(Accordo - art. 9)
    ARTICOLO 9 
 
    1. L'ICRANET, i suoi averi, beni e redditi, ovunque situati e da 
    chiunque tenuti, saranno, nell'esercizio delle sue attivita' 
    ufficiali e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, 
    esenti da tasse e imposte dovute a  Stato,  regioni,  province  e
comuni. 
    2. Per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA), 
    l'ICRANET ne sara' esente per gli acquisti di beni e servizi, di 
    importo rilevante, concernenti le sue attivita' ufficiali e 
    l'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo 
    l'espressione «acquisti di importo rilevante» si applichera' 
    all'acquisto di beni e servizi di importo superiore al limite 
    stabilito dalla  legislazione  nazionale  per  le  organizzazioni
internazionali in Italia. 
    3. Le esenzioni di cui al presente Articolo non si applicheranno 
    a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per  servizi
pubblici resi dalle autorita' competenti italiane all'ICRANET. 
    4. L'ICRANET sara' esente da ogni dazio doganale, imposta, 
    divieto  o  restrizione,  sui  beni  di  ogni  tipo  importati  o
esportati nell'esercizio delle proprie attivita' ufficiali. 
    5. I beni importati in esenzione da dazi, imposte e da divieti e 
    restrizioni, conformemente al presente Accordo, non potranno 
    essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il 
    preventivo accordo delle autorita' italiane, e senza il pagamento 
    delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora dette 
    imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del 
    valore dei beni, essi verranno calcolati su tale valore al 
    momento della  cessione,  con  l'applicazione  della  tariffa  in
vigore a tale data. 
    6. L'ICRANET potra' gestire fondi, valuta o contanti nonche' 
    conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai
suoi scopi istituzionali.