Art. 9 Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria 1. E' istituita presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente una Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti composta da sedici esperti in questioni di sicurezza nucleare o di protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti o di difesa contro gli incendi, di cui: a) dodici designati rispettivamente dai Ministeri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e dell'ambiente, in numero di due per ciascun ministero; b) due designati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); c) due designati dall'ANPA. 2. Qualora gli impianti interessino il demanio marittimo ed i porti, alla Commissione sono aggregati due esperti designati rispettivamente dal Ministero dei trasporti e della navigazione e dal Ministero della difesa. Per le questioni che interessano una specifica regione o provincia autonoma, alla Commissione e' altresi' aggregato un esperto designato dalla regione o provincia autonoma stessa. 3. Per le questioni relative alla applicazione della presente legge la cui soluzione e' connessa con altre di competenza dell'Istituto superiore per la prevezione e la sicurezza nel lavoro, dell'Istituto superiore di sanita', del Consiglio nazionale delle ricerche, del Ministero della difesa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile e' chiamato a far parte della Commissione un esperto designato dalle rispettive amministrazioni. 4. La Commissione esprime i pareri previsti dalla presente legge ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al capo VII e della predisposizione dei piani di emergenza di cui al capo X. 5. La Commissione, quando richiesto, esprime pareri e presta collaborazione alle amministrazioni dello Stato sui problemi tecnici relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione dei lavoratori e delle popolazioni contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. 6. I membri della Commissione ed i componenti della relativa segreteria sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il presidente, scelto tra i predetti membri, e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 7. Il presidente invita, per speciali problemi, a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, altri esperti, italiani o stranieri, qualificati in particolari settori. 8. Per la validita' delle riunioni della Commissione occorre la presenza di almeno dieci componenti. 9. Le spese relative al funzionamento della Commissione sono poste a carico dell'ANPA, ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n.61.
Nota all'art. 9 : - L'art. 1 bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 61, che istituisce l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, cosi recita: "Art. 1 bis. - 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, e l'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282."