Art. 9 Pene accessorie per le contravvenzioni 1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie: a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dalle lettere h) ed i) dell'articolo 7, comma 1; b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali e' stato commesso il reato; c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dalle lettere d), h) ed i) dell'articolo 7, comma 1, qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti; d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili ovvero di cui e' vietata la cattura.