Art. 9.
                       Rappresentante fiscale
  1.  Per  i  prodotti  soggetti ad accisa provenienti da altro Stato
membro, il titolare del deposito fiscale mittente puo'  designare  un
rappresentante fiscale con sede nello Stato per provvedere, in nome e
per  conto del destinatario che non sia titolare di deposito fiscale,
agli   adempimenti    previsti    dal    regime    di    circolazione
intracomunitaria.
  2. Il rappresentante fiscale deve in particolare:
    a)  garantire  il  pagamento  dell'accisa secondo le modalita' in
materia vigenti, ferma  restando  la  responsabilita'  dell'esercente
l'impianto che effettua la spedizione o del trasportatore;
    b)  pagare l'accisa al momento dell'arrivo delle merci secondo le
modalita' previste e nel termine stabilito;
    c) tenere una contabilita' delle forniture ricevute e  comunicare
all'ufficio  finanziario competente gli estremi di queste ed il luogo
in cui sono consegnate le merci.
  3. I soggetti che intendono svolgere le funzioni di  rappresentante
fiscale  devono  chiedere la preventiva autorizzazione alla direzione
compartimentale delle dogane e delle  imposte  indirette,  competente
per territorio nel luogo ove ha sede il destinatario. Si prescinde da
tale  autorizzazione  per  gli  spedizionieri  doganali  abilitati  a
svolgere i compiti previsti  dall'articolo  7,  comma  1-sexies,  del
decreto-legge   30   dicembre   1991,   n.   417,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 (a).
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   (a) Il testo dell'art. 7, comma 1-sexies,  del  D.L.  30  dicembre
1991,  n.  417  (Disposizioni  concernenti  criteri  di  applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto, delle  tasse  per  i  contratti  di
trasferimento  di  titoli  o  valori  e altre disposizioni tributarie
urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
n. 66, e' il seguente:
   "1-sexies.    Gli   spedizionieri   doganali   iscritti   all'albo
professionale istituito con legge  22  dicembre  1960,  n.  1612,  da
almeno  tre  anni  possono svolgere, in conformita' alle disposizioni
dettate con decreto
del Ministro delle finanze, da emanare entro  sessanta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto, oltre a quelli previsti dalla  predetta  legge,  i  seguenti
compiti:
     a)  svolgimento,  per  conto  degli  operatori  autorizzati e su
espressa delega, di adempimenti previsti dal regime di detenzione, di
circolazione e di controllo applicabile, in  ambito  comunitario,  ai
beni soggetti ad accisa;
     b) tenuta e conservazione di atti e scritture contabili relativi
ai  controlli richiamati nel comma 1 del presente articolo e a quelli
qualitativi e quantitativi delle merci, anche al fine  di  rilasciare
copie   e   certificati   o   estratti  attestandone  la  conformita'
all'originale,  o  in  ordine  ad  eventuali  vincoli  relativi  alla
destinazione  delle  merci,  a  richiesta  dell'utenza o di pubbliche
amministrazioni;
     c) acquisizione, elaborazione e trasmissione dei  dati  relativi
agli  scambi internazionali nell'interesse dell'utenza, anche ai fini
delle rilevazioni statistiche previste dalla  normativa  nazionale  e
comunitaria;
     d)  custodia  e vendita delle merci cadute in abbandono ai sensi
del testo unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,
approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43".