Art. 9. 
 
  Le qualifiche di patriota combattente, di caduto per  la  lotta  di
liberazione, di mutilato o invalido per la lotta di liberazione e  di
benemerito della lotta  di  liberazione,  sono  concesse  secondo  le
seguenti norme: 
  a) e' riconosciuta la qualifica di patriota combattente: 
    agli organizzatori e ai componenti stabili od attivi di bande, le
quali abbiano effettivamente partecipato ad azioni di combattimento o
di sabotaggio; 
    a  coloro  che  abbiano  compiuto  in  qualunque  modo  atti   di
eccezionale ardimento nella lotta di liberazione; 
  b)  e'  riconosciuta  la  qualifica  di  caduto  per  la  lotta  di
liberazione a tutti  coloro  che,  quali  combattenti  o  prigionieri
politici, ovvero quali ostaggi o vittime di rappresaglie, siano stati
assassinati da nazisti o dai fascisti; 
  c) e' riconosciuta la qualifica di mutilato o invalido per la lotta
di liberazione a tutti coloro che, trovandosi nelle condizioni.di cui
alla lettera b), abbiano riportato mutilazioni o invalidita'. 
  A coloro che, pur non avendo i requisiti di  patriota  combattente,
hanno tuttavia svolto con proprio rischio rilevante  attivita'  nella
lotta di liberazione o collaborato con le bande attive, potra' essere
riconosciuta la qualifica di benemeriti della lotta di liberazione.