Art. 9 
Commissione  tecnica  per  la  sicurezza  nucleare  e  la  protezione
                              sanitaria 
 
  1. E'  istituita  presso  l'Agenzia  nazionale  per  la  protezione
dell'ambiente una Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e  la
protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti composta  da  sedici
esperti in questioni di sicurezza nucleare o di protezione  sanitaria
dalle radiazioni ionizzanti o di difesa contro gli incendi, di cui: 
    a) dodici designati rispettivamente dai  Ministeri  dell'interno,
dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   dei   lavori
pubblici, del lavoro e della  previdenza  sociale,  della  sanita'  e
dell'ambiente, in numero di due per ciascun ministero; 
    b) due designati dall'Ente per le nuove tecnologie,  l'energia  e
l'ambiente (ENEA); 
    c) due designati dall'ANPA. 
  2. Qualora gli impianti  interessino  il  demanio  marittimo  ed  i
porti,  alla  Commissione  sono  aggregati  due   esperti   designati
rispettivamente dal Ministero dei trasporti e della navigazione e dal
Ministero  della  difesa.  Per  le  questioni  che  interessano   una
specifica regione o provincia autonoma, alla Commissione e'  altresi'
aggregato un esperto designato dalla  regione  o  provincia  autonoma
stessa. 
  3. Per le questioni relative alla applicazione della presente legge
la cui soluzione e' connessa con altre  di  competenza  dell'Istituto
superiore per la prevezione e la sicurezza nel lavoro,  dell'Istituto
superiore di sanita', del Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  del
Ministero della difesa e della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
- Dipartimento  per  il  coordinamento  della  protezione  civile  e'
chiamato a far parte della Commissione  un  esperto  designato  dalle
rispettive amministrazioni. 
  4. La Commissione esprime i pareri previsti dalla presente legge ai
fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al capo  VII
e della predisposizione dei piani di emergenza di cui al capo X. 
  5. La  Commissione,  quando  richiesto,  esprime  pareri  e  presta
collaborazione alle amministrazioni dello Stato sui problemi  tecnici
relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione dei  lavoratori  e
delle  popolazioni  contro  i  rischi  derivanti   dalle   radiazioni
ionizzanti. 
  6. I membri  della  Commissione  ed  i  componenti  della  relativa
segreteria sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  durano  in  carica   quattro   anni   e   possono   essere
riconfermati.  Il  presidente,  scelto  tra  i  predetti  membri,  e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
  7. Il presidente invita, per speciali problemi,  a  partecipare  ai
lavori della Commissione,  senza  diritto  di  voto,  altri  esperti,
italiani o stranieri, qualificati in particolari settori. 
  8. Per la validita' delle riunioni  della  Commissione  occorre  la
presenza di almeno dieci componenti. 
  9. Le spese relative al funzionamento della Commissione sono  poste
a carico dell'ANPA, ai sensi dell'articolo  1  bis,  comma  5,  della
legge 21 gennaio 1994, n.61. 
 
          Nota all'art. 9 : 
          - L'art. 1 bis, comma 5, della legge 21  gennaio  1994,  n.
          61, che istituisce l'Agenzia nazionale  per  la  protezione
          dell'ambiente, cosi recita: 
          "Art. 1 bis. - 5. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  la
          Direzione  per  la  sicurezza  nucleare  e  la   protezione
          sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP),  i  relativi  compiti,  il
          personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse
          finanziarie sono trasferiti  all'ANPA.  A  decorrere  dalla
          stessa data sono abrogati l'articolo 4 della legge 18 marzo
          1982, n. 85, e l'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 
          282."