ART. 9. 
                             Ente parco 
1. L'Ente parco ha personalita' di diritto pubblico,  sede  legale  e
amministrativa  nel  territorio  del  parco  ed  e'  sottoposto  alla
vigilanza del Ministro dell'ambiente. 
2. Sono organi dell'Ente: 
a) il Presidente; 
b) il Consiglio direttivo; 
c) la Giunta esecutiva; 
d) il Collegio dei revisori dei conti; 
e) la Comunita' del parco. 
3. Il Presidente e' nominato con decreto del Ministro  dell'ambiente,
d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome  di
Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte  il
parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza  dell'Ente
parco, ne coordina l'attivita', esplica  le  funzioni  che  gli  sono
delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti  urgenti  ed
indifferibili che sottopone alla  ratifica  del  Consiglio  direttivo
nella seduta successiva. 
4. Il Consiglio direttivo e'  formato  dal  Presidente  e  da  dodici
componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente,  sentite
le  regioni   interessate,   scelti   tra   persone   particolarmente
qualificate per le attivita' in materia di conservazione della natura
o tra i rappresentanti della Comunita' del parco di cui  all'articolo
10, secondo le seguenti modalita': 
a) cinque, su  designazione  della  Comunita'  del  parco,  con  voto
limitato; 
b) due, su designazione delle associazioni di  protezione  ambientale
individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio  1986,  n.
349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale; 
c) due, su designazione dell'Accademia nazionale  dei  Lincei,  della
Societa'  botanica  italiana,  dell'Unione  zoologica  italiana,  del
Consiglio nazionale delle ricerche e delle  Universita'  degli  studi
con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di
designazione di un numero superiore a due la scelta  tra  i  soggetti
indicati e' effettuata dal Ministro dell'ambiente; 
d)  uno,  su  designazione  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
foreste; 
e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente; 
5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni  dalla
richiesta del Ministro dell'ambiente. 
6.  Il  Consiglio  direttivo  elegge  al  proprio  interno  un   vice
presidente ed eventualmente una giunta esecutiva  formata  da  cinque
componenti, compreso il Presidente, secondo le  modalita'  e  con  le
funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco. 
7. Il Consiglio direttivo  e'  legittimamente  insediato  quando  sia
nominata la maggioranza dei suoi componenti. 
8. Il Consiglio direttivo delibera in merito  a  tutte  le  questioni
generali ed in  particolare  sui  bilanci,  che  sono  approvati  dal
Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro  del  tesoro,  sui
regolamenti  e  sulla  proposta  di  piano  per  il  parco   di   cui
all'articolo 12, esprime  parere  vincolante  sul  piano  pluriennale
economico e sociale  di  cui  all'articolo  14,  elabora  lo  statuto
dell'Ente  parco,  che  e'  adottato   con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente, d'intesa con la regione. 
9. Lo statuto  dell'Ente  definisce  in  ogni  caso  l'organizzazione
interna,  le  modalita'  di  partecipazione  popolare,  le  forme  di
pubblicita' degli atti. 
10.  Il  Collegio  dei  revisori  dei  conti  esercita  il  riscontro
contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilita'
dello Stato e sulla base dei regolamenti  di  contabilita'  dell'Ente
parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il  Ministro
dell'ambiente. Il Collegio dei revisori dei  conti  e'  nominato  con
decreto del Ministro del tesoro  ed  e'  formato  da  tre  componenti
scelti tra funzionari della Ragioneria generale  dello  Stato  ovvero
tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei  conti.  Essi  sono
designati: due dal Ministro del tesoro, di cui  uno  in  qualita'  di
Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni
interessate. 
11. Il Direttore del parco e'  nominato  dal  Ministro  dell'ambiente
previo concorso pubblico per titoli ed esami di  dirigente  superiore
del ruolo speciale  di  "Direttore  di  parco"  istituito  presso  il
Ministero dell'ambiente con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
della  presente  legge,  ovvero  con  contratto  di  diritto  privato
stipulato per non piu' di cinque anni con  soggetti  iscritti  in  un
elenco di idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di  parco,
istituito e disciplinato con decreto del Ministro  dell'ambiente.  In
sede di prima applicazione della presente legge, e comunque  per  non
oltre due anni, il predetto contratto di diritto privato puo'  essere
stipulato   con   soggetti   particolarmente   esperti   in   materia
naturalistico-ambientale, anche se non iscritti nell'elenco. 
12. Gli organi dell'Ente parco durano in  carica  cinque  anni  ed  i
membri possono essere confermati una sola volta. 
13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20
marzo 1975, n. 70;  essi  si  intendono  inseriti  nella  tabella  IV
allegata alla medesima legge. 
14. La pianta organica di ogni Ente parco e' commisurata alle risorse
finalizzate alle spese per il personale ad  esso  assegnate.  Per  le
finalita' di cui alla  presente  legge  e'  consentito  l'impiego  di
personale tecnico e di manodopera con contratti a  tempo  determinato
ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro  vigenti
per il settore agricolo-forestale. 
15.  Il  Consiglio  direttivo  puo'  nominare  appositi  comitati  di
consulenza o avvalersi  di  consulenti  per  problemi  specifici  nei
settori di attivita' dell'Ente parco. 
 
          Note all'art. 9:
          - Per il testo dell'art. 13 della legge n. 349/1986 si veda
          in nota all'art. 4.
          - La legge n. 70/1975 reca: "Disposizioni sul riordinamento
          degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del  personale
          dipendente".