Art. 9.
                     Servizio di aiuto personale
1. Il servizio di aiuto personale, che  puo'  essere  isitituito  dai
comuni  o  dalle  unita'  sanitarie  locali  nei limiti delle proprie
ordinarie risorse di bilancio, e' diretto ai cittadini in  temporanea
o   permanente   grave   limitazione   dell'autonomia  personale  non
superabile attraverso la fornitura di sussidi  tecnici,  informatici,
protesi   o   altre   forme   di   sostegno   rivolte   a  facilitare
l'autosufficienza e le possibilita'  di  integrazione  dei  cittadini
stessi,  e  comprende  il servizio di interpretariato per i cittadini
non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale e' integrato con gli altri  servizi
sanitari  e  socio-assistenziali  esistenti  sul  territorio  e  puo'
avvalersi dell'opera aggiuntiva di:
a) coloro che hanno  ottenuto  il  riconoscimento  dell'obiezione  di
coscienza   ai   sensi  della  normativa  vigente,  che  ne  facciano
richiesta;
b)  cittadini  di  eta'  superiore  ai  diciotto  anni  che  facciano
richiesta di prestare attivita' volontaria;
c) organizzazioni di volontariato.
3.  Il  personale  indicato  alle lettere a), b), c) del comma 2 deve
avere una formazione specifica.
4. Al personale di cui alla lettera b) del  comma  2  si  estende  la
disciplina  dettata  dall'articolo  2, comma 2, della legge 11 agosto
1991, n. 266.
 
          Nota all'art. 9:
          - Il testo dell'art. 2, comma 2, della  legge  n.  266/1991
          (Legge   quadro  sul  volontariato)  e'  il  seguente:  "2.
          L'attivita' del volontariato non puo' essere retribuita  in
          alcun  modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono
          essere   soltanto   rimborsate    dall'organizzazione    di
          appartenenza   le   spese   effettivamente   sostenute  per
          l'attivita'   prestata,   entro   limiti    preventivamente
          stabiliti dalle organizzazioni stesse".