Art. 9. Le qualifiche di patriota combattente, di caduto per la lotta di liberazione, di mutilato o invalido per la lotta di liberazione e di benemerito della lotta di liberazione, sono concesse secondo le seguenti norme: a) e' riconosciuta la qualifica di patriota combattente: agli organizzatori e ai componenti stabili od attivi di bande, le quali abbiano effettivamente partecipato ad azioni di combattimento o di sabotaggio; a coloro che abbiano compiuto in qualunque modo atti di eccezionale ardimento nella lotta di liberazione; b) e' riconosciuta la qualifica di caduto per la lotta di liberazione a tutti coloro che, quali combattenti o prigionieri politici, ovvero quali ostaggi o vittime di rappresaglie, siano stati assassinati da nazisti o dai fascisti; c) e' riconosciuta la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione a tutti coloro che, trovandosi nelle condizioni.di cui alla lettera b), abbiano riportato mutilazioni o invalidita'. A coloro che, pur non avendo i requisiti di patriota combattente, hanno tuttavia svolto con proprio rischio rilevante attivita' nella lotta di liberazione o collaborato con le bande attive, potra' essere riconosciuta la qualifica di benemeriti della lotta di liberazione.