Art. 9 Modifica dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nei casi in cui si applicano gli articoli 14 e 15 le autorizzazioni di cui agli articoli 19, 20 e 26 sono totalmente o parzialmente sospese, finche' non sia accertata l'eliminazione del rischio di diffusione di organismi nocivi.».
Note all'art. 9: Il testo dell' articolo 16 del citato decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 16 (Sospensione delle attivita'). - 1. Nei casi in cui si applicano gli articoli 14 e 15 le autorizzazioni di cui agli articoli 19, 20 e 26 sono totalmente o parzialmente sospese, finche' non sia accertata l'eliminazione del rischio di diffusione di organismi nocivi".