Art. 9. (Pensioni supplementari e supplementi di pensione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) 1. Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1 luglio 1990 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive mnodificaioni ed integrazioni, nella gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7, sono calcolate con le norme previste dall'articolo 8 per le pensioni autonome a carico della gestione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, con la decorrenza ivi prevista, anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico della gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come sostituito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui al comma 2 dell'articolo 7 ed i periodi relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autronoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti, dalla data di decorrenza del supplemento stesso.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 5 della legge n. 1338/1962 v. note all'art. 6. - Per il testo degli articoli 4 della legge n. 1338/1962 e 19 del D.P.R. n. 488/1968 v. note all'art. 6.