Art. 9.
           Fondo per la retribuzione del personale assunto
           ai sensi della legge 1  giugno 1977, n. 285 (a)
 
  1.  Il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato a corrispondere, a
valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  c),  negli
anni 1990 e seguenti, alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai
loro consorzi, alle comunita' montane ed alle aziende municipalizzate
contributi  annuali pari a quelli spettanti ai sensi dell'articolo 19
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 (b) .
  2.  I  contributi  sono corrisposti in quattro rate uguali entro il
primo mese di ciascun trimestre.
 
             (a)    La   legge   n.   285/1977   reca   provvedimenti
          sull'occupazione giovanile.
             (b)  Il  testo  dell'art.  19  del  D.L.  n.  66/1989 e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 9:
             Il testo dell'art. 19 del D.L. n. 66/1989 (per il titolo
          si veda la nota (g) all'art. 2) e' il seguente:
             Art. 19 (Fondo per la retribuzione del personale assunto
          ai sensi della legge 1  giugno 1977, n. 285). - 1. A valere
          sul  fondo  di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), il
          Ministero   dell'interno,   tenuto   conto    dell'avvenuta
          mobilita'  del  personale,  e' autorizzato a corrispondere,
          nel 1989, alle amministrazioni provinciali, ai  comuni,  ai
          loro  consorzi,  alle  comunita'  montane  ed  alle aziende
          municipalizzate contributi annuali corrispondenti a  quelli
          spettanti per l'anno 1987 per il personale assunto ai sensi
          della legge 1  giugno 1977, n. 285, e successive  modifiche
          ed integrazioni.
             2.   Ai   fini  dell'applicazione  del  comma  1  si  fa
          riferimento  alla  retribuzione  iniziale   relativa   alla
          qualifica     funzionale     di    appartenenza    all'atto
          dell'inserimento, in epoca  non  anteriore  al  1   gennaio
          1984,   nei  ruoli  organici  degli  enti  locali,  con  le
          progressioni economiche maturate a decorrere  dalla  stessa
          data.
             3.  I  contributi  sono assegnati sulla base di apposite
          certificazioni  le  cui  modalita'  sono  determinate   con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
          Ministro del tesoro.
             4.  Gli  enti  locali  possono  riconoscere  ai  giovani
          assunti ai sensi dell'art. 26 della legge 1   giugno  1977,
          n.  285,  come  modificata dall'art. 20 del decreto-legge 6
          luglio 1978, n. 351, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  4  agosto  1978,  n.  479,  gli  ulteriori  benefici
          retributivi e previdenziali  anche  a  far  tempo  da  data
          anteriore  al  1  gennaio 1984, ma senza maggiore onere per
          il bilancio dello Stato.
             5.  I contributi sono corrisposti in quattro rate uguali
          entro il primo mese di ciascun trimestre. La prima rata  e'
          determinata  nella  misura  del  venticinque  per cento del
          contributo spettante per il 1987; le altre sono determinate
          in   misura   uguale,  tenuto  conto  delle  certificazioni
          presentate dagli enti locali, con  detrazione  della  prima
          rata. L'erogazione delle ulteriori tre rate e' sospesa fino
          alla presentazione della certificazione prevista dal  comma
          3".        Il  testo  dell'art.  26 della legge n. 285/1977
          (soprarichiamato) come modificato dall'art. 20 del D.L.  n.
          351/1978, nel testo coordinato con la legge di conversione,
          e' il  seguente:        "Art.  26.  -  Per  il  periodo  di
          applicazione   della   presente   legge,  l'amministrazione
          centrale e le regioni predispongono programmi di servizi ed
          opere  intesi  a  sperimentare  lo svolgimento di attivita'
          alle quali, oltre al personale  istituzionalmente  addetto,
          possono  essere destinati giovani in eta' compresa tra i 18
          e i 29 anni.
             I programmi si articolano in progetti specifici definiti
          d'intesa con i comuni o gli  altri  enti  istituzionalmente
          preposti   alla   loro  attuazione,  o  su  proposta  delle
          associazioni  cooperative  giuridicamente  riconosciute   o
          delle  cooperative  di  cui  all'art. 27, e si possono, tra
          l'altro, riferire ai seguenti settori:
              beni culturali ed ambientali;
              patrimonio forestale; difesa del suolo e censimento
          delle terre incolte;
              prevenzione degli incendi nei boschi;
              servizi antincendi;
              aggiornamento del catasto;
              turismo e ricettivita';
              ispezione del lavoro e servizi statali dell'impiego;
              servizi in materia di motorizzazione civile;
              servizi   in   materia   di  trattamenti  pensionistici
          demandati alla competenza  dell'amministrazione  periferica
          del tesoro;
              carte geografiche, sismiche e delle acque;
              assistenza tecnica in agricoltura e nella pesca;
              sperimentazione  agraria e della pesca, fitopatologia e
          servizio ausiliario ed esecutivo  nella  repressione  delle
          frodi;
              attivita'   e   servizi  di  interesse  generale  o  di
          rilevanza sociale
             Gli  enti  pubblici  non  economici, cui si applicano le
          disposizioni contenute nella legge 20 marzo  1975,  n.  70,
          fatta  eccezione  per  quelli  per  i  quali  sono in corso
          processi di soppressione per effetto della legge  stessa  o
          di  leggi  successive,  possono  predisporre, per la durata
          massima di tre anni, progetti di rilevante prospettiva  per
          i  settori  produttivi  ed  in  particolare  per la ricerca
          scientifica ed applicata e per l'informatica. Tali progetti
          possono   essere  predisposti  anche  dalla  Cassa  per  il
          Mezzogiorno e da organismi da  questa  promossi,  alla  cui
          realizzazione  si provvede con specifici criteri, modalita'
          e procedure all'uopo  fissate  dal  CIPE  su  proposta  del
          Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
            I progetti di cui  al  precedente  comma  possono  essere
          predisposti  con  le  stesse  modalita' e procedure da enti
          morali   ad   alta    specializzazione    scientifica    su
          autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
            I comuni e le comunita' montane possono  presentare  alla
          regione  territorialmente  competente progetti specifici di
          intervento nei settori indicati nel comma precedente.     I
          progetti  riguardano  la  creazione,  l'ammodernamento e lo
          sviluppo dei servizi ed opere di cui al presente  articolo,
          prevedono    le    connesse    attivita'    di   formazione
          professionale,  indicano  i  tempi  e   le   modalita'   di
          attuazione,  il  numero dei giovani da utilizzare, la spesa
          per  le  attrezzature,  per   il   personale   e   per   il
          funzionamento.      Le amministrazioni pubbliche e gli enti
          responsabili dell'attuazione dei progetti  presentano  alla
          sezione   di  collocamento  competente  per  territorio  la
          richiesta numerica dei giovani iscritti nella lista di  cui
          all'art.    4   della   presente   legge,   da   utilizzare
          nell'attuazione dei progetti medesimi, con  la  indicazione
          delle  qualifiche  richieste.       Il contratto puo' avere
          durata compresa tra un minimo di quattro e  un  massimo  di
          dodici mesi, salva diversa determinazione del CIPE ai sensi
          del secondo  comma  dell'articolo  precedente  e  non  puo'
          essere  rinnovato.      La durata delle prestazioni oggetto
          del contratto deve in ogni  caso  non  essere  inferiore  a
          venti  ore settimanali.     I giovani che hanno partecipato
          ai progetti previsti nel presente articolo,  a  parita'  di
          condizioni,  hanno  titolo di preferenza nei concorsi della
          pubblica  amministrazione.        I  giovani  destinati  ai
          progetti  specifici  predisposti  dalle  regioni  fruiscono
          delle prestazioni  assistenziali  e  previdenziali  erogate
          dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali e dall'Istituto
          nazionale assistenza dipendenti enti locali".