Art. 9. Fondo per la retribuzione del personale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 (a) 1. Il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere, a valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), negli anni 1990 e seguenti, alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai loro consorzi, alle comunita' montane ed alle aziende municipalizzate contributi annuali pari a quelli spettanti ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 (b) . 2. I contributi sono corrisposti in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.
(a) La legge n. 285/1977 reca provvedimenti sull'occupazione giovanile. (b) Il testo dell'art. 19 del D.L. n. 66/1989 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (b) all'art. 9: Il testo dell'art. 19 del D.L. n. 66/1989 (per il titolo si veda la nota (g) all'art. 2) e' il seguente: Art. 19 (Fondo per la retribuzione del personale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285). - 1. A valere sul fondo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno, tenuto conto dell'avvenuta mobilita' del personale, e' autorizzato a corrispondere, nel 1989, alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai loro consorzi, alle comunita' montane ed alle aziende municipalizzate contributi annuali corrispondenti a quelli spettanti per l'anno 1987 per il personale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 si fa riferimento alla retribuzione iniziale relativa alla qualifica funzionale di appartenenza all'atto dell'inserimento, in epoca non anteriore al 1 gennaio 1984, nei ruoli organici degli enti locali, con le progressioni economiche maturate a decorrere dalla stessa data. 3. I contributi sono assegnati sulla base di apposite certificazioni le cui modalita' sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. 4. Gli enti locali possono riconoscere ai giovani assunti ai sensi dell'art. 26 della legge 1 giugno 1977, n. 285, come modificata dall'art. 20 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, gli ulteriori benefici retributivi e previdenziali anche a far tempo da data anteriore al 1 gennaio 1984, ma senza maggiore onere per il bilancio dello Stato. 5. I contributi sono corrisposti in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. La prima rata e' determinata nella misura del venticinque per cento del contributo spettante per il 1987; le altre sono determinate in misura uguale, tenuto conto delle certificazioni presentate dagli enti locali, con detrazione della prima rata. L'erogazione delle ulteriori tre rate e' sospesa fino alla presentazione della certificazione prevista dal comma 3". Il testo dell'art. 26 della legge n. 285/1977 (soprarichiamato) come modificato dall'art. 20 del D.L. n. 351/1978, nel testo coordinato con la legge di conversione, e' il seguente: "Art. 26. - Per il periodo di applicazione della presente legge, l'amministrazione centrale e le regioni predispongono programmi di servizi ed opere intesi a sperimentare lo svolgimento di attivita' alle quali, oltre al personale istituzionalmente addetto, possono essere destinati giovani in eta' compresa tra i 18 e i 29 anni. I programmi si articolano in progetti specifici definiti d'intesa con i comuni o gli altri enti istituzionalmente preposti alla loro attuazione, o su proposta delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute o delle cooperative di cui all'art. 27, e si possono, tra l'altro, riferire ai seguenti settori: beni culturali ed ambientali; patrimonio forestale; difesa del suolo e censimento delle terre incolte; prevenzione degli incendi nei boschi; servizi antincendi; aggiornamento del catasto; turismo e ricettivita'; ispezione del lavoro e servizi statali dell'impiego; servizi in materia di motorizzazione civile; servizi in materia di trattamenti pensionistici demandati alla competenza dell'amministrazione periferica del tesoro; carte geografiche, sismiche e delle acque; assistenza tecnica in agricoltura e nella pesca; sperimentazione agraria e della pesca, fitopatologia e servizio ausiliario ed esecutivo nella repressione delle frodi; attivita' e servizi di interesse generale o di rilevanza sociale Gli enti pubblici non economici, cui si applicano le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, fatta eccezione per quelli per i quali sono in corso processi di soppressione per effetto della legge stessa o di leggi successive, possono predisporre, per la durata massima di tre anni, progetti di rilevante prospettiva per i settori produttivi ed in particolare per la ricerca scientifica ed applicata e per l'informatica. Tali progetti possono essere predisposti anche dalla Cassa per il Mezzogiorno e da organismi da questa promossi, alla cui realizzazione si provvede con specifici criteri, modalita' e procedure all'uopo fissate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. I progetti di cui al precedente comma possono essere predisposti con le stesse modalita' e procedure da enti morali ad alta specializzazione scientifica su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. I comuni e le comunita' montane possono presentare alla regione territorialmente competente progetti specifici di intervento nei settori indicati nel comma precedente. I progetti riguardano la creazione, l'ammodernamento e lo sviluppo dei servizi ed opere di cui al presente articolo, prevedono le connesse attivita' di formazione professionale, indicano i tempi e le modalita' di attuazione, il numero dei giovani da utilizzare, la spesa per le attrezzature, per il personale e per il funzionamento. Le amministrazioni pubbliche e gli enti responsabili dell'attuazione dei progetti presentano alla sezione di collocamento competente per territorio la richiesta numerica dei giovani iscritti nella lista di cui all'art. 4 della presente legge, da utilizzare nell'attuazione dei progetti medesimi, con la indicazione delle qualifiche richieste. Il contratto puo' avere durata compresa tra un minimo di quattro e un massimo di dodici mesi, salva diversa determinazione del CIPE ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente e non puo' essere rinnovato. La durata delle prestazioni oggetto del contratto deve in ogni caso non essere inferiore a venti ore settimanali. I giovani che hanno partecipato ai progetti previsti nel presente articolo, a parita' di condizioni, hanno titolo di preferenza nei concorsi della pubblica amministrazione. I giovani destinati ai progetti specifici predisposti dalle regioni fruiscono delle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali".