Art. 9 
 
 
           Disposizioni in materia di gratuito patrocinio 
 
  1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter e'
sostituito dal seguente: 
  «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli  articoli  609-bis,
609-quater e 609-octies, nonche', ove commessi in  danno  di  minori,
dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter,  600-quinquies,
601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo' essere
ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di  reddito  previsti
dal presente decreto».