Art. 9.

  L'esercizio  tecnico degli impianti nucleari deve essere affidato a
persone riconosciute idonee per il detto compito.
  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Ministro  per  l'industria  e  per  il  commercio, di concerto con il
Ministro  per la pubblica, istruzione e con il Ministro per il lavoro
e  la  previdenza sociale, inteso il Comitato nazionale per l'energia
nucleare,  sono  emanate le norme regolamentari relative ai requisiti
necessari   per  ottenere  il  riconoscimento  della  idoneita'  alla
direzione  ed alla conduzione degli impianti nucleari e quelle per il
rilascio delle relative patenti.
  Parimenti  con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per
l'industria  e  per il commercio, per la pubblica istruzione e per il
lavoro  e  la  previdenza  sociale,  inteso il Comitato nazionale per
l'energia  nucleare,  sono  emanate  le  norme  regolamentari  per il
riconoscimento  dell'idoneita' e per il rilascio delle patenti per la
conduzione  degli  impianti  nucleari  destinati ad essere installati
sulle navi.