizio previsti  dall'art.  16,  comma  1-bis  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 
  32. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art.  1,  comma
2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza  di  un
incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di
riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una  valutazione
negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente,  conferiscono
al medesimo dirigente un altro incarico, anche  di  valore  economico
inferiore. Non si applicano le  eventuali  disposizioni  normative  e
contrattuali piu' favorevoli; a  decorrere  dalla  medesima  data  e'
abrogato l'art.  19,  comma  1  ter,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al
presente comma, al dirigente viene conferito un incarico  di  livello
generale o di livello non generale, a seconda,  rispettivamente,  che
il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia. 
  33. Ferma restando la riduzione prevista dall'art. 67, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10  per  cento  delle
risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, del  decreto-legge  28
marzo 1997, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni,  e'  destinata,  per
meta', al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla  legge  20
ottobre 1960,  n.  1265  e,  per  la  restante  meta',  al  fondo  di
previdenza per il personale del Ministero  delle  finanze,  cui  sono
iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti
civili dell'Amministrazione economico-finanziaria. 
  34.   A    decorrere    dall'anno    2011,    con    determinazione
interministeriale prevista dall'articolo 4, comma 2,  del  D.P.R.  10
maggio 1996, n. 360, l'indennita' di impiego operativo per reparti di
campagna, e' corrisposta nel limite di spesa determinato  per  l'anno
2008, con il medesimo provvedimento  interministeriale,  ridotto  del
30%. Per l'individuazione del suddetto contingente  l'Amministrazione
dovra' tener  presente  dell'effettivo  impiego  del  personale  alle
attivita' nei reparti e nelle unita' di campagna. 
  35.  In  conformita'  all'articolo  7,  comma   10,   del   decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.  195,  l'articolo  52,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno  2002,  n.  164  si
interpreta  nel   senso   che   la   determinazione   ivi   indicata,
nell'individuare il  contingente  di  personale,  tiene  conto  delle
risorse appositamente stanziate. 
  36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi  di
accorpamento o fusione  di  precedenti  organismi,  limitatamente  al
quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni,  previo
esperimento delle procedure di mobilita',  fatte  salve  le  maggiori
facolta' assunzionali eventualmente previste dalla legge  istitutiva,
possono essere effettuate nel limite del 50% delle  entrate  correnti
ordinarie aventi carattere  certo  e  continuativo  e,  comunque  nel
limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal  fine  gli
enti  predispongono  piani  annuali  di  assunzioni   da   sottoporre
all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con
il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia
e delle Finanze. 
  37. Fermo quanto previsto dal comma 1  del  presente  articolo,  le
disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82
e 83 del CCNL 2006-2009 del  29  novembre  2007  saranno  oggetto  di
specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.