Art. 9. 
 
  Senza pregiudizio dell'azione penale, i beni dei cittadini i  quali
hanno tradito la patria ponendosi  politicamente  ed  attivamente  al
servizio degli invasori tedeschi sono confiscati  a  vantaggio  dello
Stato. 
 
  Nel  caso  di   azione   penale   la   confisca,   e'   pronunciata
dall'autorita',  giudiziaria  che  pronuncia  la  condanna.  In  caso
diverso  dal  Tribunale  competente  per  territorio,  su   richiesta
dell'Alto Commissario.