Art. 9.
                                 Notificazioni
          ((  1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono
          apportate le seguenti modifiche:
              a) al  comma  2,  le  parole:  "e  negli  altri casi di
          assoluta urgenza" sono soppresse;
              b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
              "2-bis.  L'autorita'  giudiziaria  puo' disporre che le
          notificazioni  o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con
          mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in
          calce ad esso di avere trasmesso il testo originale.
              2-ter.  Nei  procedimenti  avanti  al  tribunale per il
          riesame  il  giudice puo' disporre che, in caso di urgenza,
          le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia
          giudiziaria  presso  le  procure  della  Repubblica  con le
          medesime modalita' di cui al comma 2".
            2.  All'articolo  149,  comma  1, del codice di procedura
          penale  le  parole:  "o  della  polizia  giudiziaria"  sono
          soppresse.
            3.  E'  abrogato l'articolo 65 delle norme di attuazione,
          di  coordinamento  e  transitorie  del  codice di procedura
          penale,  approvate  con decreto legislativo 28 luglio 1989,
          n. 271.
            4.  Dopo  il  comma  2  dell'articolo  677  del codice di
          procedura penale e' aggiunto il seguente:
            "2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena
          di  inammissibilita', di fare la dichiarazione o l'elezione
          di  domicilio con la domanda con la quale chiede una misura
          alternativa   alla   detenzione   o   altro   provvedimento
          attribuito  dalla  legge alla magistratura di sorveglianza.
          Il  condannato,  non  detenuto,  ha  altresi'  l'obbligo di
          comunicare   ogni  mutamento  del  domicilio  dichiarato  o
          eletto.   Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni previste dall'articolo 161" )).
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  degli articoli 148, 149 e 677
          c.p.p., come modificati dalla presente legge:
              "Art. 148 (Organi e forme delle notificazioni). - 1. Le
          notificazioni  degli  atti,  salvo  che  la  legge disponga
          altrimenti,  sono  eseguite dell'ufficiale giudiziario o da
          chi ne esercita le funzioni.
              2.  Nei  procedimenti  con  detenuti,  il  giudice puo'
          disporre  che le notificazioni siano eseguite dalla polizia
          giudiziaria,  con  l'osservanza  delle  norme  del presente
          titolo.
              2-bis.  L'autorita'  giudiziaria  puo'  disporre che le
          notificazioni  o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con
          mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in
          calce ad esso di avere trasmesso il testo originale.
              2-ter.  Nei  procedimenti  avanti  al  tribunale per il
          riesame  il  giudice puo' disporre che, in caso di urgenza,
          le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia
          giudiziaria  presso  le  procure  della  Repubblica  con le
          medesime modalita' di cui al comma 2.
              3.  L'atto e' notificato per intero, salvo che la legge
          disponga altrimenti.
              4.  La  consegna  di copia dell'atto all'interessato da
          parte  della  cancelleria  ha  valore  di notificazione. Il
          pubblico  ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto
          la eseguita consegna e la data in cui questa e avvenuta.
              5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e
          gli  avvisi  che  sono  dati  dal  giudice verbalmente agli
          interessati    in    loro    presenza    sostituiscono   le
          notificazioni, purche' ne sia fatta menzione nel verbale.".
              "Art. 149 (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e
          del  telegrafo).  - 1. Nei casi di urgenza, il giudice puo'
          disporre,  anche  su  richiesta  di  parte,  che le persone
          diverse  dall'imputato  siano  avvisate o convocate a mezzo
          del telefono a cura della cancelleria.
              2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono
          annotati   il  numero  telefonico  chiamato,  il  nome,  le
          funzioni  o  le mansioni svolte dalla persona che riceve la
          comunicazione,  il  suo  rapporto  con  il destinatario, il
          giorno e l'ora della telefonata.
              3.  Alla  comunicazione  si procede chiamando il numero
          telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'art. 157,
          commi  1  e  2.  Essa non ha effetto se non e' ricevuta dal
          destinatario   ovvero   da   persona   che   conviva  anche
          temporaneamente col medesimo.
              4.   La   comunicazione   telefonica   ha   valore   di
          notificazione  con  effetto dal momento in cui e' avvenuta,
          sempre  che  della  stessa  sia  data immediata conferma al
          destinatario mediante telegramma.
              5.  Quando non e' possibile procedere nel modo indicato
          nei  commi  precedenti,  la  notificazione e' eseguita, per
          estratto, mediante telegramma.".
              "Art.   677   (Competenza  per  territorio).  -  1.  La
          competenza   a   conoscere   le   materie  attribuite  alla
          magistratura di sorveglianza appartenente al tribunale o al
          magistrato   di   sorveglianza   che   hanno  giurisdizione
          sull'istituto  di  prevenzione  o  di  pena in cui si trova
          l'interessato  all'atto  della  richiesta, della proposta o
          dell'inizio di ufficio del procedimento.
              2. Quando l'interessato non e' detenuto o internato, la
          competenza,   se   la   legge   non  dispone  diversamente,
          appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che
          ha  giurisdizione  sul  luogo  in  cui  l'interessato ha la
          residenza  o il domicilio. Se la competenza non puo' essere
          determinata   secondo  il  criterio  sopra  indicato,  essa
          appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del
          luogo  in  cui  fu  pronunciata la sentenza di condanna, di
          proscioglimento  o di non luogo a procedere, e, nel caso di
          piu'   sentenze   di  condanna  o  di  proscioglimento,  al
          tribunale  o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui
          fu   pronunciata  la  sentenza  divenuta  irrevocabile  per
          ultima.
              2-bis.  Il  condannato,  non  detenuto, ha l'obbligo, a
          pena  di  inammissibilita',  di  fare  la  dichiarazione  o
          l'elezione  di domicilio con la domanda con la quale chiede
          una    misura   alternativa   alla   detenzione   o   altro
          provvedimento  attribuito  dalla legge alla magistratura di
          sorveglianza.  Il  condannato,  non  detenuto,  ha altresi'
          l'obbligo   di  comunicare  ogni  mutamento  del  domicilio
          dichiarato  o  eletto. Si applicano, in quanto compatibili,
          le disposizioni previste dall'art. 161.".